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15.1995.79 • TRAC TI 15.1995.79 Generato dall'IA

Debtor Appeals Asset Seizure Based on Territorial Incompetence of Enforcement Office

Numero d'incarto 15.1995.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the execution of two asset seizures, initially ordered by a lower court against their postal account balance for tax debts, arguing that the enforcement office acted outside its territorial jurisdiction. The appellate court agreed, reasoning that since the debtor resided abroad, the credits held with the federal postal service (which has its principal seat in Bern and a district directorate in Bellinzona) should have been attached by an enforcement office within the jurisdiction of the postal service's seat or the relevant district directorate, rendering the Lugano enforcement null and void because the enforcement office was territorially incompetent. The court consequently accepted the appeals and declared the seizure records null, while rejecting the debtor's request for legal aid as they were not demonstrably indigent given the favorable outcome.

Regesto Legislator

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Art. 271 cpv. 1 n.4, Art. 99 LEF, Art. 92 LEF, Art. 93 LEF, Art. 272 cpv.1 LEF, Art. 271 cpv.1 n.1-5; Debtor Appeals Asset Seizure Based on Territorial Incompetence of Enforcement Office: The appellate court agreed, reasoning that since the debtor resided abroad, the credits held with the federal postal service (which has its principal seat in Bern and a district directorate in Bellinzona) should have been attached by an enforcement office within the jurisdiction of the postal service's seat or the relevant district directorate, rendering the Lugano enforcement null and void because the enforcement office was territorially incompetent. The court consequently accepted the appeals and declared the seizure records null, while rejecting the debtor's request for legal aid as they were not demonstrably indigent given the favorable outcome.

Parole chiave

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richiesta di pignoramento esecuzione per debiti ordine del pignoramento bene sequestrato gratuito patrocinio debito fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 271 cpv. 1 n.4
Dagli atti risulta che il debitore al momento del sequestro avesse domicilio all’estero (il sequestro è stato del resto concesso sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.4 vLEF), e meglio a __________ (cfr.
Art. 99 LEF
Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha notificato i sequestri ex art. 99 LEF all’Ufficio dei conti correnti postali di Lugano, con l’invito a comunicargli il saldo del conto.
Art. 92 LEF
1’875.09 sarebbe provento della sola rendita mensile AVS, impignorabile ex art. 92 LEF, subordinatamente provento “della quota non pignorabile LPP (art.
Art. 93 LEF
92 LEF, subordinatamente provento “della quota non pignorabile LPP (art. 93 LEF)”;
Art. 272 cpv.1 LEF
Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art.
Art. 271 cpv.1 n.1-5
272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore.
Art. 274 LEF
Art. 275 LEF
Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF).

Giurisprudenza citata

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DTF 114 III 89
ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,
DTF 107 III 116
In particolare l’ufficio di esecuzione non può sequestrare beni che si trovano fuori della giurisdizione del suo circondario (DTF 107 III 116, 80 III 126,75 III 25).
DTF 56 III 230
DTF 63 III 44
DTF 103 III 88
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 LEF

Cited as the legal basis allowing recourse against the decision to the Federal Tribunal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning that explains why no court fees are charged in the final orders.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning that explains why no legal indemnities are awarded in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 15.1995.00079 (VIG 120/94) 15.1995.0080 (VIG 121/94) · Lugano 20 gennaio 2000 MR/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 giugno 1994 [inc.n. 15.95.079 (VIG 120/94)] di

__________

patr. dall’ avv. __________

contro l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano nella procedura dipendente dal sequestro n. __________ decretato il 27 maggio 1994 dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nei confronti del ricorrente su istanza di

__________

rappr. Da __________

e sul ricorso 27 giugno 1994 [Inc.n.15.95.080 (VIG 121/94)] di

__________

patr. dall’ avv. __________

contro l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano nella procedura dipendente dal sequestro n.__________ decretato il 26 maggio 1994 dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nei confronti del ricorrente su istanza di

__________

__________

viste le osservazioni 5 luglio 1994 dell’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, 11 luglio 1994 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Il 27 maggio 1994 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, su istanze della __________ rispettivamente dello __________ nei confronti di __________, ha decretato i sequestri del saldo del conto corrente N. __________ intestato al debitore per crediti da imposte federali di complessivi Fr. 485’940.50 e cantonali di complessivi Fr. 677’030.10 presso l’Ufficio dei Conti postali di Lugano. I sequestri sono stati concessi sulla base dell’art.

271 cpv. 1 n.4 e n.5 (v)LEF. Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha notificato i sequestri ex art. 99 LEF all’Ufficio dei conti correnti postali di Lugano, con l’invito a comunicargli il saldo del conto.

B. Con scritto 8 giugno 1994 l’Ufficio dei conti correnti postali ha comunicato all’UE “di aver bloccato il conto postale __________ di __________ ” e di tenere a disposizione dell’UE “l’avere dello stesso come dall’allegato stato del conto”, dal quale risultava al 30 maggio 1994 un saldo positivo di Fr.7’275.09.

C. Il

10 giugno 1994 l’UE di Lugano ha allestito due verbali di sequestro (sequestro n. __________ a favore della __________ rispettivamente sequestro __________ a favore dello Stato), sui quali si legge in particolare:

*“Si sequestra:*

*1. Conto corrente postale __________ intestato al debitore, con un saldo al 30 maggio 1994 di Fr. 7’275.09”.*

Copia dei verbali è stata spedita alle parti il 14 giugno 1994.

D. Nel frattempo sul conto N. __________ sono stati accreditati fr. 150.-- (31 maggio 1994), Fr. 464.25 (1° giugno 1994), e Fr. 2’820.-- (3 giugno 1994), per un saldo positivo del conto valuta 3 giugno 1994 di Fr. 10’709.34.

E. Dal medesimo conto sono stati invece prelevati gli importi di Fr. 426.30 (addebito del 6 giugno 1994), Fr. 3’100.-- (addebito dell’8 giugno 1994) e Fr. 2’300.-- (addebito del 14 giugno 1994), per un saldo positivo al 14 giugno 1994 di Fr. 4’883.04.

F. Interpellato dall’UE in proposito, con scritto 17 giugno 1994 l’Ufficio dei conti correnti di Lugano ha confermato di aver bloccato il conto postale del debitore il 31 maggio 1994, ma che “il __________ si è presentato il 4 e l’8.6.94 all’Ufficio postale di Lugano 6 Cassarate, riuscendo a riscuotere due assegni: ciò ha provocato la diminuzione dell’avere del citato conto, al di sotto dell’importo bloccato di Fr. 7’275.09”.

G. Con scritto 20 giugno 1994 l’UE di Lugano ha tuttavia osservato di dover “confermare l’importo già sequestrato di fr. 7’275.09, valuta 30 maggio 1994”, e che “spetta pertanto al creditore procedente autorizzarci a limitare la garanzia risultante dal decreto notificatogli il data 14 giugno 1994”.

H. Con due atti di ricorso 27 giugno 1994, uno contro “l’esecuzione del sequestro n. __________ e il relativo verbale” (inc.n. 15.95.079) e l’altro contro “l’esecuzione del sequestro n.__________ e il relativo verbale” (inc.n.15.95.080), __________ postula in via principale l’accertamento della “non sequestrabilità/ pignorabilità dell’importo depositato sul conto corrente postale n. __________ di Lugano” e la conseguente dichiarazione che l’esecuzione dei due sequestri “è senza esito alcuno”, in via subordinata la limitazione dei sequestri all’importo di Fr. 1’875.09, con contestuale richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria, asserendo in sostanza:

- che la variazione tra il saldo sul conto al momento della notificazione 27 maggio 1994 dei sequestri all’Ufficio postale (Fr. 7’275.09) e al momento della ricezione il 15 giugno 1994 dei verbali di sequestro (Fr.4’883.04) non dipende dalla sua volontà, ma sarebbe da ascrivere - a mente dell’Ufficio postale - a un errore dell’UE nonché ad entrate successive che esulano dal sequestro;

- che infatti avrebbe proceduto al prelevamento di Fr. 3’100.-- l’8 giugno 1994 e di Fr. 2’300.-- il 14 giugno 1994 “completamente ignaro di quanto avvenuto”;

- che a detta dell’Ufficio conti correnti postali le comunicazioni dell’UE andrebbero inviate alla Direzione del circondario di Bellinzona;

- che anche internamente (alla Posta, n.d.r.) non sarebbero stati fatti controlli, essendo egli persona nota preso gli Uffici postali che frequenta usualmente;

- che ai fini dell’esecuzione dei sequestri la somma utile da ritenere sarebbe quindi pari a Fr. 1’185.09, pari alla differenza tra il saldo al 30 maggio 1994 (Fr. 7’275.09) e i prelevamenti successivi (Fr. 3’100.-- e Fr. 2’300.--);

- che gli importi accreditati successivamente (Fr. 464.25, Fr. 2’820.-- e Fr. 426.30) sarebbero estranei al sequestro;

- che infine il conto corrente sequestrato sarebbe “un conto corrente d’appoggio (...) per l’incasso di prestazioni AVS, LPP e CM”;

- che pertanto l’importo sequestrato di Fr. 1’875.09 sarebbe provento della sola rendita mensile AVS, impignorabile ex art. 92 LEF, subordinatamente provento “della quota non pignorabile LPP (art. 93 LEF)”;

- che in ogni caso non vi sarebbe alcuna eccedenza pignorabile.

I. Delle osservazioni delle altre parti si dirà se necessario in seguito.

Considerando

in diritto:

1. I due ricorsi son diretti essenzialmente contro due provvedimenti dell'UE di Lugano aventi connotazioni omogenee: le procedure inc.n. 15.95.079 (VIG 120/94) e inc.n.15.95.080 (VIG 121/94) possono quindi essere congiunte ed evase con una sola sentenza, ancorché con dispositivi separati.

2. Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata *esecuzione* del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).

3. Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è manifesta. In tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di

ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, §51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.487). In particolare l’ufficio di esecuzione non può sequestrare beni che si trovano fuori della giurisdizione del suo circondario (DTF 107 III 116, 80 III 126,75 III 25).

4. Per costante giurisprudenza federale crediti ordinari non garantiti da pegno e non incorporati in cartevalori si ritengono posti al domicilio o alla sede del loro creditore (e debitore nel sequestro), se questi ha domicilio o sede in Svizzera (DTF 56 III 230, 64 III 130), rispettivamente al domicilio o alla sede del terzo debitore - sia essa la sede principale oppure la succursale dove sono avvenute le operazioni all’origine del credito da sequestrare - se il creditore escusso dimora invece all’estero oppure quando il suo domicilio non può essere determinato con certezza (DTF 63 III 44, 76 III 18, 107 III 149 ss.,

112 III 119; cfr Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., n.3 ad art. 272 LEF; Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.40 ad art. 272 LEF; Reiser, op.cit. n.55 ad art. 275 LEF; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §57 n.6, p.457).

5. L'Azienda delle PTT, azienda di diritto pubblico federale priva di personalità giuridica (cfr. art. 1 Legge federale sull'organizzazione delle PTT (LO-PTT) del 6 ottobre 1960 (RS.781.0) ha la sede principale a Berna (art. 3 cpv. 1 LO-PTT). Secondo gli art. 6 cpv. 1 e 8 cpv. 1 dell'Ordinanza della legge federale sull'organizzazione delle PTT (OLO-PTT) del 22 giugno 1970 (RS 781.01) l'Azienda delle PTT è suddivisa in Circondari postali, ad ognuno dei quali è preposto un Direttore di circondario, atteso che per il Ticino la Direzione di circondario si trova a Bellinzona. In giudizio l'Azienda delle PTT, quale divisione amministrativa della __________, è rappresentata - in nome della __________ - dalla Direzione generale (art. 5 cpv.4 lett.d OLO-PTT), rispettivamente se così ordinato per regolamento dalle Direzioni dei Circondari (art. 8 cpv.2 OLO-PTT).

6. In concreto oggetto specifico dei sequestri ordinati il 26 e 27 maggio 1994 dalla Pretura del Distretto di Lugano è il saldo (attivo) riferito al conto corrente postale N. __________ intestato a __________, saldo che rappresenta in sostanza un credito del debitore sequestrato nei confronti della Posta. Si tratta all’evidenza di un credito non incorporato in cartevalori. Dagli atti risulta che il debitore al momento del sequestro avesse domicilio all’estero (il sequestro è stato del resto concesso sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.4 vLEF), e meglio a __________ (cfr. decreto di sequestro 27 maggio 1994 su istanza della __________ e decreto di sequestro 26 maggio 1994 su istanza dello Stato del Cantone Ticino). Ne consegue che competente per ordinare il sequestro dei crediti del debitore nei confronti della Azienda delle PTT (e dunque della __________; cfr. DTF 107 III 140ss.) è il giudice del sequestro del luogo della sede della Azienda (Berna) oppure della sede della Direzione del Circondario cui fa capo l'Ufficio postale del debitore sequestrato (Bellinzona), dove per finzione si trovano anche i crediti da sequestrare. Competente per eseguirlo è conseguentemente l’organo di esecuzione nella cui giurisdizione si trova la sede dell'Azienda delle PTT (Berna), rispettivamente la sede della Direzione di Circondario competente per il conto di __________ (Bellinzona). I sequestri eseguiti dall’UE di Lugano sono quindi nulli e non esplicano pertanto alcun effetto giuridico in quanto eseguiti da un organo esecutivo territorialmente incompetente, in violazione di prescrizioni emanate nell’interesse pubblico (DTF 103 III 88 cons.1 e rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.9 *in fine* ad art. 22 LEF e n.3 in fine ad art. 272 LEF con rif.). La nullità del sequestro - rilevabile d’ufficio dall’Autorità di vigilanza anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.I, n.15 art. 22 LEF) - comporta la nullità dei verbali di sequestro. In questo senso sono accolti entrambi i gravami.

7.

Per l'art. 15a LPR il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 4 vCost., con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri. In concreto non è stato prodotto alcun documento che attesti lo stato di indigenza di __________ (cfr. art. 15a cpv.2 LPR), ciò che per altro è da escludere alla luce dell'esito stesso dei gravami che comportano la restituzione al ricorrente di quanto già incassato dall'UE. Le domande di assistenza giudiziaria formulate contestualmente ai due gravami vanno pertanto respinte.

8. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art.

pronuncia: 1. E' ordinata la congiunzione degli incarti n.15.95.079 (Vig. 120/94) e n.15.95.080 (Vig. 121/94).

2. Il ricorso 27 giugno 1994 di __________ (inc.n.15.95.079) è accolto.

2.1. E' dichiarata la nullità del verbale di sequestro n. __________ del 10 giugno 1994.

2.2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

2.3. La contestuale domanda di assistenza giudiziaria 27 giugno 1994 è respinta.

2.4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

3. Il ricorso 27 giugno 1994 __________ (inc.n.15.95.080) è accolto.

3.1. E' dichiarata la nullità del verbale del sequestro n. __________ del 10 giugno 1994.

3.2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.3. La contestuale domanda di assistenza giudiziaria 27 giugno 1994 è respinta.

3.4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria