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15.1995.155 • TRAC TI 15.1995.155 Generato dall'IA

Creditor Appeal on Wage Garnishment Calculation and Subsistence Level

Numero d'incarto 15.1995.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed an enforcement office's wage garnishment amount, arguing the calculation of the debtor's minimum subsistence level, specifically the recognized rent, was excessive based on the debtor's income of Fr. 4,700 monthly, which included travel expenses for international trucking. The court reasoned that the enforcement authority must ascertain the debtor's needs at the time of seizure, noting discrepancies in the recognized rent expense between the initial seizure and subsequent filings, where the true rent appeared to be Fr. 800. Since the debtor failed to provide a lease agreement to verify the notice period for the higher rent, the court ruled that the initially recognized, higher rent of Fr. 850 could be maintained until the end of the three-month notice period (March 1996), but adjusted the base minimum subsistence level downward because the debtor did not confirm marital status, resulting in a revised garnishment amount of Fr. 607 per month until March 31, 1996, after which a lower local rent standard would apply for future calculations.

Regesto Legislator

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Art. 53 LEF, Art. 19 cpv. 4 LPR, Art. 266c CO, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, Art. 17 LEF, Art. 93 LEF; Creditor Appeal on Wage Garnishment Calculation and Subsistence Level: 4,700 monthly, which included travel expenses for international trucking. The court reasoned that the enforcement authority must ascertain the debtor's needs at the time of seizure, noting discrepancies in the recognized rent expense between the initial seizure and subsequent filings, where the true rent appeared to be Fr. 800. Since the debtor failed to provide a lease agreement to verify the notice period for the higher rent, the court ruled that the initially recognized, higher rent of Fr. 850 could be maintained until the end of the three-month notice period (March 1996), but adjusted the base minimum subsistence level downward because the debtor did not confirm marital status, resulting in a revised garnishment amount of Fr. 607 per month until March 31, 1996, after which a lower local rent standard would apply for future calculations.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento di salario adeguamento del reddito minimo vitale situazione familiare salario mensile arretrati di locazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 119 III 71
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 119 III 71, 112 III 21 cons.
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 104 III 38
Wage Garnishment: Inclusion of Non-Attachable Benefits and Rent Cap
DTF 114 III 12
Spousal Income, Excessive Housing Costs, and Attachability of Debtor's Salary Calculation
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 17 LEF

Cited in the reasoning leading to the final decision to uphold the appeal regarding the calculation of the attachable portion of the salary.

Art. 93 LEF

Cited in the reasoning leading to the final decision to uphold the appeal regarding the calculation of the attachable portion of the salary.

Art. 68 cpv. 2 OTLEF

Applied in the dispositive orders regarding the decision not to levy costs or grant allowances.

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00155 · Lugano 27 novembre 1995 /B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 18 maggio 1995 di

__________ Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia e meglio contro l’atto di pignoramento 6 marzo 1995 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro

__________

da: __________

__________

__________

__________

viste le osservazioni:

- 6 giugno 1995 della __________

- 4 luglio 1995 dell’UEF del Distretto di __________

- 17 luglio 1995 dall’UEF del Distretto di __________

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 8’370.55.

B. Con atto di pignoramento 6 marzo 1995 l’UEF di Vallemaggia ha pignorato al debitore il reddito dal suo lavoro quale dipendente per Fr. 262.-- al mese sulla base del seguente computo:

introito Fr.

4’700.--

minimo base Fr. 1’370.--

locazione Fr. 1’800.--

AVS Fr. 237.--

CM, ass. inf., disocc.,

CP Fr. 621.--

riscaldamento Fr. 50.--

totale Fr. 4’438.-- Fr. 4’700.--

Eccedenza mensile pignorabile Fr. 262.--.

C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che l’importo di Fr. 1’850.-- quale pigione mensile è eccessivo. Trattandosi di persona sola che vive a __________, dove i canoni di locazione sono inferiori a quelli dei centri urbani, l’importo massimo computabile dovrebbe ammontare a Fr. 600.--, spese accessorie comprese.

D. Con osservazioni 6 giugno 1995 la __________ ha rilevato che nonostante abbia appreso che l’importo di Fr. 1’800.-- comprende spese accessorie, pernottamenti ed altro per permettere al debitore lo svolgimento della sua professione di camionista, tali spese potrebbero essere in parte rimborsate dal datore di lavoro.

E. Con osservazioni 4 luglio 1995 l’UEF del Distretto di Leventina ha rinviato ad una sua lettera 5 aprile 1995 concernente le deduzioni riconosciute al debitore, spedita all’UEF di Vallemaggia, rilevando che la pigione pagata da __________ ammonta a Fr. 800.-- e non a Fr. 1’800.--. Il debitore lavora esclusivamente all’estero come autista di trasporti internazionali ed il datore di lavoro gli versa mensilmente Fr. 1’200.-- per le spese di trasferta. Questo importo è compreso nel guadagno lordo di Fr. 4’700.--. Come spese gli sono stati riconosciuti complessivamente Fr. 360.-- per due pasti principali consumati fuori dal domicilio (Fr. 18.-- per 20 giorni = Fr. 360.--) e per l’alloggio (Fr. 50.-- per 20 giorni = Fr. 1’000.--). L’eccedenza mensile pignorabile è stata pertanto calcolata dall’UEF di Leventina tenendo conto delle seguenti deduzioni:

guadagno lordo Fr. 4’700.--

deduzioni:

- AVS Fr. 237.--

- cassa pensioni Fr. 165.--

- infortuni Fr. 72.--

- cassa malati Fr. 84.--

- pasti e alloggio Fr. 1’360.--

Fr. 1’918.--

- minimo base Fr. 1’370.--

- supplemento sociale Fr. 100.--

- locazione Fr. 800.--

- riscaldamento Fr. 50.--

- cassa malati Fr. 200.--

Fr. 2’520.--

Totale deduzioni: Fr. 4’438.-- Fr. 4’700.--

Eccedenza mensile pignorabile Fr. 262.--.

Considerato

in

diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 119 III 71, 112 III 21 cons. 2a;

108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. L’escusso ha cambiato domicilio, trasferendosi da __________ a __________, dopo la notificazione del pignoramento: ex art. 53 LEF resta la competenza ratione loci dell’UEF di Vallemaggia.

3.a) Dalla narrativa fattuale emerge che nel calcolo del minimo di esistenza, eseguito dall’UEF del Distretto di Leventina, è stato tenuto conto di deduzioni che non appaiono dettagliatamente nell’atto di pignoramento, per cui alle deduzioni ivi indicate vanno aggiunte quelle menzionate nella lettera 5 aprile 1995 dell’UEF di Leventina di cui al considerando sub E. Di conseguenza va ritenuto che quale canone di locazione è stato riconosciuto al debitore l’importo di Fr. 850.--.

b) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8.4.1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30.8.1988 su reclamo B. cons. 4c, 4.8.1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).

L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

c) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali

d) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 4’700.--, da cui vanno dedotti Fr. 1’360.-- per le spese di trasferta, __________ chiede il riconoscimento di Fr. 850.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento che occupa a __________.

e) Con invio raccomandato 20 ottobre 1995 questa Camera ha chiesto a __________ di produrre copia del contratto di locazione dell’appartamento in cui abita a __________ e di comunicare se è coniugato e se ha figli, sotto la comminatoria dell’art. 19 cpv. 4 LPR , secondo il quale la Camera avrebbe tenuto conto nella sua decisione di un eventuale rifiuto di rispondere alle domande formulate e di produrre i mezzi di prova richiesti.

Il debitore non ha prodotto il documento richiesto, per cui non è possibile verificare il termine di disdetta del contratto di locazione e di conseguenza vanno applicate le disposizioni legali. Egli non ha nemmeno fornito una risposta in merito alla sua situazione familiare, per cui il reclamante va considerato persona singola e di conseguenza, secondo la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, gli va riconosciuto un minimo base di Fr. 1’025.-- in luogo di Fr. 1’370.--. Secondo l’art. 266c CO un contratto di locazione può essere disdetto con preavviso di tre mesi per la fine di un trimestre di locazione, ossia in casu per la fine di marzo 1996, con disdetta da inoltrare con preavviso di tre mesi. Pertanto fino alla fine di marzo 1996 __________ sarà riconosciuto l’importo di Fr. 850.-- a titolo di canone di locazione. Nell’ipotesi di ulteriori esecuzioni, sarà competente l’UEF del luogo di domicilio che a titolo di canone di locazione terrà conto di un massimo di Fr. 600.--, spese di riscaldamento comprese, per la locazione di un appartamento di 1-2 locali a __________ o in un comune viciniore ove restasse dove è domiciliato attualmente.

4. Sulla base delle precedenti considerazioni il minimo di esistenza di __________ va calcolato come segue:

introito Fr. 4’700.--

minimo base per

persona singola Fr. 1’025.--

supplemento sociale Fr. 100.--

locazione (fino a

fine marzo 1996) Fr. 800.--

riscaldamento Fr. 50.--

AVS Fr. 237.--

cassa pensioni Fr. 165.--

infortuni Fr. 72.--

cassa malati Fr. 284.--

pasti e alloggio Fr. 1’360.--

Fr. 4’093.--

Eccedenza mensile pignorabile fino al 31 marzo 1996: Fr. 607.--.

5. Il reclamo 8 maggio 1995 della __________ va di conseguenza parzialmente accolto.

Non si prelevano spese (art. 68 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonché i disposti citati

pronuncia: 1. Il reclamo 18 maggio 1995 della __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza il provvedimento 6 marzo 1995 dell’UEF di Vallemaggia è riformato nel senso che il pignoramento del salario mensile di __________ sarà, fino al

31 marzo 1996, di Fr. 607.-- in luogo di Fr. 262.--.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità

3. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il Presidente La Segretaria