Debtor's Appeal of Bankruptcy Warning Rejected Due to Untimely Debt Contest and Set-Off Counterclaim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed a bankruptcy warning issued following the provisional rejection of their opposition to debt collection, arguing for a stay or revocation because they had filed a belated action to contest the debt and a counterclaim for set-off. The court rejected the appeal, reasoning that the debtor's action to contest the debt under the relevant statute was declared inadmissible due to untimeliness, meaning the provisional rejection of the opposition became definitive, thereby validating the creditor's subsequent request for the bankruptcy warning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 cpv. 2 LEF, Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, art. 83 cpv. 2 e 3 LEF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Warning Rejected Due to Untimely Debt Contest and Set-Off Counterclaim: The court rejected the appeal, reasoning that the debtor's action to contest the debt under the relevant statute was declared inadmissible due to untimeliness, meaning the provisional rejection of the opposition became definitive, thereby validating the creditor's subsequent request for the bankruptcy warning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles govern the debtor's ability to request the declaration of non-existence of the debt following the provisional rejection of the objection, which is the central issue leading to the dismissal of the appeal.
Cited in the grounds for the decision, likely related to the supervisory authority's jurisdiction or procedural basis for reviewing the matter.
Cited in the operative part regarding the decision not to collect costs (spese).
Cited in the operative part regarding the decision not to award indemnities (indennità).
Testo completo
Incarto n. 15.95.00209 · Lugano 27 ottobre 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 11 ottobre 1995 di
__________ Contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 25 settembre/3 ottobre 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da
__________
viste le osservazioni 12 ottobre 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 7’455.25 oltre interessi e spese.
Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con decisione 27 luglio 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’opposizione in via provvisoria per Fr. 4’292.90 oltre interessi al 5% dal 11 novembre 1994 e spese.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 25 settembre 1995 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 3 ottobre 1995.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ argomentando che contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione il suo rappresentante legale ha inoltrato un’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, presentando una contropretesa sempre nello stesso ambito per un importo di Fr. 13’000.--. La causa è stata tuttavia ritenuta irricevibile per tardività. Trattandosi però di una giustificata richiesta di compensazione la reclamante ha postulato la revoca della comminatoria di fallimento, risp. la sospensione in vista del contraddittorio in merito all’azione di disconoscimento di debito e alla contropretesa.
Considerato
in
diritto:
1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252);
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
2.
a) Ex art. 83 cpv. 2 e 3 LEF il debitore, entro dieci giorni dal rigetto dell’opposizione, può chiedere con la procedura ordinaria che il giudice del luogo dell’esecuzione dichiari l’inesistenza del debito. Se il debitore omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo.
b) Proceduralmente l’azione di inesistenza del debito è correlata con la procedura di rigetto in quanto il rigetto dell’opposizione, dapprima pronunciato solo in via provvisoria, esplica tutti i suoi effetti allorquando il debitore omette d’inoltrare l’azione di inesistenza, oppure quando l’azione viene respinta o stralciata dai ruoli (cfr. DTF 113 III 86; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Zurigo 1993, § 19 m.
62 p. 145).
c) In casu il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, con sentenza 6 settembre 1995 ha dichiarato irricevibile per tardività l’azione di disconoscimento di debito presentata dalla reclamante, non essendo stato rispettato il termine di 10 giorni. Dall’attestazione 13 settembre 1995 della Cancelleria della Pretura di Lugano, Sezione 5, risulta che la decisione di rigetto dell’opposizione 27 luglio 1995 è divenuta definitiva. Essa poteva pertanto esplicare i suoi effetti, permettendo alla creditrice di chiedere l’emissione della comminatoria di fallimento in oggetto.
3. Il reclamo 11 ottobre 1995 __________ va quindi respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 83 cpv. 2 e 3 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
1. Il reclamo 11 ottobre 1995 __________ è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria