Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.1995.25 • TRAC TI 15.1995.25 Generato dall'IA

Property Owner Appeal Against Foreclosure Auction Dismissed for Untimely Filing and Lack of Merit

Numero d'incarto 15.1995.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A property owner filed an appeal against the enforcement office's actions concerning a real estate foreclosure auction scheduled for February 3, 1995, claiming the request for a suspension and revision of auction conditions should have been granted. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed the appeal on February 3rd, after the ten-day appeal period, which commenced on January 20th when the auction conditions were made publicly accessible, had expired on January 30th; furthermore, the court noted that, in any event, the prerequisites for suspending the sale, such as timely application and demonstration of non-fault financial difficulty, were not met, and the claim regarding an unupdated appraisal was unfounded as an update had been performed and communicated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 cpv.2 LEF, Art. 31 cpv.1 LEF, Art. 123 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF; Property Owner Appeal Against Foreclosure Auction Dismissed for Untimely Filing and Lack of Merit: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed the appeal on February 3rd, after the ten-day appeal period, which commenced on January 20th when the auction conditions were made publicly accessible, had expired on January 30th; furthermore, the court noted that, in any event, the prerequisites for suspending the sale, such as timely application and demonstration of non-fault financial difficulty, were not met, and the claim regarding an unupdated appraisal was unfounded as an update had been performed and communicated.

Parole chiave

Generato dall'IA
beni immobili deposito tardivo realizzazione forzata di immobili procedura di realizzazione del pegno immobiliare esecuzione dello sfratto azione di rivendicazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 17 cpv.2 LEF

This provision establishes the deadline for filing the appeal, which led to the declaration of inadmissibility.

art. 31 cpv.1 LEF

This provision governs the calculation of the appeal deadline, which resulted in the appeal being declared late.

art. 67 cpv.2 OTLEF

This provision is cited in the final order regarding the non-imposition of court fees.

art. 68 cpv.2 OTLEF

This provision is cited in the final order regarding the non-award of compensation.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.95.00025 · Lugano 29 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 3 febbraio 1995 di

__________

contro l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa contro il reclamante da

__________ rappr. Dal __________

in materia di incanto immobiliare (sospensione);

richiamato il decreto presidenziale 3 febbraio 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 21 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

considerato in fatto e in diritto

che l’UE di Lugano ha depositato il 20 gennaio 1995 le condizioni d’incanto riferite all’immobile di proprietà di __________ alle particelle n.__________ e __________ RFD di __________ la cui vendita era prevista per il 3 febbraio 1995 alle ore 15.00;

che il 3 febbraio 1995 __________ ha consegnato all’UE di Lugano alle ore 14.15 il reclamo con istanza di effetto sospensivo, volto al rinvio dell’incanto ormai prossimo, con “aggiornamento della perizia” e modifica delle condizioni d’asta “come a reclamo che presenterò entro il 10 febbraio 1995”;

che con decreto presidenziale l’effetto sospensivo non è stato concesso e il 3 febbraio 1995 le particelle n.__________ e __________ RFD di __________ sono state aggiudicate per complessivi Fr. 480’000.-- al__________, creditrice ipotecaria in primo rango;

che ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;

che determinante per l’inizio della decorrenza del termine di reclamo, in caso di deposito delle condizioni d’asta, è il primo giorno di deposito a condizione che l’Ufficio esecuzione sia accessibile al pubblico e gli interessati possano quindi accedere ai dati delle condizioni d’asta (DTF 112 III 42);

che venerdì 20 gennaio 1995 l’Ufficio esecuzione di Lugano era liberamente accessibile e il termine ha quindi iniziato a decorrere;

che per l’art. 31 cpv.1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere

che il termine di reclamo è quindi giunto a scadenza lunedì 30 gennaio 1995;

che il reclamo 3 febbraio 1995 è pertanto irricevibile per tardività;

che, in via abbondanziale, come rettamente dimostrato dall’Ufficio esecuzione di Lugano, vi è stato l’ossequio della normativa esecutiva, atteso che:

- chi chiede il differimento della vendita ex art. 123 LEF deve (cfr. DTF 4 gennaio 1995 in re S. AG, inc. B.358/1994):

a) presentare tempestivamente la domanda, ritenuto che l’istanza di differimento è tardiva se è stata presentata qualche giorno prima dell’incanto, dopo che il debitore è rimasto a lungo inattivo;

b) affermare e rendere verosimile di trovarsi in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua;

c) aver versato la prima rata richiesta e determinata dall’UE;

- che in tutta evidenza mancano già almeno due presupposti per il differimento della vendita (tempestività dell’istanza e dimostrazione della mancanza di colpa);

che, ancora in via abbondanziale, la censura sul presunto non accertamento del valore aggiornato della stima è al limite del temerario, atteso che - come rettamente ha evidenziato l’UE di Lugano - vi è stato l’aggiornamento della stima con la perizia 14 novembre 1994 del __________, resa nota al reclamante con l’avviso d’incanto 18 novembre 1994 nonchè con pubblicazione sul FUC n.__________ del __________;

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.

68 cpv.2 OTLEF);

pronuncia

1. Il reclamo 3 febbraio 1995 __________, è irricevibile.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria