Challenge to Bankruptcy Notices Following Rejection of Provisional Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the issuance of bankruptcy notices following the rejection of their provisional opposition to debt enforcement proceedings initiated for unpaid rent, asserting payments and claiming damages for property and vehicle issues. The supervisory authority dismissed the appeal because the appellant raised only substantive claims regarding the debt's existence, which must be addressed during the opposition rejection procedure or through a formal debt dispute action, as the authority's jurisdiction to review a bankruptcy notice is limited to formal defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, art. 17 LEF, art. 161 LEF; Challenge to Bankruptcy Notices Following Rejection of Provisional Opposition: The supervisory authority dismissed the appeal because the appellant raised only substantive claims regarding the debt's existence, which must be addressed during the opposition rejection procedure or through a formal debt dispute action, as the authority's jurisdiction to review a bankruptcy notice is limited to formal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as a basis for the decision to dismiss the appeal.
Cited in the final orders as a basis for the decision to dismiss the appeal.
Basis for the decision not to levy court fees.
Basis for the decision not to award indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.95.00123 · Lugano 1. giugno 1995/B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 29 aprile 1995 di
__________ Contro
__________ e meglio contro le comminatorie di fallimento 24 aprile 1995 nelle esecuzioni __________ e __________ promosse contro il reclamante da
__________ (patrocinato dall’avv. __________
viste le osservazioni:
- 16 maggio 1995 di __________ - 19 maggio 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro __________ in via esecutiva per l’incasso di due canoni di locazione per i mesi di novembre e dicembre 1994 di ciascuno Fr. 1’610.-- oltre interessi e accessori.
Avendo l’escusso interposto opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto. Con decisioni 6 marzo 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto le opposizioni ai PE n. __________ risp. __________ in via provvisoria.
B. Su domanda di prosecuzione delle esecuzioni, l’UE di Lugano ha emesso il 24 aprile 1995 le comminatorie di fallimento che sono state notificare all’escusso il 25 aprile 1995.
C. Contro siffatti provvedimenti si è tempestivamente aggravato __________ contestando l’emissione delle comminatorie di fallimento in quanto avrebbe pagato al procedente una somma totale di Fr. 14’745.-- più Fr. 1’384.50, tramite la sua assicurazione, per riparazioni del pavimento del salotto. Inoltre le sue autovetture avrebbero subito dei danni per Fr. 4’800.-- sul parcheggio locatogli dal creditore.
D. L’UE di Lugano osserva di avere dato seguito alle domande di emissione delle comminatorie in quanto conformi ai requisiti richiesti.
considerato
in
diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jäger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incomptente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
2. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
3. __________ solleva unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in via ordinaria con l’azione di disconoscimento di debito.
4. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia: 1. Il reclamo 29 aprile 1995 di __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria