Supervisory Authority Ruling on Revocation of Bank Seizures Following Dismissal of Underlying Claims
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority addressed a challenge to the execution office's decision which had stated that prior bank seizure notices would be canceled only after the final judgment in a case where the original petitioners (seeking payment related to matrimonial property and unjust enrichment) had their claims rejected by the lower court and subsequently lost their appeal. The court reasoned that under the relevant enforcement law, a seizure is revoked when the creditor's action is definitively dismissed, and since the Federal Tribunal had definitively rejected the public law appeal concerning the initial claims, the challenge to the execution office's conditional ruling became moot, leading to the immediate revocation of the 1986 bank seizures and ordering the execution office to notify the affected bank.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 278 cpv. 4 LEF, Art. 67 cpv. 2 OTLEF, Art. 68 cpv. 2 OTLEF; Supervisory Authority Ruling on Revocation of Bank Seizures Following Dismissal of Underlying Claims: The court reasoned that under the relevant enforcement law, a seizure is revoked when the creditor's action is definitively dismissed, and since the Federal Tribunal had definitively rejected the public law appeal concerning the initial claims, the challenge to the execution office's conditional ruling became moot, leading to the immediate revocation of the 1986 bank seizures and ordering the execution office to notify the affected bank.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is the basis for revoking the seizure because the claimant's action was definitively rejected by the Federal Tribunal.
Cited in the decision to state that no costs are being levied.
Cited in the decision to state that no indemnities are being awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.95.00016 · Lugano 23 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul reclamo 16 gennaio 1995 della
______________ contro
l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'ambito delle procedure di sequestro n. __________/1986 della Pretura di Lugano, Sezione 4, promosse dalla reclamante
contro
__________
in tema di revoca del provvedimento di esecuzione del sequestro;
richiamato il decreto presidenziale 18 gennaio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
- 2 febbraio 1995 di __________ e della comunione ereditaria __________, composta da __________
- 17 gennaio e 6 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto ed in diritto
- che con decreti 16 dicembre 1986 (sequestri n. _____________il Pretore di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato su istanza di __________ presso la __________ (rispettivamente agenzia di __________): ogni e qualsiasi avere bancario di qualsiasi natura, conti, cassette di sicurezza ecc. di proprietà di __________ ed in particolare il conto ________, di proprietà di __________ ed in particolare il conto __________, di proprietà di __________ ed in particolare il conto _________, di proprietà di _________. ed in particolare il conto _____________di proprietà di __________ e in particolare il conto ____________;
- che l’UE di Lugano ha eseguito i sequestri il 17 dicembre 1986;
- che con sentenza 29 novembre 1991 il Pretore di Lugano, Sezione 1, ha respinto le petizioni 9 febbraio 1987 tendenti al pagamento “dell’importo complessivo di Fr. 1’200’000.-- oltre interessi moratori a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e di indebito arricchimento” promosse da __________ __________ contro __________ e contro la comunione ereditaria __________, composta da __________ revocando nel contempo i sequestri n. _________
- che il 31 ottobre 1994 la I Camera Civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l’appello interposto da __________ contro la sentenza del Pretore;
- che il 12 dicembre 1994 la comunione ereditaria __________ ha presentato contro siffatto pronunciato ricorso di diritto pubblico con domanda di effetto sospensivo al Tribunale federale;
- che con decisione 14 dicembre 1994 il Presidente della II Camera civile del Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo;
- che con scritto 3 gennaio 1995 gli escussi hanno chiesto -visto che a seguito della non concessione dell’effetto sospensivo, il ricorso di diritto pubblico di __________ “non è in grado di mantenere alcuna efficacia ai decreti di sequestro che sono stati revocati dalla decisione della Pretura di Lugano”- all’UE di Lugano di comunicare alla __________ “l’autorizzazione a sbloccare le relazioni bancarie oggetto di sequestro”;
- che con provvedimento 5 gennaio 1995 l’UE di Lugano ha deciso che “le diffide intimate brevi mano in data 17.12.1986 alla __________ per i sequestri in oggetto verranno cancellate non appena cresciuta in giudicato la presente decisione”;
- che con tempestivo reclamo 16 gennaio 1995 la comunione ereditaria __________ ha postulato in via principale che il provvedimento 5 gennaio 1995 dell’UE di Lugano venga annullato e in via subordinata che “la decisione 5 gennaio 1995 entri in vigore con l’eventuale reiezione del ricorso di diritto pubblico dei reclamanti”;
- che al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo;
- che nel frattempo con sentenza 6 marzo 1995 la II Corte Civile del Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico presentato dai reclamanti;
- che per l’art. 278 cpv. 4 LEF il sequestro è revocato qualora l’azione del creditore sia definitivamente rigettata dal giudice;
- che il reclamo 16 gennaio 1995 della comunione ereditaria __________ è divenuto privo di oggetto, atteso che nelle more della presente procedura il Tribunale federale ha rigettato definitivamente l’azione dei reclamanti;
- che pertanto le diffide intimate brevi manu il 17 dicembre 1986 alla __________, sono revocate;
- che è fatto ordine all’UE di Lugano di comunicare alla __________, la decisione di revoca;
- che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;
Per questi motivi,
richiamato l’art. 278 cpv. 4 LEF
pronuncia
1. Il reclamo 16 gennaio 1995 della Comunione ereditaria __________ è evaso nel senso dei considerandi.
1.1. Di conseguenza è fatto ordine all’UE di Lugano di comunicare alla __________, che le diffide intimate brevi manu il 17 dicembre 1986 sono revocate.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario