Creditor Seizure Validation Jurisdiction Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAfter a creditor obtained a seizure order and subsequently served an executive decree against a debtor who opposed it, the enforcement office revoked the seizure upon the debtor's request, despite the creditor having timely filed an action to validate the seizure in a different district court, which the debtor contested on grounds of forum non conveniens and lack of notice to the enforcement office. The supervisory appellate court ruled that the enforcement authority lacked jurisdiction to determine the substantive issue of the proper forum for the validation action, which must be decided by the court where the action was brought, and further determined that the seizure's lapse due to failure to notify the enforcement office of the validation action was not a consequence of the delay, thus upholding the creditor's appeal and annulling the enforcement office's revocation order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 LPR, Art. 3 cpv.3 CL, Art. 5 n.1, Art. 278 cpv.2 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF; Creditor Seizure Validation Jurisdiction Dispute: The supervisory appellate court ruled that the enforcement authority lacked jurisdiction to determine the substantive issue of the proper forum for the validation action, which must be decided by the court where the action was brought, and further determined that the seizure's lapse due to failure to notify the enforcement office of the validation action was not a consequence of the delay, thus upholding the creditor's appeal and annulling the enforcement office's revocation order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for not levying costs, which is confirmed in the operative part (order 2).
Cited in the reasoning as the basis for not awarding indemnities, which is confirmed in the operative part (order 2).
Testo completo
Incarto n. 15.95.00231 · Lugano 17 gennaio 1996/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 20 novembre 1995 di
__________ patr. dall'avv. __________ Contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio nell'esecuzione n. __________ dopo sequestro decretato il
12 maggio 1995 dalla Pretore di Mendrisio-Nord su istanza del reclamante contro
__________ patr. dall'avv. __________
in materia di provvedimento di dissequestro;
richiamata l'ordinanza presidenziale 24 novembre 1995 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 11 dicembre 1995 della debitrice sequestrata e 3 gennaio 1996 dell'UEF di Mendrisio;
dichiarata irrita la memoria 4 gennaio 1996 di __________, l'Autorità cantonale di vigilanza non avendo ordinato un ulteriore scambio di allegati ex art. 12 LPR per la sua inutilità in considerazione dell'estrema semplicità del caso di specie;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che il creditore __________, ottenuto il sequestro 12 maggio 1995 dalla Pretore di Mendrisio-Nord per Fr. 47'063.-- oltre accessori, ha fatto emettere dall'UEF di Mendrisio il precetto esecutivo n. __________ contro __________;
che l'escussa ha interposto opposizione il 13 settembre 1995;
che il creditore sequestrante, avuta notizia dell'opposizione il 16 ottobre 1995, ha promosso il 25 ottobre 1995 tempestiva azione di convalida del sequestro avanti il Bezirksgericht Dielsdorf, chiedendo la condanna della debitrice sequestrata al pagamento di Fr. 27'596.95 oltre accessori e contestualmente il rigetto definitivo dell'opposizione;
che con istanza 14 novembre 1995 __________ ha chiesto il dissequestro dell'importo di Fr. 29'699.--;
che con provvedimento 17 novembre 1995 l'UEF di Mendrisio ha revocato "il decreto e verbale di sequestro n. __________ e relativo PE n. __________ con l'opposizione" e ordinato che "l'importo di Fr. 29'699.-- oggetto del sequestro, depositati presso la Cassa dell'UEF di Mendrisio verrà, cresciuto in giudicato il provvedimento, bonificato" alla debitrice sequestrata;
che con tempestivo reclamo __________ ha postulato l'annullamento del provvedimento, avendo chiesto la convalida del sequestro al Tribunale distrettuale di Dielsdorf quale foro del luogo dove l'obbligazione doveva essere eseguita, ritenuto che ex art. 3 cpv.3 CL nei rapporti con l'Italia è escluso il luogo del foro del sequestro;
che __________ ha chiesto la reiezione del reclamo perché:
- il Tribunale distrettuale di Dielsdorf non è competente ex art. 5 n.1 CL, ritenuto che "l'obbligazione che sta alla base dell'azione giudiziaria di controparte non è un pagamento in denaro bensì l'attività di agente di __________ in sé", che non è stata svolta a Dielsdorf;
- la mancata comunicazione dell'introduzione dell'azione di convalida del sequestro "deve avere quale logica conseguenza la revoca del sequestro";
che l'UEF di Mendrisio si è rimesso alla decisione dell'Autorità di vigilanza;
che ex art. 278 cpv.2 LEF, ove il debitore abbia formulato opposizione, il creditore entro dieci giorni dalla relativa notificazione deve chiedere il rigetto dell'opposizione o promuovere azione di riconoscimento del suo credito;
che il creditore ha tempestivamente promosso l'azione ordinaria di convalida del sequestro avanti il Bezirksgericht Dielsdorf, la cui competenza è a suo dire data in applicazione delle norme della Convenzione di Lugano;
che la debitrice sequestrata ha eccepito la competenza del giudice adito;
che la disputa sulla competenza del Bezirksgericht Dielsdorf sfugge al potere di cognizione dell'autorità esecutiva e non può pertanto essere sindacata né dall'UEF di Mendrisio né dall'Autorità cantonale di vigilanza;
che la mancata notifica all'UEF di Mendrisio della tempestiva introduzione dell'azione di convalida non è motivo di caducità del sequestro, anche se è in linea di principio opportuno che il creditore sequestrante, nel suo stesso interesse, ne dia notizia all'organo d'esecuzione per evitare atti di disposizione pregiudizievoli ai fini perseguiti;
che il reclamo va pertanto accolto e il provvedimento dell'UEF di Mendrisio annullato; non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
che, a futura memoria, va ricordato che l'organo d'esecuzione non può revocare il decreto pretorile di sequestro ma deve limitarsi, ove occorra, a revocare l'esecuzione del sequestro;
PRONUNCIA:
1. Il reclamo 20 novembre 1995 di __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato il provvedimento 17 novembre 1995 dell'UEF di Mendrisio.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria