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15.1995.00207 • TRAC TI 15.1995.00207 Generato dall'IA

Mortgage Realization Timing: Suspension of Opposition vs. Statutory Waiting Period

Numero d'incarto 15.1995.00207
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellants challenged the validity of the notices confirming the executive office's receipt of the creditor's applications for the realization of real estate mortgages, arguing the applications were premature because the six-month statutory waiting period following the notice of execution deeds had not fully elapsed due to a suspension caused by their prior oppositions. The court dismissed the appeal, reasoning that while a judicial challenge to an opposition suspends the maximum two-year period for demanding realization, it does not affect the minimum six-month period required before the realization application can be filed, and since the oppositions were definitively rejected, the executive office correctly processed the sale applications after the minimum statutory time had passed from the initial notice of the deeds.

Regesto Legislator

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Art. 154 cpv. 1 LEF, Art. 37 cpv. 1 LEF, Art. 31 cpv. 2 LEF, Art. 83 cpv. 2 LEF, Art. 79 LEF, Art. 154 LEF; Mortgage Realization Timing: Suspension of Opposition vs. Statutory Waiting Period: The court dismissed the appeal, reasoning that while a judicial challenge to an opposition suspends the maximum two-year period for demanding realization, it does not affect the minimum six-month period required before the realization application can be filed, and since the oppositions were definitively rejected, the executive office correctly processed the sale applications after the minimum statutory time had passed from the initial notice of the deeds.

Parole chiave

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ipoteca legale termine di disdetta pegno beni immobili opposizione tardiva termine di pagamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 154 cpv. 1 LEF

Cited as the core legal provision governing the creditor's right to demand the realization of a real estate pledge and the application of time limits.

Art. 37 cpv. 1 LEF

Cited in connection with the main ground (Art. 154 cpv. 1 LEF) regarding the realization of a mortgage.

Art. 155 cpv. 2 LEF

Cited regarding the procedure for continuing execution after opposition rejection, specifically concerning the notice of receipt of the application for sale.

Art. 122 cpv. 1 LEF

Cited concerning the execution of the sale, applicable by reference in real estate pledge realization.

Art. 156 LEF

Cited because Art. 122 cpv. 1 LEF is applied to the realization of the pledge by reference to this article.

Art. 31 cpv. 2 LEF

Cited regarding the calculation of time limits (months or years) for filing the application for sale.

Art. 79 LEF

Cited in the list of provisions applied to the final decision, relating to the ordinary recognition procedure of the claim.

Art. 83 cpv. 2 LEF

Cited in the list of provisions applied to the final decision, concerning the debtor's action for debt denial.

Art. 67 cpv. 2 OTLEF

Cited for the decision not to levy costs.

Art. 68 cpv. 2 OTLEF

Cited for the decision not to award legal fees/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00207 · Lugano 15 novembre 1995/C/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 6 ottobre 1995 di

__________ entrambi patr. dall’avv. __________ Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni in via di realizzazione d’un pegno immobiliare n. __________ e __________ promosse contro i reclamanti da

__________

in tema di validità della domanda di vendita;

richiamato il decreto presidenziale 10 ottobre 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

-

17 ottobre 1995 dell’__________

-

10 ottobre e 18 ottobre 1995 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto

A. Con PE in via di realizzazione d’un pegno immobiliare n. __________ del 20/24 marzo 1995 e n. __________ del 21/24 marzo 1995 dell’UE di Lugano, __________) procede contro __________, con __________ quale terza proprietaria dei pegni, per Fr. 204’850.55 e Fr. 351’674.40 oltre accessori.

Le opposizioni interposte ai PE sono state respinte in via provvisoria dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenze 19 giugno 1995, cresciute in giudicato.

B. Il 25 settembre 1995 la creditrice ha presentato le domande di vendita e il 29 settembre 1995 l’UE di Lugano ne ha comunicato agli escussi la ricezione.

C. Con tempestivo reclamo 6 ottobre 1995 __________ hanno postulato la declaratoria di nullità degli “avvisi di ricezione della domanda di vendita”, atteso che:

- “entrambe le domande di vendita dovevano essere respinte dall’UE di Lugano, in quanto formulate prematuramente”;

- “a torto l’UE di Lugano ha calcolato il termine di sei mesi a partire dalla data di inoltro dei PE o della loro notifica”;

- “non è stato invece tenuto conto della sospensione di tale termine durante il periodo intercorso tra l’opposizione e la crescita in giudicato del rigetto della relativa opposizione”;

- “tale periodo è durato dal 26 marzo 1995 al 29 giugno 1995, e pertanto non sono trascorsi neppure tre mesi utili ai fini del computo”.

D. Con osservazioni 17 ottobre 1995 l’__________ ha postulato la reiezione del gravame asseverando che “nell’ambito dell’applicazione dell’art. 154 cpv. 1 LEF se è vero che ove sia stata fatta opposizione non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa azione a quello della sua giudiziale definizione, è altresì vero che il termine così computato prolunga unicamente il termine massimo di due anni, mentre non influisce minimamente sul termine minimo di sei mesi”.

E. L’UE di Lugano ha chiesto, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:

1. Trattandosi come in concreto di un’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, ossia dei Fol PPP n. __________ e __________ RFD di __________, per l’art. 154 cpv. 1 LEF il creditore non può domandare la realizzazione di un’ipoteca (art. 37 cpv. 1 LEF) prima di sei mesi o dopo due anni dalla notificazione del precetto, ritenuto che ove sia stata fatta opposizione non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa l’azione a quello della sua definizione giudiziale.

L’azione giudiziale ex art. 154 cpv. 1 LEF (intesa sia come lite sottoposta alla procedura ordinaria che come contestazione relativa al rigetto dell’opposizione) interrompe solo il termine massimo per chiedere la vendita di un pegno immobiliare, non il termine minimo (DTF 90 III 85 e rif. ivi; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 34 m. 39), atteso che non vi è motivo che il creditore vincente nella procedura ordinaria o di rigetto dell’opposizione debba aspettare ancora sei mesi prima di poter chiedere la realizzazione (Fritzsche/Walder, ibidem).

2. Nel caso in discussione le notifiche dei precetti n. __________ e __________ hanno avuto luogo il 24 marzo 1995 e il 25 settembre 1995 la creditrice ha presentato le relative domande di vendita. Le domande di vendita 25 settembre 1995 sono state pertanto presentate correttamente dopo sei mesi dalla notificazione dei precetti esecutivi, ritenuto che per l’art. 31 cpv. 2 LEF il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello da cui comincia a decorrere.

3. Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 1993, § 22 m. 1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151 e s.):

a) il debitore ritiri l’opposizione;

b) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;

c) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo;

d) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art.

79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo dell’opposizione.

4. Con pronunciati 19 giugno 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto le istanze formulate il 30 marzo 1995 da __________, rigettando le opposizioni interposte da __________ ai PE n. __________ e __________. I reclamanti non hanno impugnato tempestivamente siffatti pronunciati, che sono pertanto cresciuti in giudicato. L’UE di Lugano si è quindi determinato correttamente: infatti, rigettate dalla Pretore le opposizioni interposte dall’escusso e dalla terza proprietaria dei pegni, le procedure esecutive devono continuare, ricevuta domanda in tal senso da parte della creditrice (art. 154 LEF), con l’avviso di ricezione della domanda di vendita (art. 155 cpv. 2 LEF) e con la conseguente esecuzione della vendita (art.

122 cpv. 1 LEF, applicabile anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 LEF).

4. Il reclamo 6 ottobre 1995 __________ è respinto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi

richiamati gli art. 31 cpv. 2, 37 cpv. 1, 79, 83 cpv. 2, 122 cpv. 1, 154 cpv. 1, 155 cpv. 2 e 156 LEF

PRONUNCIA

1. Il reclamo 6 ottobre __________ è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria