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15.1994.2 • TRAC TI 15.1994.2 Generato dall'IA

Execution Cancellation Jurisdiction: Judge vs. Enforcement Office

Numero d'incarto 15.1994.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following the judicial approval of a concordat with abandonment of assets, a debtor whose prior enforcement proceedings were pending sought their cancellation from the execution office, which declined jurisdiction, asserting that the cancellation of executions under the relevant enforcement law provision exclusively falls within the purview of the judge. The appellate court rejected the debtor's appeal, reasoning that the cited legal provision explicitly assigns the authority to annul executions, even those extinguished by the concordat's approval, solely to the judge, not the execution office, thereby upholding the office's declaration of incompetence.

Regesto Legislator

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Art. 85 LEF, Art. 67 cpv.2 OTLEF, Art. 68 cpv.2 OTLEF; Execution Cancellation Jurisdiction: Judge vs. Enforcement Office: The appellate court rejected the debtor's appeal, reasoning that the cited legal provision explicitly assigns the authority to annul executions, even those extinguished by the concordat's approval, solely to the judge, not the execution office, thereby upholding the office's declaration of incompetence.

Parole chiave

Generato dall'IA
declinatoria di competenza diritto processuale esecuzione revoca della decisione amministrativa bene impignorabile impugnazione della cancellazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 85 LEF

The appeal was rejected based on the principle of exclusive judicial competence for annulling executions established in this article.

art. 67 cpv.2 OTLEF

Applied in the order not to levy costs.

art. 68 cpv.2 OTLEF

Applied in the order not to assign indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.94.00002 · Lugano 12 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 15 novembre 1994 di

__________ Contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano

in materia di annullamento di esecuzioni;

esaminati atti e documenti;

considerato

in fatto ed in diritto:

che con sentenza 4 ottobre 1994, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto di Lugano ha omologato il concordato con abbandono dell’attivo proposto da __________;

che contro __________ erano in corso varie procedure esecutive prima dell’omologazione del concordato;

che dopo l’omologazione Lepori ha chiesto all’UE di Lugano di annullare tutte le esecuzioni pendenti;

che con provvedimento 4 novembre 1994 l’UE di Lugano si è dichiarato incompetente, ex art. 85 LEF l’annullamento rientrando nell’esclusiva competenza del giudice;

che con tempestivo reclamo 15 novembre 1994 __________ ha chiesto che siano cancellate le esecuzioni pendenti contro di lui “da prima dell’omologazione definitiva del concordato e cioè dal 20.10.1994”, atteso che:

- le esecuzioni, pendenti al momento dell’omologazione, si estinguono ipso iure nella loro totalità con il decreto di omologazione;

- “una dichiarazione costitutiva del giudice non è più necessaria”;

- anche qualora si volesse ammettere la necessità di un intervento giudiziale, esso sarebbe già dato con la sentenza di omologazione del concordato;

che con osservazioni 16 novembre 1994 l’UE di Lugano ha ribadito la competenza esclusiva del giudice;

che ex art. 85 LEF se il debitore prova per mezzo di documenti che il debito coi relativi interessi e con le spese è stato estinto, o che gli è stata concessa una dilazione, può sempre ottenere dal giudice, nel primo caso l’annullamento e nel secondo la sospensione dell’esecuzione;

che il reclamante disattende che tutti i suoi riferimenti poggiano sull’art. 85 LEF che rinvia alla competenza esclusiva del giudice, come peraltro correttamente evidenziato dall’UE di Lugano tanto nel provvedimento impugnato che in sede di osservazioni;

che il reclamo va pertanto respinto; non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 e 85 LEF

pronuncia

1. Il reclamo 15 novembre 1994 __________ è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria