Creditor Appeal on Recognized Living Expenses in Deficiency Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor appealed the issuance of a certificate of deficiency of assets against a debtor, arguing that the debtor's recognized monthly rent of CHF 1,350 against a CHF 2,100 income was disproportionate to the minimum living standard. The court reasoned that while excessive housing costs should generally be reduced, the current rent amount must be recognized until the earliest contractually permitted termination date (October 31, 1995), as the debtor cannot be forced to vacate immediately, thus upholding the certificate of deficiency issued based on the current expenses but noting that a reduced rent of CHF 600 would be recognized for minimum living calculations thereafter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, art. 17 LEF, art. 93 LEF; Creditor Appeal on Recognized Living Expenses in Deficiency Proceedings: The court reasoned that while excessive housing costs should generally be reduced, the current rent amount must be recognized until the earliest contractually permitted termination date (October 31, 1995), as the debtor cannot be forced to vacate immediately, thus upholding the certificate of deficiency issued based on the current expenses but noting that a reduced rent of CHF 600 would be recognized for minimum living calculations thereafter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the decision preamble and the final ruling preamble, indicating its use in the substantive basis for dismissing the appeal.
This article is cited in the decision preamble and the final ruling preamble, indicating its use in the substantive basis for dismissing the appeal.
This provision governs the non-levying of costs, which is explicitly stated in order no. 2.
This provision governs the non-assignment of indemnities, which is explicitly stated in order no. 2.
Testo completo
Incarto n. 15.95.00097 · Lugano 18 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 8 settembre 1994 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano contestante l'attestato carenza beni 31 agosto 1994 emesso nell'esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante
contro
__________
viste le osservazioni 26 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 7’035.85 .
B. Dal verbale di pignoramento 29 agosto 1994 risulta che il debitore lavora come indipendente e guadagna Fr. 2’100.-- al mese. Le sue spese ammontano mensilmente a Fr. 1’350.-- per l’affitto, Fr. 120.-- per la cassa malati. Inoltre deve versare Fr. 950.-- al mese di alimenti al figlio minorenne e all’ex moglie. L’autovettura è in leasing. Non possiede beni pignorabili.
In data 31 agosto 1994 l’UE di Lugano ha trasmesso alla creditrice un’attestato di carenza beni.
C. Contro l’attestato di carenza beni si è aggravata la __________ argomentando che al debitore va riconosciuto per la pigione un importo di Fr. 600.-- mensili al massimo, considerato che si tratta di persona singola vivente ad __________
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in
diritto:
1.
a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo
B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
b) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.
c) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 2’100.-- __________ ha preteso il riconoscimento di Fr. 1’350.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento che occupa ad __________ A sostegno del proprio assunto ha prodotto il contratto di locazione concluso il
28 ottobre 1992 tra la __________ quale locatrice ed il debitore quale conduttore con un canone locatizio mensile di Fr. 1’350.-- compreso il garage. Il periodo d’affitto ha avuto inizio il 1. novembre 1992 con durata indeterminata, la disdetta potendo essere data con un preavviso di tre mesi alle scadenze 31 ottobre, la prima volta per il 31 ottobre 1993.
d) E` di tutta evidenza che Fr. 1’350.-- mensili quale canone locatizio, per persona singola con un reddito di Fr. 2’100.--, costituiscono un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile per la disdetta.
Per la clausola contrattuale di cui al punto 3 il termine più prossimo per disdire il contratto è il 31 ottobre 1995 con disdetta da formulare con tre mesi di preavviso, e pertanto entro il 31 luglio 1995. In altre parole, è facoltà di __________ di disdire il rapporto contrattuale per il 31 ottobre 1995 con disdetta da formulare entro il 31 luglio 1995.
Ne consegue che fino al 31 ottobre 1995 al debitore devono essere riconosciuti Fr. 1’350.-- mensili a titolo di canone locatizio, per cui l’UE di Lugano, dopo aver calcolato il suo minimo di esistenza e, non risultandone alcuna eccedenza pignorabile, ha correttamente emesso un attestato di carenza beni.
Va tuttavia rilevato che nel caso in cui la __________ dovesse ulteriormente procedere in via di pignoramento, a __________ per il calcolo del minimo di esistenza, verrebbe riconosciuto quale canone locatizio, dal 1. novembre 1995, un importo mensile di Fr. 600.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per la locazione di un monolocale ad __________ o in un comune viciniore.
2. Il reclamo 8 settembre 1994 della __________ va quindi respinto nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
1. Il reclamo 8 settembre 1994 __________, è respinto nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria