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15.1995.191 • TRAC TI 15.1995.191 Generato dall'IA

Debtor's Complaint Against Bankruptcy Threat Rejected for Lack of Jurisdictional Grounds

Numero d'incarto 15.1995.191
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor filed a formal complaint against a bankruptcy threat issued by the enforcement office, following the successful rejection of the debtor's objection to the underlying debt execution, even though an appeal against the rejection of the objection had been withdrawn. The court reasoned that a formal complaint against a bankruptcy threat is only permissible on specific jurisdictional or procedural grounds, such as the debtor's non-liability to ordinary bankruptcy, public law claims, pending debt contestation, the non-enforceability of the decision rejecting the objection, or incompetence of the enforcement office, and since the appellant failed to specify any such legitimate formal reason, the complaint was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, art. 161 LEF, art. 17 LEF; Debtor's Complaint Against Bankruptcy Threat Rejected for Lack of Jurisdictional Grounds: The court reasoned that a formal complaint against a bankruptcy threat is only permissible on specific jurisdictional or procedural grounds, such as the debtor's non-liability to ordinary bankruptcy, public law claims, pending debt contestation, the non-enforceability of the decision rejecting the objection, or incompetence of the enforcement office, and since the appellant failed to specify any such legitimate formal reason, the complaint was rejected.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo credito nel fallimento questioni processuali debito pubblico motivi di competenza esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 96 III 33
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 161 LEF

Cited in the grounds for dismissing the appeal as the claim was based on formal, not substantive, grounds.

art. 17 LEF

Cited in the grounds for dismissing the appeal (implicitly related to the review of the bankruptcy notice).

art. 67 cpv. 2 OTLEF

Applied in the final order regarding the non-collection of court fees.

art. 68 cpv. 2 OTLEF

Applied in the final order regarding the non-award of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00191 · Lugano 20 ottobre 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 29 agosto 1995 di

__________ contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 24 agosto 1995 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da

__________ rappr. dalla __________

viste le osservazioni 12 settembre 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

A. La __________ procede contro __________ in via esecutiva per l’incasso di Fr. 26’110 oltre interessi e accessori.

Avendo l’escusso interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto.

Con decisione 19 luglio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione. Con sentenza 12 aprile 1995 questa Camera, per intervenuto ritiro, ha stralciato dai ruoli la procedura di appello inoltrata contro la sentenza pretorile.

B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 24 agosto 1995 la comminatoria di fallimento.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in

diritto

1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron. Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):

- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul dirittto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

2. Per questioni di merito la via del reclamo è preclusa.

3. Ritenuto che il reclamante non indica nessuna ragione formale legittimante l’annullamento della comminatoria in esame, il reclamo va respinto.

4. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati

pronuncia

1. Il reclamo 29 agosto 1995 di __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione: - __________

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria