Bankruptcy Notice Validity and Commercial Registration Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested the nullity of a bankruptcy notice, arguing it was served during the statutory executive holidays and that they were not subject to bankruptcy proceedings because they were not properly registered in the commercial register. The court rejected the appeal, reasoning that while the notification occurred during the Easter holiday period, an act performed during this period is still valid but takes effect only after the holidays end, causing no prejudice that would warrant nullification, and further, the appellant was, in fact, properly registered in the commercial register as the holder of a sole proprietorship, thus subjecting them to the ordinary bankruptcy enforcement procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 LEF, Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, art. 39 LEF; Bankruptcy Notice Validity and Commercial Registration Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that while the notification occurred during the Easter holiday period, an act performed during this period is still valid but takes effect only after the holidays end, causing no prejudice that would warrant nullification, and further, the appellant was, in fact, properly registered in the commercial register as the holder of a sole proprietorship, thus subjecting them to the ordinary bankruptcy enforcement procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders, as the appellant's liability to bankruptcy execution was assessed based on this provision.
Cited in the final orders, although the court ultimately held that its violation did not lead to nullity, it was the core of the appeal's formal argument regarding execution holidays.
Cited in the final orders among the provisions governing the basis for filing a formal appeal.
Cited in the final orders among the provisions governing the basis for filing a formal appeal.
Cited in the final orders as the basis for not levying costs.
Cited in the final orders as the basis for not awarding legal fees/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.95.00115 · Lugano 29 novembre 1995 C/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 20 aprile 1995 di
__________ patr. da: Studio legale __________ Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
__________ patr. dall’avv. __________
in tema di comminatoria di fallimento;
richiamato il decreto presidenziale 5 maggio 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
- 19 maggio 1995 dell’ing. __________
- 4 maggio e 23 maggio 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con domanda 31 marzo 1995 l’ing. __________ ha chiesto all’UEF di Locarno di proseguire l’esecuzione n. __________ promossa contro __________.
B. Il
4 aprile 1995 l’UEF di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata al reclamante l’11 aprile 1995.
C. Con tempestivo reclamo 20 aprile 1995 __________ ha postulato la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento 4/11 aprile 1995, atteso che:
- “la comminatoria di fallimento è stata notificata l’11 aprile 1995. L’atto esecutivo è stato quindi compiuto durante le ferie esecutive”;
- “giusta l’art. 56 LEF, durante le ferie esecutive non si può procedere ad atti esecutivi. Secondo costante dottrina e giurisprudenza, la comminatoria di fallimento costituisce un atto esecutivo ai sensi di questa norma. La comminatoria di fallimento in questione va di conseguenza annullata”;
- “il signor __________ non è o non era iscritto nel registro di commercio in una delle qualità indicate nell’articolo 39 cpv. 1 n. 1-9 LEF. Non verificandosi nemmeno uno dei casi previsti dagli art. 190 e 191 LEF, l’escusso non è soggetto all’esecuzione fallimentare. La comminatoria di fallimento è pertanto da annullare anche dal punto di vista della specie d’esecuzione”.
D. L’UEF di Locarno ha rilevato di aver emesso la comminatoria di fallimento il 4 aprile 1995 e quindi non nel periodo delle ferie esecutive, “dopo aver preso atto che il debitore risulta iscritto nel registro di commercio dal 25.6.1984”.
E. Con osservazioni 19 maggio 1995 l’ing. __________ si è rimesso, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, alla decisione dell’Autorità di vigilanza.
F. Il reclamante risulta iscritto nel Registro di commercio quale titolare della ditta individuale __________, con sede a __________ iscritta il 25 giugno 1984. Irrilevante è il lapsus machinae che ha condotto all’iscrizione nel Registro di commercio del nome “__________ ” in luogo di “__________ ”, atteso che come risulta dall’attestazione dell’ufficio controllo abitanti __________ del 22 novembre 1995, richiesta dall’Autorità di vigilanza, __________ è stato domiciliato in quel Comune dal 1. maggio 1984 al 15 luglio 1992.
Considerato
in
diritto: 1.a) Il reclamante postula la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento perché notificata l’11 aprile 1995, durante le ferie esecutive.
b) Tolti i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi durante le ferie, cioè, tra l’altro, sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua (art. 56 n. 3 LEF).
c) La comminatoria di fallimento impugnata data del 4 aprile 1995. Ne consegue che, intervenendo la ricorrenza pasquale il 16 aprile 1995, il provvedimento è stato emanato prima delle ferie esecutive.
La notifica della comminatoria di fallimento è però avvenuta l’11 aprile 1995, ossia durante le ferie pasquali, nonostante il divieto dell’art. 56 n. 3 LEF: il reclamante ne ravvisa motivo di nullità. Siffatta opinione è errata ed è espressione di vuoto formalismo fine a se stesso che non merita protezione. Il provvedimento notificato durante le ferie è valido e dispiega i suoi effetti solo a far tempo dalla fine delle ferie (DTF 121 III 285 cons. 2 b, Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 100 e rif. ivi). Nel caso concreto l’atto esecutivo 4 aprile 1994 va considerato come se fosse stato intimato il primo giorno dopo le ferie ossia lunedì 24 aprile 1995.
Il reclamo 20 aprile 1995, tempestivo in ogni caso, è la miglior prova che la carenza d’ordine temporale non ha cagionato pregiudizio di sorta.
2. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1990 su reclamo A.R. cons.1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Gilliéron, op. cit., p. 252):
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
3. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
4. __________ allega ritualmente una questione di forma, sostenendo di non essere soggetto all’esecuzione in via di fallimento non essendo “iscritto nel registro di commercio in una delle qualità indicate nell’art. 39 cpv. 1 n. 1-9 LEF”.
5. A differenza di quanto preteso il reclamante era iscritto nel registro di commercio nel momento in cui è iniziata la procedura esecutiva in via ordinaria ed è poi proseguita in via di fallimento, e continua a esserlo tuttora, quale titolare di una ditta commerciale (la ditta individuale __________, recte __________): per l’art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF è quindi soggetto all’esecuzione in via di fallimento che si prosegue, nel caso di specie, come esecuzione ordinaria di fallimento.
6. Ne consegue che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno si è correttamente determinato intimando la nota comminatoria di fallimento: il reclamo va pertanto respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 39, 40, 43 e 56 n. 3 LEF
pronuncia: 1. Il reclamo 20 aprile 1995 __________ è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria