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15.1995.232 • TRAC TI 15.1995.232 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Order Dismissed for Lack of Standing and Untimely Filing

Numero d'incarto 15.1995.232
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant filed a complaint against a bankruptcy order issued by the enforcement office following the rejection of their opposition to debt collection proceedings for an outstanding amount, and subsequently raised substantive issues regarding potential offsetting claims and a guarantee. The appellate court declared the appeal inadmissible because one appellant lacked standing as the order was not directed against them, and declared the other appellant's complaint inadmissible due to being filed after the statutory ten-day deadline following notification of the bankruptcy order. Furthermore, the court noted that even if timely, the substantive grounds raised concerning the debt itself were not matters reviewable by the supervisory authority against a bankruptcy notice, as those issues should have been addressed during the opposition rejection procedure.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, art. 17 e 161 LEF; Appeal Against Bankruptcy Order Dismissed for Lack of Standing and Untimely Filing: The appellate court declared the appeal inadmissible because one appellant lacked standing as the order was not directed against them, and declared the other appellant's complaint inadmissible due to being filed after the statutory ten-day deadline following notification of the bankruptcy order. Furthermore, the court noted that even if timely, the substantive grounds raised concerning the debt itself were not matters reviewable by the supervisory authority against a bankruptcy notice, as those issues should have been addressed during the opposition rejection procedure.

Parole chiave

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credito nel fallimento legittimazione a ricorrere deposito tardivo esecuzione per debiti opposizione presupposti legali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 96 III 33
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 e 161 LEF

These articles were cited in the pronouncement section as the legal basis for the decision regarding the admissibility of the appeal.

art. 67 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive to order that no court fees are levied.

art. 68 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive to order that no compensation is awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00232 · Lugano 7 febbraio 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 9 novembre 1995 di

__________ __________ Contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento

25 ottobre 1995 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa __________ dal

__________ patr. dall'avv. __________

viste le osservazioni : - 24 novembre 1995 del __________

- 27 novembre 1995 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto

A. Il __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 3’750.-- oltre interessi e accessori. Avendo l’escusso interposto opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto. Con decisione 27 settembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’opposizione interposta al PE n. __________.

B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 25 ottobre 1995 la comminatoria di fallimento che è stata notificata a __________ il 26 ottobre 1995.

C. Contro siffatto provvedimento si sono aggravati __________ e __________ chiedendo la fissazione di un’udienza. Essi hanno inoltre comunicato l’esistenza di una garanzia depositata presso la __________ per un importo di ca. Fr. 1’100.--, che, hanno argomentato, potrebbe servire a rimborsare in parte quanto richiesto dal creditore. Essi hanno poi rilevato di avere inviato una fattura al __________ concernente loro prestazioni eseguite nell’appartamento e vari lavori.

D. Delle osservazioni del __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in

diritto

1. Va osservato che la comminatoria di fallimento è stata emessa solo contro __________, per cui il reclamo __________ va dichiarato irricevibile non essendo stato emesso alcun provvedimento nei suoi confronti e non avendo pertanto alcun motivo di reclamo. (carenza di gravamen).

2.

a) Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento.

b) La comminatoria di fallimento in oggetto è stata emessa dall’UE di Lugano il 25 ottobre 1995 e notificata a __________ il 26 ottobre 1995. Il reclamo datato 9 novembre 1995 e spedito il 10 novembre 1995 è pertanto irricevibile, l’ultimo termine per presentarlo scadendo il 6 novembre 1995.

3.

a) In via abbondanziale va rilevato che per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):

- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di riconoscimento di debito conseguente a decisone di rigetto provvisorio dell’opposizione;

- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

b) Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.

c) __________ solleva unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C): ne consegue che il reclamo, se tempestivo, andrebbe respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che il debitore doveva far valere le sue allegazioni nella procedura che ha portato alla decisione di rigetto dell’opposizione.

4. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati

pronuncia

1. Il reclamo 9 novembre 1995 di __________, è irricevibile per carenza di gravamen.

2. Il reclamo 9 novembre 1995 di __________, è irricevibile per tardività.

3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria