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15.1995.204 • TRAC TI 15.1995.204 Generato dall'IA

Mortgage Auction Reinstatement Challenge Appeals

Numero d'incarto 15.1995.204
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court addressed appeals challenging the validity of a real estate auction conducted after enforcement proceedings for a property mortgage, where the execution office had previously suspended the auction and later reinstated it without a new request for sale from the creditor, arguing that a prior suspension rendered the initial sale request void. The court determined that one appeal was inadmissible due to being filed past the ten-day statutory deadline following the auction, which was calculated from the auction date and extended due to executive holidays; the other appeal, challenging the auction's merits based on the same arguments previously rejected regarding the effect of the suspension and the lack of a new sale request, was dismissed because the prior ruling concerning the irregularity of the reinstatement procedure had already resolved the substantive issues.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 32 LEF, Art. 138 LEF, Art. 156 LEF, Art. 63 LEF, Art. 67 cpv. 2 OTLEF; Mortgage Auction Reinstatement Challenge Appeals: The court determined that one appeal was inadmissible due to being filed past the ten-day statutory deadline following the auction, which was calculated from the auction date and extended due to executive holidays; the other appeal, challenging the auction's merits based on the same arguments previously rejected regarding the effect of the suspension and the lack of a new sale request, was dismissed because the prior ruling concerning the irregularity of the reinstatement procedure had already resolved the substantive issues.

Parole chiave

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realizzazione del pegno immobiliare sentenze sulla validità di un atto beni immobili aggiudicazione all'incanto termine di sospensione termine legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF

Cited as the legal basis for the deadline governing the admissibility of the appeal concerning the rejection of the claim.

Art. 32 LEF

Cited in relation to the presumption of proper dispatch of communications by mail when determining appeal timeliness.

Art. 56 n. 3 LEF

Cited in the reasoning for suspending the appeal deadline during the executive recess period.

Art. 63 LEF

Cited as the legal basis for the prorogation of the appeal deadline due to the executive recess.

Art. 138 LEF

Cited by reference as applicable to the real estate pledge execution procedure regarding auction publication.

Art. 156 LEF

Cited to make Article 138 LEF applicable to the real estate pledge execution procedure.

Art. 67 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive reasoning section stating that no costs are to be levied.

Art. 68 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive reasoning section stating that no indemnities are to be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00201/ 15.95.00204 · Lugano 15 novembre 1995/C/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sui reclami 25/27 settembre 1995 e 26/29 settembre 1995 di

____________________, __________ (inc. n. 15.95.00201) e __________, (inc. n. 15.95.00204) Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________/__________ e __________-__________/__________ promosse dalla

__________ patr. dall’avv. __________

contro

__________ (es. n. __________)

e

__________ (es. n. __________)

e contro

__________ (es. n. __________)

e

__________ (es. n. __________)

in tema di incanto immobiliare (aggiudicazione);

richiamati i decreti presidenziali 3 e 4 ottobre e 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 2 e 10 ottobre 1995 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ e n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare del 2 aprile 1993 dell’UEF di Locarno __________, di cui è successore in diritto __________ (cfr. sub C), procede contro __________ con __________ (in seguito: __________ quale condebitrice solidale e terza proprietaria del pegno, e contro __________, con __________ quale condebitrice solidale, per Fr. 109’747.55. oltre accessori rispettivamente contro __________, con __________ quale condebitrice solidale, e contro __________ con __________ quale condebitore solidale e terzo proprietario del pegno, per Fr. 108’275.-- oltre accessori.

Le opposizioni interposte ai PE sono state respinte in via provvisoria dal Pretore di Locarno-Città con sentenze 12 ottobre 1993, cresciute in giudicato.

B. Il 3 maggio 1994 la creditrice ha presentato le domande di vendita e il giorno successivo l’UEF di Locarno ne ha comunicato agli escussi la ricezione.

C. Il 21 giugno 1994 il patrocinatore della creditrice ha comunicato all’UEF di Locarno che la __________ è stata assunta dalla __________. Egli ha quindi ritirato le domande di vendita formulate ancora a nome della società sciolta e ne ha presentate delle nuove a nome della società successore in diritto.

D. Con atti 12 giugno 1995 l’UEF di Locarno ha fissato al

23 agosto 1995 la data dell’incanto dei Fol PPP n. __________ e __________ del fondo base part. __________ RFD di __________

E. Il 14 giugno 1995 l’Ufficio ha sospeso la vendita dei fondi e ha comunicato agli escussi e qui reclamanti i nuovi avvisi di ricezione delle domande di vendita datati 22 giugno 1994/14 giugno 1995.

F. Con provvedimenti 7 luglio 1995 l’UEF ha poi fissato all’8 settembre 1995 la vendita dei fondi oggetto del diritto di pegno.

G. Con reclamo 12 luglio 1995 (inc. n. 15.95.00153) __________, __________ e __________ avevano postulato la declaratoria di nullità degli avvisi d’incanto unico __________. A mente dei reclamanti l’UEF di Locarno, ritenuto che il 22 giugno 1994/14 giugno 1995 ha intimato loro gli avvisi di ricezione della domanda di vendita e il 14 giugno 1995 ha sospeso l’incanto, non poteva, con gli avvisi impugnati, riattivare le procedure procedendo alla vendita”, atteso che “dopo la sospensione ex officio dell’UEF, la domanda di vendita non esplica più alcun effetto, ma vale come ritirata”.

H. L’8 settembre 1995 i Fol PPP n. __________ e __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ sono stati aggiudicati in sede di asta pubblica a __________ per Fr. 620’000.-- rispettivamente Fr. 570’000.--.

I. Con nuovi reclami 25/27 e 26/29 settembre 1995 __________, __________, __________ (inc. n. 15.95.00201) e __________ (inc. n. 15.95.00204) hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione dei Fol PPP n. __________ e __________, atteso che:

- “l’allegato è tempestivo in quanto ossequioso del termine di dieci giorni, che decorre dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione”;

- “i reclamanti già il 12 luglio 1995 inoltravano reclamo avverso le domande di pubblicazione dell’incanto, adducendo quale motivo che a seguito di una sospensione dell’incanto si avrebbe dovuto attendere una nuova richiesta di vendita del creditore, non potendosi l’UEF semplicemente limitare a fissare un nuovo incanto”;

- “il suddetto allegato non è stato a tutt’oggi ancora evaso, motivo per cui si ribadisce anche in questa sede la censura sollevata a suo tempo, ciò che comporta la nullità dell’aggiudicazione”;

- “l’incanto deve cioè essere considerato nullo per motivi formali, dovendo l’UEF attendere una nuova domanda di vendita dei creditori siccome non è prevista dalla legge la possibilità, per l’UEF, di fissare di moto proprio un nuovo incanto”.

L. Con osservazioni 2 ottobre risp. 10 ottobre 1995 l’UEF di Locarno ha rilevato che il reclamo 26/29 settembre 1995 di __________ è tardivo.

M. Con pronunciato 4/6 ottobre 1995 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza ha nel frattempo respinto il gravame 12 luglio 1995 (inc. n. 15.95.00153) perché con la sospensione dell’incanto e con la comunicazione agli escussi che la creditrice ha chiesto la vendita dei pegni del 14 giugno 1995 l’Ufficio ha sanato l’irregolarità commessa il 12 giugno 1995 con la pubblicazione degli avvisi d’incanto senza pregressa notifica agli escussi delle domande di vendita.

Considerato

in diritto:

1. I due reclami sono sostanzialmente diretti contro provvedimenti dell’UEF di Locarno aventi connotazioni omogenee: le cause inc. n. 15.95.00201 e 15.95.00204 possono quindi essere congiunte ed evase con una sola sentenza.

2. In via preliminare deve essere risolta la questione a sapere se il gravame 25/27 settembre 1995 di __________, __________, __________ e il gravame 26/29 settembre 1995 di __________ sono tempestivi.

a) Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ebbe luogo prima della scadenza del medesimo (art. 32 LEF).

In materia di realizzazione forzata d’immobili l’interessato deve agire entro i dieci giorni che seguono l’asta, perché, informato del giorno dell’asta dalla pubblicazione prevista all’art. 138 LEF (applicabile anche alla realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell’art. 156 LEF), egli, se non vi ha partecipato o non si è fatto rappresentare, deve interessarsi del modo in cui la stessa si è svolta (DTF 70 III 11 s.).

In concreto giorno determinante per la decorrenza del termine ex art. 17 cpv. 2 LEF è quindi l’8 settembre 1995. Il termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF per presentare il reclamo veniva pertanto a scadere il 18 settembre 1995. Cadendo l’ultimo giorno del termine durante i sette giorni di ferie esecutive seguenti la Festa federale (art. 56 n. 3 LEF), il termine di reclamo è stao prorogato fino a mercoledì 27 settembre 1995 (art. 63 LEF). L’atto di reclamo

25 settembre 1995 di __________, __________ e __________ (inc. n. 15.95.00201), consegnato alla posta il 27 settembre 1995 risulta pertanto tempestivo. Tardivo è invece il reclamo 26 settembre 1995 di __________ (inc. n. 15.95.00204), atteso che il reclamante ha consegnato il gravame alla posta solo il 29 settembre 1995.

3. I reclamanti si aggravano contro l’aggiudicazione dell’8 settembre 1995 riproponendo in sostanza gli argomenti proposti da __________, __________ e __________ con il reclamo 12 luglio 1995 (cfr. cons. G).

Con l’evasione di siffatto reclamo il gravame 25/27 settembre 1995 di __________ __________ e __________ è divenuto privo d’oggetto perché le censure avanzate contro la procedura di aggiudicazione sono già state decise da questa Camera con sentenza 4/6 ottobre 1995 (cfr. cons. M). Il gravame andrebbe comunque respinto anche per le argomentazioni contenute nel pronunciato 4/6 ottobre 1995.

4. Il reclamo 25/27 settembre 1995 di __________, __________ __________ (inc. n. 15.95.00201) è respinto mentre il gravame 26/29 settembre 1995 di ____________________ (inc. n. 15.95.00204) è irricevibile per tardività.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.

Per questi motivi

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 32, 56 n. 3, 63, 138 e 156 LEF

PRONUNCIA

1. Il reclamo 25/27 settembre 1995 di __________, __________, __________, __________ (inc. n. 15.95.00201) è respinto.

1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

2. Il reclamo 26/29 settembre 1995 __________, (inc. n. 15.95.00204) è irricevibile.

2.1 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria