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15.1995.00132 • TRAC TI 15.1995.00132 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Real Estate Seizure Rejected Despite Pending Federal Appeal

Numero d'incarto 15.1995.00132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the seizure of real estate in an execution proceeding, arguing that the seizure report was invalid because they had not been heard beforehand and because the execution could not proceed until the finality of a public law appeal to the Federal Tribunal regarding the provisional rejection of their opposition, or until the ten-day period to file a debt contestation action had elapsed after notification of the Federal Tribunal's decision. The court rejected the appeal, reasoning that the prior appellate decision rejecting the opposition was sufficient basis for the continuation of the seizure, as the appeal to the Federal Tribunal was an extraordinary remedy that did not suspend execution *ope legis*, and the debtor had neither sought nor obtained a suspension nor timely initiated a debt contestation action, rendering their formal objections purely procedural formalism that did not justify invalidating the seizure, especially given the debtor's pattern of evading service.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv.2 LEF, Art. 56 n.3, Art. 88 LEF, Art. 7 cpv.3, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF; Debtor's Appeal of Real Estate Seizure Rejected Despite Pending Federal Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that the prior appellate decision rejecting the opposition was sufficient basis for the continuation of the seizure, as the appeal to the Federal Tribunal was an extraordinary remedy that did not suspend execution *ope legis*, and the debtor had neither sought nor obtained a suspension nor timely initiated a debt contestation action, rendering their formal objections purely procedural formalism that did not justify invalidating the seizure, especially given the debtor's pattern of evading service.

Parole chiave

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beni immobili censure procedurali esecuzione del pignoramento opposizione tardiva diritto di riprendere il possesso della cosa richiesta di pignoramento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 67 cpv.2 OTLEF

Applied in the dispositive to state that no costs are to be collected.

art. 68 cpv.2 OTLEF

Applied in the dispositive to state that no indemnities are to be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00132 · Lugano 4 settembre 1995/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 9 giugno 1995

__________

contro l’operato dell’UEF di Locarno nell'esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante dalla

__________

patr. dall'avv. __________

in materia di verbale di pignoramento;

richiamata l'ordinanza presidenziale 14 giugno 1995 di non concessione dell'effetto sospensivo;

viste le osservazioni 27 giugno 1995 della creditrice e 12 giugno e 13 luglio 1995 dell'UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

considerato in fatto e in diritto

che la creditrice procede con PE contro __________ per l'incasso di Fr. 42'067.-- oltre accessori;

che Poli ha interposto opposizione, poi rigettata in via provvisoria dal Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 8 giugno 1994;

che con sentenza 13 gennaio 1995 questa Camera ha confermato il giudizio pretorile;

che il 23 febbraio 1995 __________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico chiedente l'annullamento della decisione della CEF;

che l'escussa ha omesso di chiedere al Tribunale federale la concessione dell'effetto sospensivo e nemmeno ha promosso a titolo cautelativo azione di disconoscimento di debito;

che con sentenza 26 aprile 1995 - con dispositivo intimato il 28 aprile 1995 - la II Corte civile del Tribunale federale ha respinto il gravame, qualificato come manifestamente infondato, nella misura in cui era ammissibile;

che, su istanza della creditrice, l'UE di Locarno ha pignorato il 16 maggio 1995 i beni immobili dell'escussa descritti come ai numeri da 1 a 12 del verbale di pignoramento;

che il verbale di pignoramento è stato intimato il 16 maggio 1995 a __________ con invio raccomandato, non ritirato dall'escussa;

che l'UEF di Locarno ha nuovamente inviato all'escussa il verbale di pignoramento per invio semplice il 29 maggio 1995;

che con reclamo 9 giugno 1995 l'escussa afferma di aver ricevuto solo il 30 maggio 1995 il verbale di pignoramento per invio semplice, dato alla posta il 29 maggio 1995 (cfr. fotocopia busta prodotta);

che la reclamante chiede l'annullamento del verbale di pignoramento, protestate spese e ripetibili, atteso che:

- l'UEF non ha intimato l'avviso di pignoramento e non ha sentito l'escussa;

- non si può procedere al pignoramento definitivo finchè il PE non sia cresciuto in giudicato: la sentenza del Tribunale federale ha sì respinto il ricorso di

diritto pubblico formulato da __________ il 26 aprile 1995, ma la motivazione non è ancora giunta e non è pertanto iniziato a decorrere il termine di dieci giorni per promuovere azione di disconoscimento di debito;

che la creditrice e l'UEF di Locarno hanno chiesto la reiezione del gravame con argomentazioni che saranno indicate ove occorra;

che ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui la reclamante ebbe notizia del provvedimento;

che decisivo è nel caso di specie l'invio 16 maggio 1995, per raccomandata, del verbale di pignoramento di egual data, non ritirato dall'escussa ma presunto notificato il settimo e ultimo giorno di giacenza postale ossia il 26 maggio 1995;

che il successivo invio da parte dell'UEF di Locarno del verbale di pignoramento per lettera semplice del 29 maggio 1995 non ha portata autonoma ed è inidoneo a ripristinare un nuovo termine di reclamo;

che il gravame 9 giugno 1995 di __________ è comunque tempestivo - contrariamente all'assunto della creditrice ma come rettamente evidenziato dall'UEF di Locarno

- avuto riguardo alle ferie esecutive di Pentecoste (art. 56 n.3 LEF) dal 28 maggio all'11 giugno 1995;

che ex art. 88 LEF alla domanda di prosecuzione dell'esecuzione vanno uniti il precetto esecutivo e, se fu interposta opposizione, la sentenza che ne ordina il rigetto (art. 7 cpv.3, 4 e 6 dell'Ordinanza n.1 per l'attuazione della LEF - Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità - del 18 dicembre 1891, O 1 LEF in RS 281.31);

che è atto legittimante la prosecuzione dell'esecuzione, nel caso di specie, già la sentenza 13/23 gennaio 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti che ha respinto l'appello di __________ contro il giudizio pretorile di rigetto provvisorio dell'opposizione, atteso che:

- contro la sentenza dell'ultima istanza giudiziaria cantonale in materia di rigetto non vi è rimedio di diritto ordinario, tale da inibirne ope legis l'esecutività;

- l'escussa ha impugnato il giudizio della CEF con ricorso di diritto pubblico, mezzo di impugnativa di natura straordinaria che non conferisce effetto sospensivo ope legis;

- __________ non dimostra - e nemmeno sostiene - di aver chiesto e ottenuto effetto sospensivo, contestualmente al ricorso di diritto pubblico;

- il termine per promuovere azione di disconoscimento di debito ha pertanto iniziato a decorrere ed è ormai già scaduto infruttuoso, a prescindere dall'esito del giudizio del Tribunale federale;

- in via abbondanziale va rilevato che comunque il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico e che decisivo è il momento della notifica del dispositivo della sentenza, senza che occorra conoscerne la motivazione, trattandosi di rimedio straordinario di diritto;

- l'escussa non dimostra - e nemmeno sostiene - di aver tempestivamente promosso azione di disconoscimento di debito entro il termine che - anche nell'ipotesi a lei più favorevole ma che, come si è visto, è in casu esclusa - sarebbe potuto iniziare a decorrere dalla notifica 28 aprile 1995 del dispositivo;

che l'UEF di Locarno si è pertanto correttamente determinato procedendo al pignoramento, così come risulta dal verbale di pignoramento 16 maggio 1995;

che l'escussa non dimostra che vi sia pregiudizio giuridico a suo carico per non aver ricevuto l'avviso di pignoramento e non esser stata sentita, avuto riguardo al fatto che in sede di reclamo ha potuto far valere il solo elemento che a parer suo sarebbe stato idoneo ad inficiare la procedura (possibilità di promuovere azione di disconoscimento di debito);

che __________ non dimostra per quale motivo non possa essere oggetto di pignoramento quanto indicato nel verbale di pignoramento 16 maggio 1995;

che le sue allegazioni si esauriscono pertanto in uno sterile formalismo fine a se stesso che non merita protezione, tanto più che l'attitudine processuale dell'escussa si caratterizza nel non ritirare le raccomandate che le vengono intimate (cfr., fra tante, quelle dell'UEF di Locarno del 13 febbraio 1995 e 16 maggio 1995; si veda altresì la lettera 27 febbraio 1995 del Ministero pubblico che rende noto all'UEF di Locarno che "non è stato possibile avviare il procedimento penale in quanto la denunciata __________ risulta essere di ignota dimora", come pure la risposta 6 marzo 1995 dell'UEF di Locarno al Ministero pubblico, secondo cui "da informazioni assunte presso la Polizia comunale di __________, agente __________ sabato 4 marzo 1995 la denunciata è stata vista nel centro del paese");

che il reclamo va pertanto respinto; non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

PRONUNCIA:

1. Il reclamo 9 giugno 1995 di __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione: ______________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria