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15.1995.00242 • TRAC TI 15.1995.00242 Generato dall'IA

Enforcement Authority's Auction Award Procedure Upheld Following Bidder Authorization Failure

Numero d'incarto 15.1995.00242
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Appeals were filed against an enforcement authority's decision regarding the adjudication of a property subject to rural land law restrictions following a forced auction, where five bidders offered the maximum non-exorbitant price set by the authority, and the first awardee failed to obtain the required agricultural authorization. The court reasoned that while the law mandates a subsequent auction if the initial awardee fails to secure authorization, the enforcement authority's procedure of drawing lots to establish a ranked list of qualified bidders, utilizing the authorized maximum price to exclude higher but non-compliant bids, was a rational and commendable solution that respected the law's intent to conclude the forced sale swiftly while maintaining equal treatment and controlling procedural costs; consequently, the appeals challenging the award procedure and the prospect of bearing costs for a hypothetical new auction were rejected, and the court declined to rule on the constitutionality of the federal law.

Regesto Legislator

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Art. 67 LDFR, Art. 68 cpv.2 LDFR, Art. 67 cpv.2 LDFR, Art. 136bis LEF, Art. 68 cpv.1 LDFR, Art. 67 cpv.1 LDFR; Enforcement Authority's Auction Award Procedure Upheld Following Bidder Authorization Failure: The court reasoned that while the law mandates a subsequent auction if the initial awardee fails to secure authorization, the enforcement authority's procedure of drawing lots to establish a ranked list of qualified bidders, utilizing the authorized maximum price to exclude higher but non-compliant bids, was a rational and commendable solution that respected the law's intent to conclude the forced sale swiftly while maintaining equal treatment and controlling procedural costs; consequently, the appeals challenging the award procedure and the prospect of bearing costs for a hypothetical new auction were rejected, and the court declined to rule on the constitutionality of the federal law.

Parole chiave

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aggiudicazione all'incanto decisione d'esecuzione diritto agrario offerente escluso norme di procedura vendita a prova Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 67 cpv.2 OTLEF

Applied in the dispositive to order that no court costs shall be levied.

art. 68 cpv.2 OTLEF

Applied in the dispositive to order that no indemnities shall be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00242 15.95.00244 · Lugano 9 aprile 1996/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sui reclami:

1) 9 dicembre 1995 (inc. n. __________) di

__________

2) 11 dicembre 1995 (inc. n. __________) di

__________

entrambi patr. dall'avv. __________

contro l’operato dell’UEF di Mendrisio nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa da

__________ Succursale di __________ contro __________ con quali altre parti interessate __________ in materia di aggiudicazione di fondo soggetto alle restrizioni fondate sul diritto fondiario rurale;

viste le osservazioni 12 gennaio 1996 di __________, 7 febbraio 1996 dell'UEF di Mendrisio e 16 febbraio 1996 di __________;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che con avviso d'incanto 10 luglio 1995 l'UEF di Mendrisio ha reso noto che il 30 novembre 1995 sarebbe stato messo all'asta il fondo n. __________ di __________ di proprietà dell'escussa __________

che il fondo è stato correttamente indicato quale "fondo soggetto alla Legge federale sul diritto fondiario rurale", con "prezzo massimo non esorbitante fissato dall'autorità in Fr. 29'138.40 (= Fr. 10.80 al mq)" e con l'osservazione che "giusta gli art. 63 e

64 LDFR entra prioritariamente in considerazione come acquirente un coltivatore diretto, il quale dovrà produrre in sede d'asta la necessaria autorizzazione della Sezione dell'agricoltura, Divisione dell'economia, Bellinzona";

che dalle condizioni d'asta risultano anche le due condizioni seguenti:

*"16. L'aggiudicatario deve produrre l'autorizzazione o depositare i costi per un nuovo incanto e richiedere l'autorizzazione entro 10 giorni dall'aggiudicazione.*

*Se l'aggiudicatario non chiede l'autorizzazione, o se questa è rifiutata, l'autorità preposta all'incanto revoca l'aggiudicazione e ordina una nuova asta.*

*Il primo aggiudicatario risponde delle spese della nuova asta (art. 67 LDFR).*

17. Se vi sono più offerte di prezzo ammissibile, l'aggiudicatario è designato dalla sorte (art. 68 cpv.2 LDFR)";*

che dal verbale d'incanto 30 novembre 1995 risulta che vi sono state cinque offerte di Fr. 29'138.40 corrispondenti al prezzo massimo non esorbitante fissato dall'autorità, oltre a __________ offerte di importi superiori (__________per Fr. 40'000.--; __________ per Fr. 41'000.--; __________ per Fr. 45'000.--) non considerate siccome non conformi al diritto fondiario rurale;

che l'operazione di sorteggio tra i cinque pari offerenti ha dato questo risultato:

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

che l'aggiudicatario __________ è stato diffidato, "se non in possesso dell'autorizzazione cantonale ex art. 67 LDFR, a richiedere la stessa entro e non oltre dieci giorni dalla data d'incanto", ritenuto che - ove non fosse richiesta o venisse rifiutata - "l'aggiudicazione verrà revocata e l'assegnazione verrà fatta al secondo estratto dalla sorte, con le diffide di cui sopra e così di seguito, fino al raggiungimento dei requisiti richiesti o ad esaurimento dei sorteggiati. Non avendo ottenuto fra gli offerenti sorteggiati l'autorizzazione richiesta, l'UEF di Mendrisio ordinerà una nuova asta, le cui spese verranno ripartite fra gli aggiudicatari sorteggiati";

che la Sezione agricoltura ha respinto il 14 dicembre 1995 la richiesta di autorizzazione 9 dicembre 1995 di __________;

che con reclamo 9 dicembre 1995 __________, pari oblatore sorteggiato al terzo posto e detentore di autorizzazione rilasciatagli il 22 novembre 1995, ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione con contestuale obbligo per l'UEF di Mendrisio di indire una nuova asta ex art. 67 cpv.2 LDFR, con spese a carico del primo aggiudicatario;

che per __________ non vi può essere altra soluzione, il "chiaro testo dell'art. 67 cpv.2 LDFR essendo inequivocabile nell'ordinare una nuova asta, ritenuto altresì che per il cpv.3 "le spese della nuova asta sono a carico del primo aggiudicatario";

che con reclamo 11 dicembre 1995 la debitrice __________ e __________ __________, pari oblatore sorteggiato al quinto posto, hanno chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, atteso che:

- il fondo messo all'asta era stato stimato il

9 aprile 1990 dall'arch__________ come terreno edificabile per Fr. 1'888'600.--, corrispondente a Fr. 700.-- al mq;

- successivamente il fondo è stato scorporato dalla zona edificabile per essere inserito in zona agricola;

- __________ è proprietaria del fondo mentre __________ è titolare di una cartella ipotecaria di Fr. 500'000.-- in terzo rango dopo precedenze di Fr. 800'000.--;

- i ricorrenti non possono accettare che si debba subire il valore vessatorio fissato dall'autorità in Fr. 29'138.40 e che di conseguenza non si sia deliberato a __________ quale maggior offerente (Fr. 45'000.--);

- la LDFR è nel caso di specie "un mezzo vessatorio e comunque in contrasto con il principio costituzionale della garanzia della proprietà";

- "i ricorrenti si riservano già sin d'ora di ricorrere al Tribunale federale per far accertare l'incostituzionalità della normativa che ha così pesantemente ed arbitrariamente gravato sulla loro situazione patrimoniale";

che i due reclami hanno per oggetto lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione (aggiudicazione di fondo soggetto al

diritto fondiario rurale) e sono fondati in sostanza su argomentazioni del medesimo tenore;

che le vertenze inc. __________ e __________ possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che __________, primo sorteggiato ma privo di autorizzazione, con atto 12 gennaio 1996 contesta in linea di principio di doversi assumere qualsivoglia spesa d'asta;

che __________, quarto sorteggiato, contesta pure qualsivoglia spesa;

che l'UEF di Mendrisio si è rimesso al giudizio della Camera;

che ex art. 136bis LEF l'acquisto della proprietà da parte del compratore all'incanto può essere impugnato solamente in via di ricorso (recte: reclamo) per l'annullamento dell'aggiudicazione;

che i due gravami sono pertanto ricevibili;

che l'art. 68 cpv.1 LDFR (Legge federale sul diritto fondiario rurale, in: RS 211.412.11) stabilisce che se un fondo agricolo è realizzato in occasione di un incanto forzato, l'autorità competente ad accordare l'autorizzazione fissa il prezzo ammissibile a richiesta dell'autorità preposta all'incanto;

che nel caso di specie la Sezione dell'agricoltura con decisione 19 giugno 1995, cresciuta in giudicato, ha autorizzato la vendita a pubblico incanto del fondo n. __________ RFD di __________ al prezzo massimo di Fr. 10.80/m2;

che, in caso di incanto forzato, l'aggiudicatario deve produrre l'autorizzazione o depositare i costi per un nuovo incanto e richiedere l'autorizzazione entro dieci giorni dall'aggiudicazione (art. 67 cpv.1 LDFR), ritenuto che se l'aggiudicatario non chiede l'autorizzazione o se questa è rifiutata, l'autorità preposta all'incanto revoca l'aggiudicazione e ordina una nuova asta (art. 67 cpv.2 LDFR), caricando al primo aggiudicatario le spese della nuova asta (art. 67 cpv.3 LDFR);

che se vi sono più offerte al prezzo ammissibile, l'aggiudicatario è designato dalla sorte (art. 68 cpv.2 LDFR);

che in caso vi sono stati cinque offerenti il prezzo massimo autorizzato e che il primo aggiudicatario non è stato autorizzato all'acquisto dall'autorità competente (Sezione dell'agricoltura);

che la legge nulla dice sulle modalità ipotizzabili nel caso in cui vi siano più pari offerenti, salvo che l'aggiudicazione debba essere decisa dalla sorte;

che per i reclamanti non può darsi altro che una nuova asta;

che il silenzio della legge consente per certo soluzioni razionali, preferibili all'alea e alle spese connesse a una seconda asta;

che, tra le soluzioni prospettabili, ottima si dimostra quella attuata dall'UEF di Mendrisio che non si è limitato al sorteggio del primo aggiudicatario ma, accertato che il designato non disponeva ancora di autorizzazione all'acquisto di fondo agricolo, ha allestito - sempre per sorteggio - la graduatoria degli altri quattro offerenti, avuto riguardo al fatto, rilevante, che i cinque offerenti già avevano raggiunto il prezzo massimo autorizzato;

che i reclamanti non portano validi argomenti atti a contrastare l'interpretazione, meritevole di encomio, dell'UEF di Mendrisio e si attestano su tesi di vuoto formalismo che mal si conciliano con lo scopo della norma, che persegue - in tutta evidenza - la sollecita conclusione della procedura di incanto forzato nell'ossequio del principio della parità di trattamento e dell'imperativo del contenimento delle spese procedurali;

che l'esame della costituzionalità di una legge federale sfugge manifestamente al potere di cognizione dell'autorità cantonale di vigilanza;

che l'UEF di Mendrisio si determinerà ulteriormente sul seguito di procedura nell'ossequio dei prescritti ex art. 67 e 68 LDFR;

che i gravami vanno pertanto respinti, ritenuto che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.

68 cpv.2 OTLEF);

PRONUNCIA

1. Le procedure inc. n. __________ e __________ sono dichiarate congiunte.

2. Il reclamo 9 dicembre 1995 (inc. n. __________) di __________ __________, è respinto.

2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Il reclamo 11 dicembre 1995 (inc. n. __________) di __________, e __________, è respinto.

3.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Intimazione: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria