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14.2025.88 • TRAC TI 14.2025.88 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled on Appeal Due to Pre-Ruling Payment

Numero d'incarto 14.2025.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt; the lower court granted the bankruptcy after the debtor admitted to liquidity issues at the hearing. The debtor appealed, presenting documentation showing that a substantial payment made *before* the bankruptcy ruling extinguished the creditor's claim, which, if the lower court had known, would have necessitated the rejection of the bankruptcy petition. The appellate court reasoned that under relevant law, new evidence proving the debt's prior extinction requires the annulment of the bankruptcy, thus upholding the appeal and reversing the initial bankruptcy declaration, while holding the debtor responsible for the ensuing legal costs due to the late payment that necessitated the procedure.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Annulled on Appeal Due to Pre-Ruling Payment: The debtor appealed, presenting documentation showing that a substantial payment made *before* the bankruptcy ruling extinguished the creditor's claim, which, if the lower court had known, would have necessitated the rejection of the bankruptcy petition. The appellate court reasoned that under relevant law, new evidence proving the debt's prior extinction requires the annulment of the bankruptcy, thus upholding the appeal and reversing the initial bankruptcy declaration, while holding the debtor responsible for the ensuing legal costs due to the late payment that necessitated the procedure.

Parole chiave

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domanda di fallimento estinzione del debito annullamento del contratto spese di mora revoca del fallimento esecuzione in via di fallimento Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

The appeal (reclamo) was granted based on this provision, which allows the annulment of the bankruptcy decision.

art. 172 n. 3 LEF

The court applied this provision as the substantive ground for annulling the bankruptcy due to the extinction of the debt prior to the decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This provision was cited to justify placing the costs of the current decision on the appellant due to their belated payment causing the judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF for calculating the judicial fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 52 lett. a OTLEF for calculating the judicial fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2025.88 · Lugano 17 giugno 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2025.86 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 gennaio 2025 dalla

CO, W______ contro

RE, B______

giudicando sul reclamo del 5 giugno 2025 presentato dalla RE contro la decisione emessa il 4 giugno 2025 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. _____30 della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 20 gennaio 2025 la CO ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE per il mancato pagamento di fr. 4'187.65 oltre ad accessori.

B. All’udienza di discussione del 2 giugno 2025 è comparsa solo la convenuta, che ha dichiarato di non essere in grado di pagare l’in­­tero importo dovuto a causa di problemi di liquidità.

C. Statuendo con decisione del 4 giugno 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE dal giorno successivo alle ore 09:00, rinunciato a prelevare una tassa di giustizia e ordinato il riversamento del­l’anticipo di fr. 1'000.– all’Ufficio dei fallimenti.

D. Contro la sentenza appena citata la RE è insorta a questa Camera con un recla­mo del 5 giugno 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effet­to sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo.

Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla reclamante il 5 giugno 2025, il termine d’impugna­zione è scaduto domenica 15 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 16 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 5 giugno 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto dell’Ufficio d’esecuzione del 5 giugno 2025, da cui risulta che i fr. 12'490.80 versati dalla stessa il 30 maggio 2025, prima della pronuncia del fallimento (del 5 giugno), bastano in particolare a estinguere il credito fatto valere dall’istante, per cui se il Pretore aggiunto ne fosse stato informato, avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF), motivo per cui il reclamo dev’essere accolto (art. 174 cpv. 1 LEF) a prescindere dall’esame della solvibilità della reclamante giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF (tanto più che l’istante ha ritirato la domanda di fallimento il 10 giugno 2025).

3. La tassa di giustizia per la presente decisione (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 4 giugno 2025 dal­la Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE è annullata.

2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE.

III. Notificazione a:

–RE,

Via A______ R______ _, B______; –CO, R______ __, W______; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).