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15.1995.00233 • TRAC TI 15.1995.00233 Generato dall'IA

Challenge to Title Retention Registration Timeliness

Numero d'incarto 15.1995.00233
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellants challenged the registration of a title retention clause concerning restaurant inventory, which the seller had registered after a stock purchase agreement stipulated the reservation until full payment. The court rejected the request for a further exchange of written submissions or a hearing because the appellants failed to specify the relevant grounds justifying such an extension, and ultimately declared the appeal against the registration inadmissible as time-barred because the appellants had knowledge of the registration on September 19, 1995, when the inventory listing its existence was prepared in their presence, making their November 17, 1995, appeal untimely under the ten-day period for challenging such registrations.

Regesto Legislator

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Art. 12 LPR, Art. 4 Cost, Art. 14 cpv. 1 RIPP, Art. 17 LEF, Art. 21 RIPP, Art. 67 cpv. 2 OTLEF; Challenge to Title Retention Registration Timeliness: The court rejected the request for a further exchange of written submissions or a hearing because the appellants failed to specify the relevant grounds justifying such an extension, and ultimately declared the appeal against the registration inadmissible as time-barred because the appellants had knowledge of the registration on September 19, 1995, when the inventory listing its existence was prepared in their presence, making their November 17, 1995, appeal untimely under the ten-day period for challenging such registrations.

Parole chiave

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registro dei patti di riserva della proprietà privilegio d'inventario motivi che possono invocarsi ordine di pagamento proroga tardiva del termine opposizione al marchio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 Ia 314
diritto di essere sentito esige infatti che l'autorità accordi alle parti la facoltà di replicare se, nelle osservazioni al reclamo, siano resi noti per la prima volta motivi importanti, sui quali i reclamanti non hanno ancora avuto la facoltà di esprimersi (DTF 114 Ia 314 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 LPR

Cited in the reasoning section (1.a) concerning the power of the supervisory authority to order further written submissions or hearings, although not directly used in the operative part to dismiss the request, it relates to the ruling in order 1.

art. 17 LEF

Cited in the preamble to the operative section, justifying the decision to declare the appeal inadmissible due to tardiness (Order 2).

art. 14 cpv. 1 RIPP

Cited in the preamble to the operative section, referenced in relation to the commencement of the appeal deadline, justifying the decision in Order 2.

art. 21 RIPP

Cited in the preamble to the operative section, referenced in relation to the commencement of the appeal deadline, justifying the decision in Order 2.

art. 67 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final section of the reasoning, it governs the non-levy of costs, reflected in Order 3.

art. 68 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final section of the reasoning, it governs the non-assignment of indemnities, reflected in Order 3.

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00233 · Lugano 20 dicembre 1995/C/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 17 novembre 1995 di

1. __________ 2. __________ entrambi patr. dall’avv. __________ Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’iscrizione nel registro dei patti di riserva della proprietà riferita al contratto stipulato tra __________ quale acquirente e

__________

quale alienante (iscrizione n. __________);

viste le osservazioni: - 26 novembre 1995 di __________

-

29 novembre 1995 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con "contratto di acquisto di azioni" (“Aktienkaufvertrag”) del 9 giugno 1995 __________ ha venduto a __________ le azioni della ____________ proprietaria esclusiva tra l'altro di tutto l’inventario del ristorante __________ per l’importo di Fr. 785’000.--.

Al punto 7 del contratto risulta la seguente pattuizione:

- “Bis zur vollständigen Bezahlung des Rest- Aktienkaufpreises von Fr. 248’100.-- und der Entlassung aus der Bürgschaft bei der Tessiner Kantonalbank per 30.9.95, steht dem Verkäufer das Recht zu, sich über das Inventar einen Eigentumsvorbehalt eintragen zu lassen. Somit dürfen die lt. Inventarliste vom 4.1.95 aufgeführten Gegenstände bis zur vollständigen Bezahlung nicht, ohne schriftliche Erlaubnis des Verkäufers, verkauft werden”.

B. Il 25 luglio 1995 __________ ha presentato all’UE di Lugano una richiesta di iscrizione nel registro dei patti di riserva della proprietà relativa all’inventario dell’esercizio pubblico: l’iscrizione ha avuto luogo il 26 luglio 1995.

C. Il 1. settembre 1995 __________, ora __________, ha presentato __________ all’UE di Lugano la domanda per l’erezione di un inventario in connessione ad un credito, asserito dipendente dalla locazione del __________ di Fr. 57’000.-- per la pigione scaduta dal 1. aprile 1995 al 31 agosto 1995 e di Fr. 13’000.-- per la pigione in corso del mese di settembre 1995.

D. Il 19 settembre 1995 l’UE ha stilato, alla presenza di __________ l’inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione del locatore, indicando che “tutto quanto inventariato, tranne le posizioni n. 118 e n. 119 sono gravate da riserva di proprietà iscritta presso lo scrivente Ufficio con il n. di controllo __________, a favore del signor __________”. Il giorno seguente l’UE di Lugano ha trasmesso l’inventario, sottoscritto anche da __________, alle parti.

E. Con reclamo 17 novembre 1995 __________ e __________ hanno postulato la declaratoria di nullità dell’iscrizione della riserva di proprietà nel registro dei patti di riserva della proprietà in favore di __________, atteso che “l’inventario in questione non è mai stato di proprietà del signor __________”. Per i reclamanti infatti tali beni sono “sempre appartenuti alla società presso cui essi sono stati inventariati”.

F. Delle osservazioni 26 novembre 1995 di __________ e 29 novembre 1995 dell’UE di Lugano si dirà, per quanto necessario, in seguito.

G. Il

7 dicembre 1995 i reclamanti hanno chiesto di replicare o di essere eventualmente citati per un'udienza, atteso che "alcune delle affermazioni di __________ meritano una breve replica" qualificata di "utile rispettivamente necessaria";

Considerato

in

diritto:

1. Sull'istanza di replica.

a) L'Autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti a un'udienza (art. 12 LPR) quando ciò sia necessario a parere dell'Autorità stessa o quando una parte lo richieda, indicandone i motivi.

b) I reclamanti si sono limitati a formulare in termini apodittici domanda di replica o di citazione all'udienza, omettendo di specificarne i motivi.

c) L'istituto del reclamo è caratterizzato dall'imperativo di celerità.

d) I reclamanti, per poter essere ammessi a replicare, devono pertanto indicare espressamente e con chiarezza -in termini di tempo non superiori a quelli di reclamotutti i motivi rilevanti entranti in linea di conto e tali da legittimare la concessione di un termine per presentare l'allegato scritto di replica come pure, se del caso, la fissazione di un'udienza.

e) Il

diritto di essere sentito esige infatti che l'autorità accordi alle parti la facoltà di replicare se, nelle osservazioni al reclamo, siano resi noti per la prima volta motivi importanti, sui quali i reclamanti non hanno ancora avuto la facoltà di esprimersi (DTF 114 Ia 314 cons. b, 111 Ia 3 e rinvii).

Siffatta esigenza procedurale è indispensabile affinchè l'Autorità di vigilanza possa determinarsi pienamente e celermente sulla domanda di replica.

In replica non è comunque possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova già propronibili al momento del reclamo e si potrà tener conto -in ossequio al diritto di essere sentito dedotto dall'art. 4 Cost.- solo delle allegazioni riferite alle novità rilevanti risultanti dalle osservazioni delle parti.

f) Nel caso di specie i reclamanti hanno omesso l'indicazione dei motivi rilevanti per la concessione del diritto di replica e per la fissazione di un'udienza: ne consegue la reiezione dell'istanza 7 dicembre 1995.

2.

a) Le iscrizioni nel registro per i patti di riserva della proprietà non richiedono per la loro validità che siano portate a conoscenza dell’acquirente, a differenza di quanto capita per la cancellazione (art. 14 cpv. 1 RIPP, Regolamento concernente l’iscrizione dei patti di riserva della proprietà del 19 dicembre 1910 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale in RS 211.413.1), cfr. DTF 57 III 63: il dies a quo per il computo del termine di dieci giorni per presentare il reclamo ex art. 17 LEF (cfr. art. 21 RIPP) contro un’iscrizione si determina nel momento in cui l’acquirente ha avuto notizia dell’iscrizione controversa (cfr. Bruno Haberthür, Die Verordnungen des Bundesgerichts zum Eigentumsvorbehaltsregister, in BlSchK 1964 p. 9).

b) __________ e __________ hanno avuto conoscenza dell’iscrizione già il 19 settembre 1995, quando l’UE di Lugano -alla presenza di __________ quale direttore con firma individuale dell’escussaha allestito l’inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione del locatore, indicando espressamente che “tutto quanto inventariato, tranne le posizioni n. 118 e n.

119 sono gravate da riserva di proprietà iscritta presso lo scrivente Ufficio con il n. di controllo __________, a favore del signor __________”: ne consegue la tardività del reclamo 17 novembre 1995 contro l’iscrizione nel registro dei patti di riserva dell’inventario relativo al ritrovo pubblico in oggetto.

3. Ai reclamanti va ricordato che la reiezione del gravame per tardività non è di loro pregiudizio. L’UE di Lugano, ritenuto che __________ rivendica una riserva di proprietà sugli oggetti inventariati, dovrà procedere conformemente a quanto sancito dal Tribunale federale nelle Circolari n. 29 del 31 marzo 1911 (BBl 1911 III 514) e n. 14 dell’11 maggio 1922 (DTF

48 III 107). La reclamante __________ nella sua qualità di debitrice, potrà quindi contestare la riserva di proprietà di __________ quando l’ufficio le assegnerà il termine per pronunciarsi a tal riguardo (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 26 n. 77 e rif. ivi).

4. Il reclamo 17 novembre 1995 __________ è irricevibile per tardività.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 14 cpv. 1 e 21 RIPP

pronuncia:

1. L'istanza 7 dicembre 1995 di replica, subordinatamente di citazione a un'udienza, di __________ e __________ è respinta.

2. Il reclamo 17 novembre 1995 __________ è irricevibile.

3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria