Appeal Against Seizure of Hereditary Rights Dismissed for Untimeliness and Lack of Standing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the actions of the enforcement office related to various executive procedures involving seizures against an absconding debtor, specifically challenging the execution of a seizure on the debtor's hereditary rights in an estate, which was linked to a prior correction of the debtor's name in official notices. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline from when the appellant knew of the measure, as the original seizure and prior notifications were known well before the appeal filing date, and furthermore, the appellant lacked procedural standing as they were not legally injured by the enforcement office's actions, being motivated solely by a desire to protect the reputation of a deceased prior property owner.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv.2 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF; Appeal Against Seizure of Hereditary Rights Dismissed for Untimeliness and Lack of Standing: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline from when the appellant knew of the measure, as the original seizure and prior notifications were known well before the appeal filing date, and furthermore, the appellant lacked procedural standing as they were not legally injured by the enforcement office's actions, being motivated solely by a desire to protect the reputation of a deceased prior property owner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court decided not to levy costs, as explicitly stated in order 2.
The court decided not to award legal indemnities, as explicitly stated in order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.95.00121 · Lugano 21 giugno 1995/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 19/29 aprile 1995 di
__________ rappr. __________
contro l’operato dell’UEF di Locarno in varie procedure esecutive connesse a sequestri contro
__________ e ora d'ignota dimora;
esaminati atti e documenti;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
che sul FUC di novembre e dicembre 1994 vi sono state notifiche in via edittale contro la debitrice di ignota dimora __________ indicata erroneamente come __________ in luogo del corretto nata __________;
che con lettera 15 dicembre 1994 __________ jun. ha chiesto all'UEF di Locarno di rettificare l'erronea indicazione;
che l'UEF di Locarno vi ha sollecitamente provveduto;
che il 19 aprile 1995 __________, rappresentato da __________, ha chiesto all'UEF di Locarno - con riferimento alla pregressa lettera del 15 dicembre 1994 - "lo svincolo del blocco sulle due particelle" oggetto di pignoramento, atteso che:
- "mio nipote intende chiedere all'Ufficio registri di Lugano il trapasso dei due boschi a __________, tuttora intestati al suo defunto padre, agli attuali proprietari, e cioè:
- la particella __________ RFD di __________ alla legataria __________ nata __________ attuale proprietaria;
- la particella __________ RFD di __________ all'erede testamentario __________ fu __________, attuale proprietario";
che la domanda è finalizzata ad "evitare che nella procedura esecutiva in corso a carico di __________ nata __________ venga ancora citato il nome del compianto __________ __________ precedente proprietario, che era persona molto corretta e stimata";
che l'UEF di Locarno in sede di osservazioni ha evidenziato la tardività del gravame, tutte le procedure esecutive contro __________ essendo del 1994, ritenuto altresì che nel merito si è limitato ad eseguire il sequestro, decretato dal Pretore di Locarno-Campagna, dei diritti ereditari spettanti alla debitrice __________ nella successione relitta dal defunto __________, fu ____________________, deceduto il 26 marzo 1987;
che ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che lo scritto 21 aprile 1995 dell'UEF di Locarno non ha portata autonoma, riferendosi all'esecuzione del sequestro che ha determinato il pignoramento in data 29 settembre 1994 dei "diritti e ragioni spettanti all'escussa __________ nella Comunione ereditaria fu __________
che pignoramento e pregressi sequestri erano noti all'interessato ____________________ già prima del 15 dicembre 1994 (cfr. sua lettera all'UEF di Locarno);
che l'atto 29 aprile 1995, come pure quello pregresso del 19 aprile 1995, sono quindi abbondantemente tardivi;
che il gravame è pertanto irricevibile per tardività;
che il gravame è irricevibile anche per carenza di interesse procedurale pratico e attuale, non bastando in sede di reclamo in materia di esecuzione e fallimento l'intento - in sè lodevole dal profilo morale, fondato sulla pietas verso i defunti - volto ad evitare che "nella procedura esecutiva in corso a carico di __________ nata __________ venga ancora citato il nome del compianto __________, precedente proprietario, che era persona molto corretta e stimata";
che secondo dottrina e giurisprudenza la legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta ad ogni persona lesa da una misura dell'Ufficio nei propri interessi giuridicamente protetti (DTF 112 III 1 cons.3b p.3 e rinvii; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1993, §6 n.19 p.58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.56; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §6 n.19 e 20);
che il reclamante non è in tutta evidenza leso nei propri interessi giuridicamente protetti dal profilo del diritto esecutivo;
che, in via abbondanziale e per quanto emerge dagli atti, l'UEF di Locarno si è determinato in conformità del diritto esecutivo;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
PRONUNCIA:
1. Il reclamo 19/29 aprile 1995 __________., __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria