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14.2025.89 • TRAC TI 14.2025.89 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Rendered Moot by Subsequent Court Clarification on Advance Payments

Numero d'incarto 14.2025.89
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Two creditors initiated bankruptcy proceedings against a debtor based on existing enforcement deeds, and the lower court subsequently declared the debtor bankrupt and ruled on the required advance payments for the proceedings. One creditor appealed, primarily seeking the annulment of the decision concerning the reimbursement of one of two advance payments made, while also raising a secondary, less procedural issue regarding the exact credit amount in one enforcement deed. The court determined that the appeal had become moot because a subsequent clarification by the lower court regarding procedural costs and the distribution of the advance payments ultimately granted the appellant more than it had requested in its appeal, thus rendering the matter of cost reimbursement irrelevant and leading the appellate court to strike the case from the roll, while deeming the secondary claim about the credit amount inadmissible as the bankruptcy court should not rule on the substance of the underlying debt.

Regesto Legislator

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Art. 169 cpv. 2 LEF, Art. 334 cpv. 1 CPC, Art. 242 CPC, Art. 245 LEF, Art. 250 LEF, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Creditor's Appeal Rendered Moot by Subsequent Court Clarification on Advance Payments: One creditor appealed, primarily seeking the annulment of the decision concerning the reimbursement of one of two advance payments made, while also raising a secondary, less procedural issue regarding the exact credit amount in one enforcement deed. The court determined that the appeal had become moot because a subsequent clarification by the lower court regarding procedural costs and the distribution of the advance payments ultimately granted the appellant more than it had requested in its appeal, thus rendering the matter of cost reimbursement irrelevant and leading the appellate court to strike the case from the roll, while deeming the secondary claim about the credit amount inadmissible as the bankruptcy court should not rule on the substance of the underlying debt.

Parole chiave

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procedura di fallimento credito in esecuzione anticipo delle spese anticipo decisione d'esecuzione credito di rimborso

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

The appeal procedure was declared moot because the appellant obtained what she requested (making the cause procedurally obsolete).

art. 172 n. 3 LEF

Mentioned as the relevant ground for rejecting a bankruptcy application if the debt is entirely extinguished, although not directly applied in the final order which declared the appeal moot.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited to assess the possibility of a federal appeal, which serves as procedural information regarding remedies.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited as the threshold for appealability to the Federal Tribunal, relevant for procedural assessment.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2025.89 · Lugano 23 giugno 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause SO.2025.342/ 343/395 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze 31 marzo (le due prime) dalla

RE, B______

e 14 aprile 2025 (la terza) dalla

A__ A__ SA, W______

contro

CO, A______

giudicando sul reclamo del 5 giugno 2025 presentato dalla RE contro la decisione unica emessa il 23 maggio 2025 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetti esecutivi n. _____09 e _____39 emessi il 24 maggio e 13 giugno 2024 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzio­ne, la RE ha escusso la CO per l’incasso rispettivamen­te di fr. 8'268.55 e fr. 4'107.50 oltre agli accessori;

che con due domande del 31 marzo 2025, RE ha chiesto il fallimento dell’escussa e così ha fatto anche l’A__ A__ SA mediante domanda del 14 aprile 2025;

che il 1° aprile 2025 il Pretore aggiunto ha fissato agl’istanti un ter­mine per versare fr. 1'000.– per ognuna delle tre esecuzioni a titolo di anticipo per le spese della procedura di fallimento (giusta l’art. 169 cpv. 2 LEF);

che statuendo con decisione del 23 maggio 2025 il primo giudice ha accolto le tre istanze e pronunciato il fallimento della CO dal 26 maggio 2025 alle ore 10:00;

che contro la sentenza appena citata la RE è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 giugno 2025 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la riforma nel senso della trasmissione all’Ufficio dei fallimenti di uno solo dei due anticipi di fr 1'000.– da essa prestato e la rifusione dell’altro a suo favore, mentre in via subordinata ha postulato l’an­nullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’auto­rità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;

che con decisione del 16 giugno 2025, il Pretore aggiunto ha completato la sua decisione sulla scorta dell’art. 334 cpv. 1 CPC statuendo sulla questione delle spese processuali, la cui sorte per dimenticanza non era stata definita nel dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che ha posto a carico della massa fallimentare le spese processuali di fr. 100.– anticipate dagl’istanti in ognu­na delle tre cause e ordinato, al passaggio in giudicato della decisione, il trasferimento all’Ufficio dei fallimenti di fr. 1'000.– anticipati dagl’istanti a copertura delle spese della procedura di fallimento, e la restituzione del saldo di quegli anticipi alla RE in ragione di fr. 1'500.– e all’A__ A__ SA per fr. 500.–;

che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto dal mo­mento che RE ha ottenuto addirittura più di quanto chiedeva (la restituzione di fr. 1'000.–);

che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che la domanda principale accessoria della RE volta a far accertare che l’esecuzione n. _____09 verte su fr. 4'633.55 e non su fr. 1'190.45 come indicato nella sentenza impugnata è irricevibile, siccome il giudice del fallimento non deve e non può statuire sul­l’esistenza e la consistenza del credito posto in esecuzione dall’i­stante, verifica che eventualmente è stata effettuata nel corso del­l’esecuzione dal giudice del merito, ma deve limitarsi a controlla-re, se l’escusso l’ha eccepito, se il credito è stato nel frattempo *integralmente* estinto, ciò che costituirebbe un motivo di reiezione della domanda di fallimento (art. 172 n. 3 LEF);

che la questione è del resto senza interesse poiché con la conferma del fallimento RE dovrà in ogni caso insinuare i propri crediti nel fallimento e sarà l’Ufficio dei fallimenti, in via sommaria (art. 245 LEF), o il giudice, se verrà promossa un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF), a pronunciarsi in merito;

che non si pone problema di spese di giustizia e ripetibili di prima sede, poiché la reclamante non ha preso conclusioni al riguardo;

che stante la peculiarità del caso si prescinde dal riscuotere spese processuali in seconda sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'107.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è dichiarato senza oggetto.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–RE, Via G______ ___, B______; –CO, Viale M______ V______ __, A______.

Comunicazione a:

– Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

– Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).