Debtor Challenges Enforcement Authority's Rent Payment Order Following Property Seizure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor filed a complaint challenging the enforcement authority's order directing the tenants of a seized property to pay rent directly to the authority, which was part of several ongoing seizures; the court ruled that the complaint was partially time-barred concerning prior seizure actions but timely regarding the rent payment order, ultimately upholding the enforcement authority's action because the seizure of real estate under enforcement law automatically encompasses rental income, and the authority acted correctly by notifying the tenants, further reasoning that enforcement and supervisory bodies have limited jurisdiction to examine the substantive merits of the underlying claim, which must be resolved in ordinary proceedings, and found no evidence of an abuse of rights justifying intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv.2 LEF, Art. 102 cpv.1 LEF, Art. 275 LEF, Art. 38 cpv.1 LEF, Art. 67 cpv.2 TarLEF, Art. 68 cpv.2 TarLEF; Debtor Challenges Enforcement Authority's Rent Payment Order Following Property Seizure: Sospensione della intimazione e ingiunzione agli inquilini circa il pagamento delle pigioni all’Ufficio esecuzione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the closing part as one of the provisions that justify the decision to dismiss the appeal to the extent it was receivable.
Cited in the closing part as one of the provisions that justify the decision to dismiss the appeal because the seizure of the property included the rent.
Cited in the reasoning, and followed by the order in point 2, regarding the non-levy of costs.
Cited in the reasoning, and followed by the order in point 2, regarding the non-assignment of legal fees.
Testo completo
Incarto n. 15.95.00046 · Lugano 23 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 15/18 gennaio 1995 di
__________ contro
l’operato dell’ UE di Lugano in materia di avviso ai locatari sul pagamento del canone locatizio nelle esecuzioni n. __________ (esecuzione a convalida del sequestro n. __________), __________ (esecuzione a convalida del sequestro n. __________) e __________ (esecuzione a convalida del sequestro n. __________), promosse contro il reclamante da
__________ patr. dall'avv. __________ __________ __________
viste le osservazioni 14 febbraio 1995 di __________,
15 febbraio 1995 del Municipio di __________ e 27 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto e in diritto
che l’UE di Lugano ha eseguito il 18 novembre 1994 il sequestro, ordinato dal Pretore del Distretto di Lugano, della particella n. __________ RFD di __________ di proprietà di __________ (valore di stima: Fr. 1’144’000.--; aggravio ipotecario: Fr. 1’150’000.--);
che con provvedimento 11 gennaio 1995 l’UE di Lugano ha ingiunto a __________ e __________, locatari dell’immobile oggetto del sequestro, di versare all’UE le pigioni dovute a __________ “fino a nostro ordine contrario”;
che con confuso atto 15/18 gennaio 1995 __________ ha chiesto sia giudicato:
a) “In via accelerata
Sospensione della intimazione e ingiunzione agli inquilini circa il pagamento delle pigioni all’Ufficio esecuzione.
L’ammissibilità delle pretese del Comune di __________.
b) In via ordinaria
Introduzione d’un procedimento ordinario e riconvenzionale.
Decretare la ricusa dell’on. pretore avv. __________, Sez. 4, per motivi sopra esposti”;
che la memoria 15/18 gennaio 1995, visti i riferimenti al provvedimento 11 gennaio 1995 dell’UE di Lugano e alle esecuzioni dei vari sequestri decretati dal Pretore del Distretto di Lugano, va trattata quale reclamo;
che per l’art. 17 cpv.2 LEF il reclamo va presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che il reclamo, nella misura in cui si riferisca alle pregresse esecuzioni dei sequestri, è irricevibile per tardività;
che il gravame è invece tempestivo nella misura in cui contesta il blocco degli affitti;
che ex art. 102 cpv.1 LEF il pignoramento di un immobile comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare, ritenuto che per il cpv.2 l’Ufficio esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento anche agli inquilini dell’immobile sequestrato;
che pertanto l’UE di Lugano si è correttamente determinato con il provvedimento 11 gennaio 1995;
che le norme sul pignoramento sono applicabili all’esecuzione del sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF;
che il reclamante sviluppa confuse questioni di merito sottratte al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza;
che abbondanzialmente va rilevato che l’UE di Lugano si è comunque determinato nelle pregresse esecuzioni dei sequestri nell’ossequio delle norme del diritto esecutivo;
che in DTF 113 III 2-5 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha ribadito il principio secondo cui la pretesa di diritto materiale sottesa all’esecuzione non può essere in linea di principio oggetto d’esame avanti le autorità di esecuzione e di vigilanza per il loro limitato potere cognitivo;
che è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero quella di permettere al creditore di iniziare un’esecuzione senza dover previamente provare il fondamento della sua pretesa (cfr. DTF 113 III 3 cons.2b);
che nell’esecuzione ex art. 38 cpv.1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro costituisce titolo esecutivo (Vollstreckungstitel) unicamente il precetto esecutivo cresciuto in giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l’eventuale titolo che ne costituisce il fondamento;
che, per il fatto che il PE viene emesso senza esame della legittimazione materiale della pretesa in esecuzione, considerazioni di merito sono sottratte al potere di cognizione degli organi d’esecuzione come pure dell’Autorità cantonale di vigilanza;
che l’Ufficio esecuzione non deve sostituirsi in alcun modo al giudice ordinario, non può esigere spiegazioni sulla natura della pretesa e non può rifiutarsi di emettere un precetto o di continuare un’esecuzione neppure ove la causa del credito gli sembri discutibile o strana;
che l’UE deve limitarsi ad intervenire nelle evenienze, del tutto eccezionali, in cui è manifesto che il precettante abusi dei propri diritti per scopi che non hanno la benchè minima attinenza con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso (DTF 115 III 21 cons.3b);
che decisivi per stabilire se vi è abuso di diritto sono gli elementi noti all’Ufficio esecuzione al momento dell’emissione del precetto esecutivo (DTF
115 III 22 cons.3c) e non quelli solo successivamente portati a conoscenza dell’Autorità di vigilanza adita su reclamo;
che nel caso di specie nulla induce a ritenere che vi siano attitudini costitutive di abuso di diritto;
che il reclamo, per quanto ricevibile, va respinto;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 TarLEF);
richiamati gli art. 17 e 102 LEF,
PRONUNCIA:
1. Il reclamo 15/18 gennaio 1995 __________ per quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria