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15.1996.00003 • TRAC TI 15.1996.00003 Generato dall'IA

Execution Seizure Appeal Inadmissibility and Legal Aid Denial

Numero d'incarto 15.1996.00003
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority declared an appeal against the seizure action taken by the execution office inadmissible because the proper remedy for asserting third-party property rights is a simple notification of claim to the execution office, not an appeal, despite the appellants' claim that the seized movable goods had been donated to the daughter shortly before the seizure. Furthermore, the court rejected the request for legal aid because the appeal lacked immediate merit, the supplicants failed to provide proof of destitution, and the debtor could have communicated the ownership change without legal counsel, though the court noted the suspicious timing of the donation relative to the creditor's demand for seizure and directed the execution office to initiate a third-party claim procedure if necessary.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 19 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF, Art. 6 n.1, Art. 4 Cost; Execution Seizure Appeal Inadmissibility and Legal Aid Denial: Furthermore, the court rejected the request for legal aid because the appeal lacked immediate merit, the supplicants failed to provide proof of destitution, and the debtor could have communicated the ownership change without legal counsel, though the court noted the suspicious timing of the donation relative to the creditor's demand for seizure and directed the execution office to initiate a third-party claim procedure if necessary.

Parole chiave

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esecuzione del pignoramento gratuito patrocinio azione di rivendicazione nel pignoramento sequestro di beni diritto di proprietà processo diretto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the concluding paragraph, relevant as the claim was based on this article (appeal regarding execution rulings).

art. 106 ss. LEF

Cited in the concluding paragraph, relevant as the decision notes the procedure for third-party claims will follow these articles.

4 Cost.

Cited in the concluding paragraph, relevant to the reasoning regarding the scope of legal aid.

art. 67 cpv.2 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding costs and explicitly confirmed in order 3 via the statement that no costs are levied.

art. 68 cpv.2 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding costs and explicitly confirmed in order 3 via the statement that no indemnities are awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.96.00003 · Lugano 8 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 11 gennaio 1996

__________ contro

l’operato dell’UE di Lugano in materia di atto di pignoramento nell'esecuzione n. __________ promossa solo contro il reclamante __________ da

__________

viste le osservazioni 24 gennaio 1996 della creditrice e 31 gennaio 1996 dell’UE di Lugano;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che il 20 dicembre 1995 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha pignorato 38 oggetti nell'esecuzione promossa contro __________, alla presenza dell'escusso che nulla ha eccepito sulla proprietà dei beni pignorati;

che con tempestivo reclamo l'escusso, sua moglie e la figlia hanno chiesto in via principale l'annullamento dell'atto di pignoramento, subordinatamente la declaratoria di impignorabilità per 15 beni pignorati, "protestate tasse spese e ripetibili", ritenuto "il beneficio dell'assistenza giudiziaria e meglio la dispensa dal pagamento delle spese processuali nonchè il gratuito patrocinio nella procedura stessa";

che i reclamanti asseverano che tutti i beni pignorati il 20 dicembre 1995 non sono più di proprietà dell'escusso __________ bensì della figlia __________, cui sono stati donati dall'escusso e dalla di lui moglie __________ con "contratto di donazione di beni mobili ai sensi degli art. 239 ss. CO)" del 9 ottobre 1995;

che è invero strano, come rileva la creditrice, che l'escusso non abbia indicato in sede di pignoramento che tutti i beni pignorati fossero divenuti di proprietà della figlia __________;

che siffatto silenzio non può comunque pregiudicare i diritti di terzi, nel caso di specie della figlia;

che il reclamo è rimedio tanto esuberante quanto del tutto superfluo per formulare la semplice dichiarazione di rivendicazione di proprietà che l'avente diritto deve limitarsi a comunicare all'Ufficio esecuzione;

che ne consegue l'irricevibilità del gravame, non essendo ammissibile far capo a rimedi di diritto senza che vi sia pregiudizio giuridico non altrimenti sanabile;

che nel caso di specie è infatti sufficiente la semplice notifica di rivendicazione all'UE di Lugano;

che con istanza per assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio i reclamanti hanno chiesto il beneficio del patrocinio gratuito e della dispensa del pagamento delle tasse e spese giudiziarie,

che sulla concessione dell'assistenza giudiziaria in materia di reclamo ex art. 17 LEF e di ricorso ex art. 19 LEF ancora nel 1989 si poteva a buon diritto sostenere che non vi potesse essere ragionevole spazio per la concessione del gratuito patrocinio nella procedura di reclamo, caratterizzata peraltro dall'esenzione da spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e da indennità alla parte che prevale (art. 68 cpv.2 OTLEF), ritenuto che l'esigenza istruttoria per l'accertamento dei presupposti (gravame non infondato, stato di indigenza e incapacità di procedere con atti propri) fosse in contrasto con il principio di celerità immanente al reclamo (Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in: BlSchK 1989 p.48-49 e rif. ivi);

che sotto la spinta della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il Tribunale federale - pur senza nominare l'equo processo ex art. 6 n.1 CEDU (cfr. sul tema Piermarco Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, in: JdT 1989 p.37) ma riferendosi all'art. 4 Cost. che ormai tutto sussume - ha stabilito in DTF 121 I 62 cons.2bb e 63 cons.2b il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria va estesa ad ogni ambito del diritto, compresa la giurisdizione amministrativa (avanti i tribunali) e persino in sede di autorità amministrative (non giudiziarie) anche nella procedura amministrativa non contenziosa (DTF 117 Ia

277 cons.5a, 117 V 408 e 114 V 228 cons.5);

che con riferimento a questa tendenza improntata alla massima apertura, derivata da un'interpretazione della Costituzione federale secondo lo spirito del tempo ("ein zeitgemässes Verfassungsverständnis", cfr. DTF 121 I 63 cons.2b e 119 Ia 264 cons.3a), che non necessariamente può essere condivisa nella sua interezza e nelle sue conseguenze di appesantimento procedurale da un'autorità cantonale che comunque non può che piegarsi a siffatta evoluzione, altro non può dirsi se non che in linea di principio l'assistenza giudiziaria va riconosciuta anche nella procedura di reclamo ex art. 17 LEF e ricorso ex art.

19 LEF (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 1.3.1.3. lett.a);

che la procedura di reclamo è caratterizzata, quanto alle spese, dal principio di economicità volto a comprimere al massimo i costi nel senso che per diritto federale la procedura è gratuita (art. 67 cpv.2 lett.a OTLEF) e non è riconosciuta nessuna indennità alle parti (art. 68 cpv.2 OTLEF). A carico del reclamante o della controparte restano quindi le sole spese del proprio patrocinatore: l'assistenza giudiziaria può quindi darsi solo nella forma del gratuito patrocinio, a condizione che si realizzino i presupposti cumulativi dell'indigenza del richiedente, del gravame non infondato e della necessità oggettiva del patrocinio;

che per il principio di celerità, il richiedente dovrà presentare - contestualmente all'atto di reclamo o alle osservazioni - tutti i documenti e indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione dei presupposti, ritenuto che per facilitare la ricerca della documentazione richiesta e per evitare attitudini defatigatorie è opportuno che venga ammesso, se espressamente richiesto, un termine di grazia non superiore a quello di reclamo (Cometta, op. cit., n.

1.3.1.3. lett.b);

che, senza pretesa di esaustività, l'istante dovrà produrre:

- l'ultima dichiarazione fiscale

- l'ultima notifica di tassazione

- attestazione della cancelleria comunale sulla capacità reddituale e di sostanza nota in loco, con indicazione di quando il richiedente ha preso domicilio o dimora nel comune

- dichiarazione dell'ufficio esecuzione del domicilio del richiedente sulle esecuzioni in corso, compresi gli attestati di carenza di beni;

che nel caso di specie la domanda di gratuito patrocinio dei tre reclamanti andrebbe respinta - oltre che per evidente carenza del presupposto del gravame non infondato di immediato riscontro già ab initio - anche per mancanza dei giustificativi attestanti lo stato di indigenza delle due co-__________ e __________, ritenuto che l'escusso, cantante lirico, era manifestamente in grado di comunicare all'UE di Lugano che i beni pignorati non erano più di sua proprietà senza dover ricorrere ai lumi, peraltro spenti, di un patrocinatore;

che in via abbondanziale si impone il rilievo che la donazione 9 ottobre 1995, di cui l'escusso si avvale per sottrarre beni ai propri creditori, appare sospetta se correlata alla domanda di proseguire l'esecuzione che la creditrice ha formulato il 20 settembre 1995 con l'avvertenza che va pignorato "mobilio e suppellettili che si trovano nell'appartamento", tanto più che l'avviso di pignoramento è stato intimato dall'Ufficio esecuzione di Lugano all'escusso e co-donante __________ il 3 ottobre 1995;

che la donazione non va ulteriormente vagliata in sede di reclamo, rientrando nella competenza del giudice del merito nell'ipotesi che si giunga alla prosecuzione della procedura di rivendicazione, riservati gli aspetti penali che fossero per emergere dall'attitudine manifestata dall'escusso in sede esecutiva;

che l'Ufficio esecuzione di Lugano, informato della pretesa della terza rivendicante, aprirà la procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF;

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.

68 cpv.2 OTLEF) perché così stabilito dal diritto federale;

richiamati gli art. 17 e 106 ss. LEF nonchè 4 Cost.

PRONUNCIA

1. Il reclamo 11 gennaio 1996 __________, e __________, tutti in __________, è irricevibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria 11 gennaio 1996 di __________ e __________, è respinta.

3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Intimazione: _____________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria