Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the bankruptcy notice issued by the enforcement office, arguing the creditor had previously withdrawn the underlying enforcement proceeding. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, calculating that the ten-day appeal period, which began upon notification of the bankruptcy notice on April 7th, was extended due to the Easter enforcement holidays, meaning the deadline was extended to April 26th, and the appeal, dated April 27th, was therefore untimely; additionally, the court noted that the bankruptcy notice was correctly issued following the debtor's withdrawal of opposition in the relevant proceeding, suggesting the appellant confused this execution with another.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 63 LEF, Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, calculating that the ten-day appeal period, which began upon notification of the bankruptcy notice on April 7th, was extended due to the Easter enforcement holidays, meaning the deadline was extended to April 26th, and the appeal, dated April 27th, was therefore untimely; additionally, the court noted that the bankruptcy notice was correctly issued following the debtor's withdrawal of opposition in the relevant proceeding, suggesting the appellant confused this execution with another.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision regulates the deadline for appeal, which served as the main ground for declaring the appeal inadmissible (tardività).
Cited in the reasoning leading to the order regarding the non-collection of costs.
Cited in the reasoning leading to the order regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.95.00114 · Lugano 7 agosto 1995/B/fc/bsn · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 27 aprile 1995 di
__________ Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento della comminatoria di fallimento 20 febbraio/7 aprile 1995 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
__________
viste le osservazioni:
-
4 maggio 1995 della __________
-
4 maggio 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto
A. La __________ procede contro __________ l’incasso di Fr. 12’044.50 oltre interessi e spese.
Avendo l’escusso ritirato l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione. Il 20 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento n. __________, notificata all’escusso il 7 aprile 1995.
B. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo che la __________ avrebbe ritirato l’esecuzione n. __________ il 28 luglio 1994.
C. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
1.a) Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento
b) Ex art. 56 n. 3 LEF non si può procedere ad atti esecutivi durante le ferie, e cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, la Pentecoste, la Festa federale ed il Natale.
c) Ex art. 63 LEF le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini; ma se i termini vengono a scadere durante quelle, saranno prorogati sino al terzo giorno dopo la fine delle medesime.
2. La comminatoria di fallimento è stata notificata al reclamante venerdì 7 aprile 1995. Il termine di reclamo, venendo a scadere durante le ferie esecutive di Pasqua, che decorrevano da domenica 9 aprile a domenica 23 aprile 1995, era prorogato sino al terzo giorno dopo la fine delle medesime, ossia fino a mercoledì 26 aprile 1995. Il reclamo di __________, datato 27 aprile 1995 e spedito lo stesso giorno, è di conseguenza tardivo.
3. In via abbondanziale va osservato che la comminatoria di fallimento in oggetto n.__________ è stata correttamente emessa in proseguimento del PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona in seguito alla dichiarazione di __________ di ritiro dell’opposizione, datata 8 novembre 1994. Fosse stato tempestivo, il reclamo sarebbe comunque stato respinto, l’UEF di Bellinzona essendosi determinato correttamente. Il reclamante ha per certo equivocato, riferendosi all’esecuzione n. __________ che non è qui oggetto d’esame.
4. Il reclamo 27 aprile 1995 di __________ è quindi irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF)
pronuncia
1. Il reclamo 27 aprile 1995 di __________, è irricevibile per tardività.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria