Appeal Against Auction Conditions Timeliness Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested the conditions of a public auction for the realization of an asset as part of a concordat procedure, specifically challenging the requirement for a CHF 15,000 cash advance payment to the concordatory liquidator as excessive and unsupported by documentation. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on September 1st, which was past the ten-day statutory deadline that began running on the first day the auction conditions were publicly available, August 21st, leading to the conclusion that the appeal was time-barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 31 cpv. 1 LEF, Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Auction Conditions Timeliness Dismissal: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on September 1st, which was past the ten-day statutory deadline that began running on the first day the auction conditions were publicly available, August 21st, leading to the conclusion that the appeal was time-barred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed late.
Cited in the final orders, used in conjunction with Art. 17 LEF to determine the inadmissibility based on the calculation of the deadline.
Cited in the reasoning and reflected in order 2, regarding the non-levy of costs.
Cited in the reasoning and reflected in order 2, regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.95.00187 · Lugano 24 maggio 1996/C/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 1. settembre 1995 della
__________ Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno quale ufficio richiesto nella procedura di realizzazione del fondo part. n. __________ RFD di __________ nella procedura concordataria concernente
__________
in materia di condizioni d’asta;
richiamato il decreto presidenziale 5 settembre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
- 2 ottobre 1995 della __________
- 4 settembre 1995 e 5 ottobre 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
- che nel concordato della __________, con rogatoria di vendita del 17 luglio 1995 la liquidatrice, __________, ha incaricato l’UEF di Locarno di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà della ditta al beneficio del concordato;
- che con avviso d’incanto del 2 agosto 1995 __________, l’UEF di Locarno ha fissato al 21 agosto 1995 il deposito delle condizioni d’asta e al 26 settembre 1995 la data dell’incanto;
- che al n. 10 delle condizioni d'asta l’UEF ha stabilito che “i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:
- se l’offerta supera Fr. 135’000.--: il saldo in contanti o a mezzo assegno bancario al momento dell’aggiudicazione e il resto entro 30 giorni con l’interesse del 7 %;
- oltre a Fr. 10’000.-- quale acconto spese di realizzazione e di trapasso e Fr. 15’000.-- quale acconto spese a favore della liquidatrice concordataria __________
- che con reclamo 1. settembre 1995 la __________. ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità delle condizioni d'asta depositate il 21 agosto 1995, atteso che:
- il pagamento a contanti di Fr. 15’000.--, previsto al pto 10 del verbale d’incanto, quale acconto spese a favore della liquidatrice concordataria __________, è eccessivo;
- “non vi è traccia nell’incarto delle spese che la __________ __________ ha dovuto sostenere e non è stato allestito nessun conto delle spese”;
- “la ricorrente chiede che tale importo venga percepito non già quale acconto, bensì quale somma definitiva. Inoltre che tale importo venga massicciamente ridotto”;
- che l’UEF di Locarno ha depositato il 21 agosto 1995 il verbale d’incanto d’immobili riferito al fondo di proprietà della __________ __________ alla particella n. __________ RFD di __________
- che ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
- che determinante per l’inizio della decorrenza del termine di reclamo, in caso di deposito delle condizioni d’asta, è il primo giorno di deposito a condizione che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti sia accessibile al pubblico e che gli interessati possano quindi accedere ai dati delle condizioni d’asta (DTF
112 III 42);
- che lunedì 21 agosto 1995 l’UEF di Locarno era liberamente accessibile e il termine ha quindi cominciato a decorrere;
- che per l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere;
- che il termine di reclamo è quindi giunto a scadenza giovedì 31 agosto 1995;
- che di conseguenza il reclamo 1. settembre 1995 è irricevibile per tardività;
- che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale;
Per questi motivi
richiamati gli art.
17 cpv. 2 e 31 cpv. 1 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo 1. settembre 1995 della __________, è irricevibile per tardività.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione:______________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria