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15.1995.94 • TRAC TI 15.1995.94 Generato dall'IA

Claimant v. Bankruptcy Enforcement Office (Pledged Asset Distribution Dispute)

Numero d'incarto 15.1995.94
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A claimant appealed a bankruptcy enforcement office's decision regarding the distribution of proceeds from the sale of assets subject to a pledge, arguing that too much of the sale revenue was retained to cover general bankruptcy expenses rather than just the administration and realization costs specifically related to the pledged assets, as required by law. The supervisory authority rejected the appeal as inadmissible because it was filed too late, concluding that the operative decision to withhold the disputed funds was communicated to the claimant in a prior communication on July 29, 1994, making the subsequent September 12, 1994, appeal untimely according to the relevant statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 231 LEF, Art. 219 LEF, Art. 262 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 67 cpv.2 TarLEF, Art. 68 cpv. 2 TarLEF; Claimant v. Bankruptcy Enforcement Office (Pledged Asset Distribution Dispute): The supervisory authority rejected the appeal as inadmissible because it was filed too late, concluding that the operative decision to withhold the disputed funds was communicated to the claimant in a prior communication on July 29, 1994, making the subsequent September 12, 1994, appeal untimely according to the relevant statutory deadline.

Parole chiave

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amministrazione del fallimento termine legale decisione d'esecuzione realizzazione dei beni opposizione tardiva utile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 2 LEF

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it was filed late (tardivo).

art. 67 cpv.2 TarLEF

This provision was cited in the dispositive for not collecting costs.

art. 68 cpv. 2 TarLEF

This provision was cited in the dispositive for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00094 · Lugano 12 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 12 settembre 1994 di

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella procedura fallimentare concernente

__________

in materia di spese concernenti il fallimento;

viste le osservazioni 10 ottobre 1994 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

considerato

in fatto ed in diritto:

- che il Pretore di Locarno-Campagna con decreto 6 aprile 1992 ha pronunciato il fallimento della ditta __________;

- che il 22 giugno 1992, statuendo sull’istanza in tal senso dell’UEF di Locarno, il Pretore ha autorizzato la liquidazione del fallimento della __________ mediante la procedura sommaria;

- che con atto 24 giugno 1992 (FUC n. __________) l’UEF di Locarno ha pubblicato l’apertura del fallimento ex art. 231 LEF e ha fissato al 3 agosto 1992 il termine per l’insinuazione dei crediti;

- che il 6 ottobre 1992 l’UEF di Locarno ha venduto ai pubblici incanti i beni di spettanza della fallita;

- che il 12 ottobre 1992 (FUC n. __________) l’UEF ha depositato la graduatoria, collocando le pretese della reclamante, di complessivi Fr. 11’399.--, in graduatoria sub crediti garantiti da pegno manuale;

- che con scritto 29 novembre 1993 l’Ufficio ha comunicato a __________ i che all’incanto i beni che occupavano i locali da lei affittati alla fallita sono stati venduti a Fr. 4’305.--, per cui avrebbe versato alla creditrice un acconto di Fr. 3’000.-- prima dell’allestimento dello stato di ripartizione;

- che l’8 luglio 1994 l’UEF di Locarno ha chiesto al Pretore la sospensione della procedura per mancanza di sufficiente attivo;

- che lo stesso giorno il Pretore ha ordinato la sospensione della procedura fallimentare della __________;

- che con scritto 29 luglio 1994 l’UEF ha comunicato alla reclamante che l’importo totale incassato dalla vendita degli oggetti di pertinenza della fallita è stato di Fr. 9’278.90, così ripartiti:

Fr. 3’000.-- acconto versato il 6.12.1993

alla creditrice __________

Fr. 5’855.20 spese di realizzazione e

liquidazione all’8.7.1994

Fr.

423.70 a copertura parziale delle spese

di chiusura;

- che il 17 agosto 1994 il patrocinatore della reclamante ha chiesto all’Ufficio di trasmettergli il dettaglio delle spese di realizzazione degli oggetti gravati dal diritto di pegno di __________;

- che il 30 agosto 1994 il patrocinatore della reclamante ha chiesto il versamento di Fr. 998.40 perché solo una minima parte delle spese, Fr. 306.60 al massimo, riguarderebbero la realizzazione degli oggetti gravati dal diritto di pegno di __________;

- che con provvedimento 1. settembre 1994 l’UEF di Locarno ha comunicato alla reclamante di non poterle accreditare la somma richiesta, perché “l’attivo non è stato sufficiente a coprire tutte le spese di procedura”;

- che con reclamo 12 settembre 1994 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, che l’UEF di Locarno trattenga “dalla somma di Fr. 1’305.-- unicamente le spese di amministrazione e realizzazione dei beni ritenuti” e che quindi le vengano versati “Fr. 998.40 o quantomeno l’effettiva differenza”, atteso che:

- “i crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni (art. 219 LEF). La realizzazione dei pegni della signora __________ ha dato un ricavo di Fr. 4’305.--, ma solo Fr. 3’000.-- le sono stati versati, avendo l’UEF trattenuto il restante per coprire le spese di fallimento. Giusta l’art. 262 LEF in genere l’UEF sulla somma ricavata dalla massa intera preleva tutte le spese occasionate dalla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si possono prelevare soltanto le spese di amministrazione e di realizzazione del pegno”;

- “ora, dal dettaglio delle spese prodotto dall’UEF risulta che la quasi totalità della somma di Fr. 1’305.-- trattenuta sia servita esclusivamente a coprire le spese del fallimento e non quelle di amministrazione e di realizzazione del pegno. Ne consegue che secondo una corretta valutazione delle spese riportate nella distinta allestita dall’UEF, solo la somma di Fr. 306.60 possa essere trattenuta”;

- che con osservazioni 10 ottobre 1994 l’UEF di Locarno ha postulato, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame;

- che ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;

- che il 29 luglio 1994 l’UEF ha comunicato a __________ che l’importo totale incassato dalla vendita degli oggetti di pertinenza della fallita di Fr. 9’278.90 è stato così ripartito:

Fr. 3’000.-- acconto versato il 6.12.1993

alla creditrice __________

Fr. 5’855.20 spese di realizzazione e

liquidazione all’8.7.1994

Fr.

423.70 a copertura parziale delle spese

di chiusura;

- che con siffatto provvedimento l’Ufficio ha reso noto alla reclamante la propria decisione di non versarle più nulla di quanto ottenuto dalla realizzazione dei beni gravati dal diritto di pegno;

- che l’atto impugnato del 1. settembre 1994 altro non è che una semplice conferma di pregressa disposizione;

- che unicamente il provvedimento 29 luglio 1994 era impugnabile mediante reclamo all'Autorità di vigilanza;

- che il gravame del 12 settembre 1994 risulta pertanto irrimediabilmente tardivo;

- che il reclamo va dichiarato inammissibile per tardività;

- che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art.

68 cpv. 2 TarLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale;

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 17 cpv. 2 LEF

pronuncia

1. Il reclamo 12 settembre 1994 __________ è inammissibile siccome tardivo.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria