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15.1995.00028 • TRAC TI 15.1995.00028 Generato dall'IA

Debtor's Appeal on Defective Address Dismissed for Lack of Prejudice

Numero d'incarto 15.1995.00028
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor filed a complaint against the execution office's action concerning the designation of the debtor's address in the payment order, alleging the address used was incorrect since 1993 and that they never received the payment order or notice of the hearing to reject their opposition. The court dismissed the appeal as inadmissible because, despite the incorrect address, the debtor was still able to file a timely opposition and, upon acknowledging the appeal, the court had rescheduled the hearing, meaning the debtor suffered no actual prejudice from the defective designation required for standing. Nevertheless, the court ordered the execution act to be officially rectified with the correct debtor address, as the true debtor was clearly identifiable and no harm resulted from continuing the execution with the minor inaccuracy.

Regesto Legislator

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Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF, art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF, art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF; Debtor's Appeal on Defective Address Dismissed for Lack of Prejudice: The court dismissed the appeal as inadmissible because, despite the incorrect address, the debtor was still able to file a timely opposition and, upon acknowledging the appeal, the court had rescheduled the hearing, meaning the debtor suffered no actual prejudice from the defective designation required for standing. Nevertheless, the court ordered the execution act to be officially rectified with the correct debtor address, as the true debtor was clearly identifiable and no harm resulted from continuing the execution with the minor inaccuracy.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordine di pagamento legittimazione a ricorrere opposizione al precetto esecutivo notifica del cambiamento d'indirizzo trasmissione per incompetenza attestato di carenza beni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF

Cited in the final orders as a provision that must be respected regarding the contents of the payment order.

art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF

Cited in the final orders as a provision that must be respected regarding the contents of the payment order.

art. 67 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive for the non-levying of costs.

art. 68 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.95.00028 · Lugano 18 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 18 gennaio 1995

__________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da

__________

in materia di indicazione del debitore nel precetto esecutivo;

viste le osservazioni 13 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con domanda d’esecuzione del 17 ottobre 1994 __________ procede contro __________ per Fr. 2’335.90 oltre accessori indicando quale indirizzo dell’escussa __________

B. Il 19 ottobre 1994 l’UE di Lugano ha emesso il PE n. __________ indicando quale debitore __________

20 ottobre 1994 è avvenuta la notifica del PE a __________, che ha interposto tempestiva opposizione.

C. Con istanza 16 novembre 1994 la creditrice __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione al PE n. __________ indicando quale convenuta __________

D. Con ordinanza 21 novembre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha citato le parti all’udienza di contraddittorio per il 19 gennaio 1995 alle ore 15.20.

E. Con reclamo 18 gennaio 1995 __________ ha postulato la sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione e la declaratoria di nullità dell’esecuzione n. __________, atteso che:

- “ho preso atto solo ieri che domani c’è un’udienza per discutere sul rigetto dell’opposizione a un precetto esecutivo che io non ho mai ricevuto”;

- l’istanza di rigetto 16 novembre 1994 “è stata indirizzata in __________, dove non abito più dall’inizio del 1993. Devo pensare che anche il precetto è stato notificato a quel domicilio”.

F. All’udienza di contraddittorio del 19 gennaio 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, dopo aver dato lettura del reclamo 18 gennaio 1995 e dopo aver preso atto che al PE n. __________ è stata interposta regolare opposizione, ha riconvocato le parti per il 22 febbraio 1995.

G. Con osservazioni 13 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, asseverando che la debitrice non è stata lesa nei propri interessi, perché ha potuto interporre opposizione al PE.

Considerato

in

diritto:

1. __________ si aggrava contro la designazione del domicilio della debitrice contenuta nel precetto esecutivo, asseverando che non abita più in __________ dall’inizio del 1993.

2.

a) Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta solo a chi è leso nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo d’esecuzione, costitutiva di pregiudizio materiale attuale (cfr. DTF 112 III 1 cons. 3b p. 3 e rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L.W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungsund Kunkursrechts, Berna 1993, § 6 m. 19, Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.56; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 8 m . 16).

b) Anche nell’ipotesi che __________ abbia effettivamente saputo solo il 17 gennaio 1995 che il 19 gennaio 1995 avrebbe avuto luogo presso la Pretura di Lugano, Sezione 5, l’udienza per la discussione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, ella non è stata lesa nei propri interessi giuridicamente protetti e non ha subito alcun pregiudizio dall’inesatta indicazione del suo domicilio nel PE, atteso che al PE è stata interposta tempestiva e regolare opposizione e che in sede di udienza la Segretaria assessore, preso atto del reclamo in oggetto, ha convocato le parti per una nuova udienza di contraddittorio prevista per il 22 febbraio 1995.

__________ difetta quindi della legittimazione al reclamo che va pertanto dichiarato irricevibile.

3. Pur avverandosi il reclamo irricevibile, va rilevato che ex combinati art. 69 cpv. 2 n. 1 e 67 cpv. 1 n. 2 LEF il precetto esecutivo deve contenere il nome ed il domicilio del debitore.

Gli atti esecutivi in cui la persona del debitore è indicata in modo poco chiaro e equivoco sono in principio nulli: tuttavia, se la carente designazione del debitore permette di riconoscere senz’altro il vero debitore, l’atto deve essere rettificato e l’esecuzione continuata (DTF 102 III 63; cfr. anche DTF 114 III 63), atteso che le parti non subiscono pregiudizio dal mantenimento dell’esecuzione (DTF 102 III 65, 114 III 63).

Nel caso di specie nel precetto esecutivo del 19/20 ottobre 1995 quale domicilio della debitrice è stato indicato __________ __________ mentre come si evince dalla dichiarazione 6 dicembre 1994 dell’Ufficio controllo abitanti del Comune di Massagno, esatta indicazione sarebbe stata __________. Sebbene in concreto l’indicazione del domicilio della debitrice non risulti del tutto esatta, le parti hanno comunque potuto riconoscere la vera debitrice. Da siffatta indicazione imprecisa all'escussa non è inoltre derivato, come sopra evidenziato, alcun pregiudizio.

Ne consegue che l’esecuzione deve essere continuata e che l’atto esecutivo impugnato deve essere rettificato d'ufficio nel senso che quale debitrice in luogo di __________ è iscritta __________

4. Il reclamo 18 gennaio 1995 di __________ va respinto in quanto irricevibile.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 67 cpv. 1 n. 2 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo 18 gennaio 1995 di __________, é respinto.

2. Nel precetto esecutivo n. __________ del 19/20 ottobre 1994 quale debitrice in luogo di __________ è iscritta __________

2.1. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di procedere alla modifica sub 2.1.

3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria