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15.1995.190 • TRAC TI 15.1995.190 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Salary Garnishment and Vehicle Seizure Calculation

Numero d'incarto 15.1995.190
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The creditor appealed an enforcement office's decision that calculated the attachable portion of the debtor's salary by allowing a Fr. 2,000 monthly rent expense against a Fr. 5,000 income, and by only seizing one of the debtor's two declared luxury vehicles. The court reasoned that while execution authorities must assess the debtor's needs, the recognized rent was disproportionately high relative to the income, but due to contractual notice periods, the original calculation would stand until March 31, 1996, after which the rent deduction would be capped at a maximum of Fr. 1,200; furthermore, as one vehicle was declared to be abroad and the creditor offered no proof otherwise, the seizure of only the remaining vehicle was deemed correct.

Regesto Legislator

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Art. 19 cpv. 4 LPR, Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, Art. 93 LEF, art. 266 c CO; Creditor Appeal Regarding Salary Garnishment and Vehicle Seizure Calculation: 2,000 monthly rent expense against a Fr. 5,000 income, and by only seizing one of the debtor's two declared luxury vehicles. The court reasoned that while execution authorities must assess the debtor's needs, the recognized rent was disproportionately high relative to the income, but due to contractual notice periods, the original calculation would stand until March 31, 1996, after which the rent deduction would be capped at a maximum of Fr. 1,200; furthermore, as one vehicle was declared to be abroad and the creditor offered no proof otherwise, the seizure of only the remaining vehicle was deemed correct.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento sequestro del veicolo decisione d'esecuzione legittimazione a ricorrere calcolo del salario sequestro di beni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons.
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 104 III 38
Wage Garnishment: Inclusion of Non-Attachable Benefits and Rent Cap
DTF 114 III 12
Spousal Income, Excessive Housing Costs, and Attachability of Debtor's Salary Calculation
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

Cited alongside other provisions in the final ruling section, indicating the legal basis for the decision on the appeal.

art. 266 c CO

Cited in the reasoning section regarding the notice period for rent, which influences the calculation of the minimum subsistence level in the order.

art. 67 cpv. 2 OTLEF

Applied in the dispositive section regarding the non-imposition of court costs (spese).

art. 68 cpv. 2 OTLEF

Applied in the dispositive section regarding the non-assignment of legal allowances (indennità).

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00190 · Lugano 20 dicembre 1995/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 17 agosto 1995 di

__________ Contro

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 4/8 agosto 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla reclamante contro

__________

viste le osservazioni 17 agosto 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 11’425.30.

B. Con provvedimento 4/8 agosto 1195 l’UE di Lugano ha pignorato a __________ per Fr. 530.-- dal suo introito di dipendente sulla base del seguente computo:

introito Fr. 5’000.--

minimo di esistenza

- minimo base Fr. 1’370.--

- figlio minorenne Fr. 400.--

- locazione Fr. 2’000.--

- C.M., ass. inf., disocc., C.P. Fr. 600.--

totale Fr. 4’470.-- Fr. 4’470.--

Eccedenza mensile pignorabile Fr. 530.--.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ ritenendo eccessivo il canone di locazione di Fr. 2’000.-- riconosciuto al debitore. La creditrice ha inoltre rilevato che __________ possederebbe una Mercedes-Benz 560 SEC ed una BMW 735I, entrambe pignorabili.

D. Il 1. settembre 1995 l’UE di Lugano ha completato il pignoramento, reinterrogando il debitore. Dal verbale risulta che __________ ha dichiarato che la Mercedes Benz si trova all’estero dal mese di gennaio 1995. L’UE ha pertanto pignorato unicamente l’autovettura BMW. L’escusso ha inoltre prodotto giustificativi indicanti che la pigione ammonta a Fr. 2’370.-- mensili.

E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in

diritto:

1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (cfr. DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. 1 e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).

L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (cfr. CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

b) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.

c) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 5’000.-- al mese, a __________ è stato riconosciuto un canone di locazione di Fr. 2’000.--, per l’appartamento che occupa a __________ (cfr. richiamo della locataria __________ per canoni non pagati).

d) E` di tutta evidenza che l’importo di Fr. 2’000.-- per canone locatizio per una famiglia composta da due adulti e da un figlio minorenne, costituisce, in rapporto all’introito conseguito dall’escusso di Fr. 5’000.-- al mese, un onere manifestamenrte sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta.

e) Con invio raccomandato 13 novembre 1995 questa Camera ha chiesto a __________ di produrre copia del contratto di locazione dell’appartamento in cui abita a __________, sotto la comminatoria dell’art. 19 cpv. 4 LPR, secondo il quale la Camera avrebbe tenuto conto nella sua decisione di un eventuale rifiuto di produrre i mezzi di prova richiesti.

Il debitore non ha prodotto il contratto di locazione, per cui non è possibile verificare il termine di disdetta del contratto e di conseguenza vanno applicate le disposizioni legali. Secondo l’art. 266 c CO un contratto di locazione può essere disdetto con preavviso di tre mesi per la fine di un trimestre di locazione, ossia in casu per la fine di marzo 1996, con disdetta da inoltrare con preavviso di tre mesi. Ne consegue che fino alla fine di marzo 1996 __________ sarà riconosciuto l’importo di Fr. 2’000.-- al mese a titolo di canone locatizio: per il periodo successivo l’UE di Lugano ricalcolerà il quantum in funzione del nuovo canone locatizio, ritenuto in ogni caso un massimo di Fr. 1’200.-- al mese, spese di riscaldamento comprese, per la locazione di un appartamento di tre locali a __________ o in un comune viciniore.

3. Nell’ambito del completamento del pignoramento __________ ha dichiarato che l’autovettura marca Mercedes Benz 560 SEC si trova all’estero dal mese di gennaio 1995. L’UE di Lugano ha di conseguenza agito correttamente, potendo procedere solo al pignoramento dell’autovettura marca BMW 735 I. Nel caso in cui la creditrice ritenesse che la dichiarazione dell’escusso non corrispondesse al vero, è rinviata alla procedura penale.

4. Il reclamo 17 agosto 1995 della __________ è parzialmente accolto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 93 LEF, nonchè i disposti citati

pronuncia

1. Il reclamo 17 agosto 1995 della __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza il provvedimento 4 agosto 1995 dell’UE di Lugano resterà in vigore fino al 31 marzo 1996.

2. L’Ufficio esecuzione di Lugano si determinerà ulteriormente, nel senso del considerando 2 e), sul versamento che __________ dovrà effettuare ogni mese per il periodo dal

1. aprile 1996.

3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Intimazione: - __________

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria