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15.1995.73 • TRAC TI 15.1995.73 Generato dall'IA

Unemployment Garnishment Calculation Error in Alimony Execution

Numero d'incarto 15.1995.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court reviewed an appeal concerning the garnishment of an individual's unemployment benefit to cover outstanding alimony payments, where the execution office had initially calculated the garnishable amount as Fr. 1,571.78 per month based on a complex formula and the debtor's stated minimum subsistence level, which included a high figure for alimony payments the debtor was not fully meeting. The court reasoned that the execution office erred by including the full, unfulfilled alimony obligation of Fr. 2,040 in the debtor's minimum subsistence calculation; applying the correct standard, which only permits factoring in actually paid alimony (Fr. 600 monthly based on evidence provided), resulted in a substantially lower minimum subsistence level for the debtor and, consequently, reduced the garnishable amount from Fr. 1,570 to Fr. 305 per month, partially upholding the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, art. 93 LEF, art. 17 LEF; Unemployment Garnishment Calculation Error in Alimony Execution: 1,571.78 per month based on a complex formula and the debtor's stated minimum subsistence level, which included a high figure for alimony payments the debtor was not fully meeting. The court reasoned that the execution office erred by including the full, unfulfilled alimony obligation of Fr. 2,040 in the debtor's minimum subsistence calculation; applying the correct standard, which only permits factoring in actually paid alimony (Fr. 600 monthly based on evidence provided), resulted in a substantially lower minimum subsistence level for the debtor and, consequently, reduced the garnishable amount from Fr. 1,570 to Fr. 305 per month, partially upholding the appeal.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento indennità di disoccupazione calcolo della prestazione errore di calcolo minimo vitale risarcimento per errore giudiziario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 111 III 14
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

Cited in the final pronouncement section, likely as the legal basis for reviewing the execution authority's decision (though the specific ground for allowing the appeal appears to be derived from case law mentioned in the reasoning).

art. 17 LEF

Cited in the final pronouncement section, likely concerning the execution procedure or the matter under appeal.

art. 67 cpv. 2 OTLEF

Applied in the dispositive to waive the collection of court fees (spese).

art. 68 cpv. 2 OTLEF

Applied in the dispositive not to award compensation (indennità).

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00073 · Lugano 23 maggio 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 9 settembre 1994 di

__________ Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano contro la revisione 5 settembre 1994 dell'atto di pignoramento dell'indennità di disoccupazione nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da

__________ patr. da __________

viste le osservazioni 19 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

IN FATTO

A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 4’786.45 per alimenti arretrati.

B. Con provvedimento 5/13 maggio 1994 l’UE di Lugano ha pignorato al reclamante l’indennità di disoccupazione per Fr. 1’540.-- al mese. Contro siffatta determinazione si è aggravato __________ con un primo reclamo datato 20 maggio 1994. Con sentenza 26/29 luglio 1994 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo annullando l’atto di pignoramento 5/13 maggio 1994 e retrocedendo l’incarto all’UE di Lugano perchè accertasse la situazione reddituale e della sostanza di __________ e si determinasse nuovamente.

C. Il 30 agosto 1994 l’UE di Lugano ha calcolato il minimo di esistenza di __________ come segue:

Introito Fr. 3’500.--

Minimo di esistenza

- minimo base Fr. 1’370.--

- locazione Fr. 665.--

- C.M., ass. inf.,

disocc., C.P Fr. 360.--

- alimenti Fr. 2’040.--

- trasferte Fr. 200.--

Totale Fr. 4’635.--

In data 25 agosto 1994 l’UE di Lugano ha interrogato __________ in merito al suo reddito e alle spese sostenute per il mantenimento della sua famiglia. Dal verbale risulta che la creditrice percepisce Fr. 4’645.-- netti al mese dal suo lavoro quale impiegata presso le __________, mentre il suo minimo di esistenza è stato calcolato come segue (cfr. calcolo del 2 settembre 1994):

Minimo di esistenza

- minimo base Fr. 1’025.--

- figli minorenni Fr. 800.--

- locazione Fr. 1’400.--

- conguaglio riscaldamento Fr. 107.--

- cassa malati, ass. inf.,

disoccupazione, C.P. Fr. 264.20

- trasferte Fr. 100.--

- ass. casa Fr. 82.--

Totale Fr. 3’778.20

Sulla base della seguente formula l’UE ha poi calcolato in data 5 settembre 1994 la quota pignorabile al reclamante ammontante a Fr. 1’571.78:

Reddito del debitore di alimenti (Fr. 3’500.--) X

Minimo di esistenza del creditore d’alimenti (Fr. 3’778.20)

= Fr.1’571.78

Minimo di esistenza del debitore d’alimenti (Fr. 4’635.--) +

Minimo di esistenza del creditore d’alimenti (Fr. 3’778.20)

D. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato __________ contestando il calcolo della quota pignorabile. Egli ha rilevato che la trattenuta di Fr. 1’570.-- al mese lo riduce letteralmente sul lastrico non permettendogli di mantenere la sua nuova famiglia, in procinto di aumentare con l’imminente nascita di un figlio.

Considerato

IN

DIRITTO

1.

a) Nel determinare il salario pignorabile, le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo per il mantenimento sia indispensabile per il titolare del credito alimentare: se ciò non è il caso, il pignoramento del reddito del lavoro non può incidere nel minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 14).

b) Dal completamento dell’istruttoria effettuato dall’UE di Lugano emerge che __________ percepisce dal suo lavoro un reddito mensile di Fr. 4’645.-- netti, mentre il suo minimo di esistenza è stato calcolato in Fr. 3’778.20 al mese. Ora anche riconoscendo alla creditrice ulteriori Fr. 100.-- quale spesa di trasferta e Fr. 200.-- quale rata mensile per le cure dentistiche della figlia - secondo il punto 2.1.2. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo la spesa di Fr. 300.-- quale ammortamento per la casa non può invece essere considerata -, non può essere affermato che __________, per coprire il suo minimo di esistenza, debba far capo agli alimenti del reclamante. Il suo minimo vitale viene infatti coperto con altri mezzi, mentre se dovesse sopperirvi il debitore, a quest’ultimo verrebbe intaccato il minimo di esistenza. Di conseguenza al caso di specie non può venire applicata la formula, di cui alla narrativa fattuale sub C (cfr. DTF

111 III 14).

c) Nel calcolo del minimo di esistenza l’UE di Lugano ha computato per gli alimenti che __________ deve versare a favore dei figli un importo mensile di Fr. 2’040.--.

Su richiesta di questa Camera l’Ufficio dell’assistenza sociale con scritto 18 maggio 1995, ha comunicato che il debitore ha rimborsato gli alimenti anticipati a favore dei figli in modo più o meno regolare, con versamenti di Fr. 600.-- al mese fino a settembre 1994, che per i mesi di gennaio e febbraio 1995 ha versato Fr. 100.-- e da marzo 1995 paga Fr. 600.-- al mese.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’importo di Fr. 2’040.-- mensili per gli alimenti può essere considerato nel calcolo del minimo di esistenza solo a condizione che venga effettivamente pagato dal debitore. Questi potrà chiedere che questa posta venga computata allorquando potrà dimostrare il pagamento dell’importo dovuto di Fr. 2’040.-- (cfr. sentenza inedita della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale federale del 29 marzo 1995 su reclamo X cons. 3 e rif. ivi). Di conseguenza il minimo vitale del debitore va ricalcolato tenendo conto di un importo mensile per alimenti di Fr. 600.-- al mese e pertanto:

Introito Fr. 3’500.--

Minimo di esistenza

- minimo base Fr. 1’370.--

- locazione Fr. 665.--

- C.M., ass. inf.,

disocc., C.P. Fr. 360.--

- alimenti Fr. 600.--

- trasferte Fr. 200.--

totale Fr. 3’195.-- Fr. 3’500.--

Eccedenza mensile pignorabile Fr. 305.--.

Il pignoramento dell’indennità di disoccupazione del debitore va pertanto ridotto da Fr. 1’570.-- a Fr. 305.-- al mese.

2. Il reclamo 9 settembre 1994 di __________ va di conseguenza parzialmente accolto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati

PRONUNCIA

1. Il reclamo 9 settembre 1994 di __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza l’atto di pignoramento 5/13 maggio 1994 e la revisione 5 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano sono riformati nel senso che il pignoramento dell’indennità di disoccupazione di __________ si riduce a Fr. 305.-- al mese in luogo di Fr. 1’570.--.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità

3. Intimazione:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria