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15.1995.223 • TRAC TI 15.1995.223 Generato dall'IA

Enforcement Proceedings Validity and Abuse of Right Claim

Numero d'incarto 15.1995.223
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant complained about the actions of the enforcement office in pursuing five separate enforcement proceedings between 1992 and 1995 for claims related to a dental bridge deposit and moral damages, all of which the appellant had duly opposed. The court reasoned that while the principle of good faith under Article 2 of the Civil Code applies, examination of the substantive validity of a claim is generally reserved for ordinary courts in enforcement appeals; the enforcement authority's limited jurisdiction means abuse of right is generally excluded unless the creditor pursues aims other than debt collection, such as vexatious repetition, but the court found the repeated actions might stem from a deficient legal understanding rather than clear intent to harass, directing the appellant to await future legislation providing a mechanism to contest the debt's existence directly.

Regesto Legislator

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Art. 39 cpv.2 CPC, Art. 17 LEF, Art. 2 CC, Art. 38 cpv.1 LEF, Art. 85a LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF; Enforcement Proceedings Validity and Abuse of Right Claim: The court reasoned that while the principle of good faith under Article 2 of the Civil Code applies, examination of the substantive validity of a claim is generally reserved for ordinary courts in enforcement appeals; the enforcement authority's limited jurisdiction means abuse of right is generally excluded unless the creditor pursues aims other than debt collection, such as vexatious repetition, but the court found the repeated actions might stem from a deficient legal understanding rather than clear intent to harass, directing the appellant to await future legislation providing a mechanism to contest the debt's existence directly.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura esecutiva ricorso per risarcimento danni incasso abuso di autorità diritto al deposito diritto morale dell'autore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 3
2 CC, atteso che la decisione sull'abuso di diritto è riservata al giudice ordinario, benchè il principio della buona fede trovi applicazione anche nel diritto esecutivo (DTF 113 III 3 cons.2a e rif.
DTF 113 III 4
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

This provision is cited in the final ruling section (PRONUNCIA) as part of the grounds that justify rejecting the appeal, based on the court's limited jurisdiction in execution matters.

art. 2 CC

This provision is cited in the final ruling section (PRONUNCIA) alongside Art. 17 LEF, indicating its relevance to the court's consideration regarding the abuse of right claim, even though the appeal was rejected on procedural grounds.

art. 67 cpv.2 OTLEF

This procedural article regarding costs was cited in the decision to waive the collection of fees (No. 2 of the ruling).

art. 68 cpv.2 OTLEF

This procedural article regarding compensation was cited in the decision to not award legal compensation (No. 2 of the ruling).

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00223 · Lugano 2 aprile 1996/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 23 ottobre 1995 di

__________ contro

l'operato dell'UE di Lugano nelle esecuzioni . __________, __________, __________, __________ e __________ promosse da

__________

in materia di emissione di precetto esecutivo (abuso di diritto);

viste le osservazioni 13 novembre 1995 dell'UE di Lugano;

considerato

IN FATTO E IN DIRITTO

che __________ procede per la quinta volta in via esecutiva contro __________ nel periodo tra il 22 ottobre 1992 e il 18 ottobre 1995 per l'incasso di:

a) Fr. 2'900.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n.__________ del 22.10.1992) per "acconto versato più spese da me sopportate per ponte denti");

b) Fr. 3'000.-- con interessi al 5,5% dall'1.8.1993 (PE n. __________ del 13.10.1993) per "danni morali per la non avvenuta cancellazione del precetto esecutivo n. __________ dopo la sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 29.1.1993 a lui sfavorevole e dietro miei solleciti per la cancellazione del precetto";

c) Fr. 2'900.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n. __________ del 21.10.1993) per "acconto versato per ponte denti più spese da me sopportate - lavoro mai consegnato");

d) Fr. 2'900.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n. __________ del 20.10.1994) per "acconto versato per ponte denti più spese, più spese di trasporto, ponte non consegnato");

e) Fr. 2'315.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 e Fr. 585.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n. __________ del 18.10.1995) per "acconto versato per ponte denti (ponte non consegnato)";

che __________ ha sempre interposto tempestive opposizioni;

che con decreto 26 ottobre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato dai ruoli la causa a procedura inappellabile promossa dalla precettante contro l'escusso con istanza 9 novembre 1993, ritenuto che l'istante non aveva designato il suo patrocinatore dopo che il pretore aveva "accertato l'incapacità dell'istante a discutere con sufficiente chiarezza la causa e di conseguenza l'aveva diffidata a munirsi di un patrocinatore, pena lo stralcio della lite ex art. 39 cpv.2 CPC";

che contro __________ vi è un attestato di carenza di beni per Fr. 4'038.-- emesso nel 1987 e risulta un'esecuzione nel 1991 per Fr. 2'952.--;

che in procedura di reclamo ex art. 17 LEF è in linea di principio esclusa la possibilità di ottenere l'annullamento dell'esecuzione fondato sulla violazione dell'art. 2 CC, atteso che la decisione sull'abuso di diritto è riservata al giudice ordinario, benchè il principio della buona fede trovi applicazione anche nel diritto esecutivo (DTF 113 III 3 cons.2a e rif. ivi);

che la pretesa di diritto materiale sottesa all'esecuzione non può essere in principio oggetto d'esame avanti le autorità di esecuzione e di vigilanza, avuto riguardo al loro limitato potere di cognizione;

che è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero di permettere a chi reputa di essere creditore di iniziare un'esecuzione senza dover previamente provare il fondamento materiale della sua pretesa (DTF 113 III 3 cons.2b);

che nell'esecuzione ex art. 38 cpv.1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro costituisce titolo esecutivo unicamente il precetto esecutivo cresciuto in giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l'eventuale titolo che ne costituisce il fondamento;

che per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5) a meno che il creditore persegua altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie;

che nel caso in esame le cinque esecuzioni si riferiscono sostanzialmente a due cause diverse ("ponte denti" e torto morale), con varianti sul quantum e sulla descrizione della causa del credito;

che la reiterazione a ciclo annuo può sottendere ipotesi di interruzione di prescrizione, ritenuto che la precettante già ha proceduto nelle forme ordinarie contro l'escusso e che il giudice di merito ha stralciato dai ruoli la causa per omessa designazione del patrocinatore, dopo aver accertato "l'incapacità di __________ di discutere con sufficiente chiarezza la causa";

che le continue vicende esecutive non consentono in sede di reclamo di avere certezza su qualsivoglia intento vessatorio della precettante, risultando semmai il frutto di una concezione giuridica assolutamente carente;

che de lege lata va dato atto al reclamante che la soluzione cui si approda è ben lungi dall'essere soddisfacente;

che di ciò si è reso conto il legislatore, attuando la novella legislativa che entrerà in vigore il 1° gennaio 1997 nel senso che il nuovo art. 85a LEF consentirà all'escusso di domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito e di conseguenza la declaratoria di annullamento dell'esecuzione;

che pertanto __________ non può che essere invitato a pazientare in attesa di poter disporre del citato istituto;

che il reclamo va quindi respinto;

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 LEF e 2 CC

PRONUNCIA

1. Il reclamo 23 ottobre 1995 __________ è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria