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14.2025.85 • TRAC TI 14.2025.85 Generato dall'IA

Creditor's Multiple Simultaneous Bankruptcy Filings

Numero d'incarto 14.2025.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor filed three separate applications to declare a debtor bankrupt due to unpaid debts, resulting in the lower court issuing three simultaneous bankruptcy decisions, which the creditor appealed, arguing this violated the principle of the unity of bankruptcy proceedings. The appellate court agreed that issuing multiple concurrent bankruptcy decisions was improper under the law, although it noted that the practical impact was minimal as only one liquidation procedure was initiated; however, the court partially upheld the appeal by reforming the two later decisions to waive the procedural costs (€200 each) and order the return of the excessive bankruptcy cost advances (€1,000 each) made for those subsequent identical filings, finding the combined charges disproportionate to the actual work performed and the total debt involved.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Modo di trattare diverse istanze volte alla pronuncia del fallimento dello stesso soggetto giuridico. Tasse e anticipo delle spese della liquidazione fallimentare

Parole chiave

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procedura di fallimento termine processuale perentorio accollo delle spese procedurali diritto processuale unità della procedura responsabilità solidale

Disposizioni normative citate

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Art. 174 cpv. 1 LEF
Cited in the reasoning (par. 1.1) as the basis for the appeal remedy against a final decision in bankruptcy matters.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 142 cpv. 3 CPC
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1 il 22 maggio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 1° giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 2 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC).
Art. 55 LEF
Si giustifica così, per necessità funzionale – unicità della decisione di fallimento (art. 55 LEF) – oltre che per economia di procedura, di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art.
Art. 125 lett. c CPC
Cited in the reasoning (par. 1.2 and 2.2) to justify the joining of the three procedures into a single ruling.
Art. 206 cpv. 1 LEF
La reclamante lamenta una violazione del principio dell’unità del fallimento, che fonda sull’art. 206 cpv. 1 LEF, ritenendo che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto emanare una sola decisione di fallimento e sospendere le altre due cause pendenti in attesa del passaggio in giudicato della decisione.
Art. 174 cpv. 3 LEF
dal giu­dice adito con un reclamo (art. 174 cpv. 3 LEF e 325 CPC; Strub, op.
Art. 169 cpv. 2 LEF
Cited in the reasoning section regarding the assessment of excessive advance payments for bankruptcy expenses, which influenced the partial acceptance of the appeal regarding these expenses.

Giurisprudenza citata

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DTF 53 III 156
98 CPC), a meno che abbiano pre-sentato un’istanza comune (DTF 53 III 156; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 169 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning section regarding the assessment of excessive advance payments for bankruptcy expenses, which influenced the partial acceptance of the appeal regarding these expenses.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section to determine the appropriate judicial fee when modifying the lower court's decision on costs.

art. 169 LEF

Cited in the reasoning section regarding the creditor's responsibility for bankruptcy expenses and the court's power to demand a convenient advance payment.

art. 106 cpv. 3 nCPC

Cited by analogy in the reasoning concerning the non-imposition of joint and several liability for separate claimants regarding advance payments.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the remedies section, indicating the deadline for an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited in the remedies section, specifying the possibility of filing an appeal in civil matters with the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the remedies section, stating that the appeal deadline is suspended during judicial holidays.

art. 150 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning (par. 1.1) to calculate the appeal deadline, causing the deadline to shift to Monday, June 2nd.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning (par. 1.1) regarding the deadline for appealing decisions issued in summary proceedings.

art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning (par. 1.1) as the basis for the appeal remedy against a final decision in bankruptcy matters.

art. 319 lett. a CPC

Cited in the reasoning (par. 1) as the basis for the appeal remedy against a final decision in bankruptcy matters.

art. 309 lett. b n. 7 CPC

Cited in the reasoning (par. 1) to establish that the challenged decision is a final decision in bankruptcy matters.

art. 125 lett. c CPC

Cited in the reasoning (par. 1.2 and 2.2) to justify the joining of the three procedures into a single ruling.

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Testo completo

Incarto n. 14.2025.85 · Lugano 18 giugno 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere: · Cortese

statuendo nelle cause SO.2025.305, SO.2025.336 e SO.2025.361 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promosse con istanze 8, 14 e 22 aprile 2025 dalla

AP1, B______ contro

AO1, C______

giudicando sul reclamo del 2 giugno 2025 presentato dalla AP1 contro le tre decisioni emesse il 21 maggio 2025 dal Pretore aggiun­to;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito delle esecuzioni n. _____64, _____32 e ____26 iniziate il 7, 28 ottobre e 28 novembre 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’8, il 14 e il 22 aprile 2025 la AP1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della AO1 per il mancato pagamento rispettivamente di fr. 3'832.80, fr. 4'376.95 e fr. 3'279.60, oltre a interessi e spese.

B. All’unica udienza di discussione del 21 maggio 2025, durata dalle ore 11:15 alle 11:20, è comparso unicamente un rappresentante della convenuta, che ha dichiarato che la stessa non era in grado di far fronte al pagamento delle pretese dell’istante.

C. Statuendo con tre decisioni separate del 21 maggio 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato tre volte il fallimento della AO1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare, per ogni causa, la tassa di giustizia di fr. 200.– e ordinando la trasmissione all’Ufficio dei fallimenti dei tre acconti di fr. 1'000.– a copertura delle spese fallimentari.

D. Contro le sentenze appena citate la AP1 è insorta a

questa Camera con un reclamo unico del 2 giugno 2025 per ottenere, previo conferimento dell’ef­fetto sospensivo, in via

principale l’annullamento delle due decisioni relative alle istanze più recenti in attesa del passaggio in giudicato di quella relativa alla prima istanza, e in via subordinata la riforma delle due decisioni relative alle istanze più recenti nel sen­so della rinuncia a prelevare spese processuali (di fr. 200.– ognu­na) e della restituzione degli anticipi delle spese fallimentari (di fr. 1'000.– in ogni causa). Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, non avendo la stessa un interesse personale al suo esito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1 il 22 maggio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 1° giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 2 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 Il reclamo in esame verte su tre sentenze separate, che vertono però sullo stesso oggetto (il fallimento della convenuta) e riguardano le medesime parti. Si giustifica così, per necessità funzionale – unicità della decisione di fallimento (art. 55 LEF) – oltre che per economia di procedura, di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2. La reclamante lamenta una violazione del principio dell’unità del fallimento, che fonda sull’art. 206 cpv. 1 LEF, ritenendo che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto emanare una sola decisione di fallimento e sospendere le altre due cause pendenti in attesa del passaggio in giudicato della decisione.

2.1 Il

diritto del fallimento svizzero è fondato sul principio dell’unità del fallimento (art. 55 LEF), non solo dal profilo geografico, come potrebbe lasciar intendere la norma citata, ma anche dal profilo materiale, le

esecuzioni in corso e le domande di fallimento successive diventando senza oggetto con l’apertura del fallimento (art. 206

cpv. 1 LEF; Strub in: Kurzkommentar, SchKG, 3ª ed. 2025, n. 1 ad art. 55 LEF Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 55 LEF). Un secondo fallimento può es­sere decretato solo se il primo è stato revocato o sospeso

dal giu­dice adito con un reclamo (art. 174 cpv. 3 LEF e 325 CPC; Strub, op. cit., n. 2 ad art. 55; Schmid in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 55 LEF; Schüpbach, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 55).

2.2 Il Pretore aggiunto non poteva pertanto validamente decretare tre fallimenti contro lo stesso soggetto giuridico pur simultaneamente. Aveva sostanzialmente due modi di trattare le tre domande di fallimento. Il primo, come suggerito dalla reclamante, era di emanare una sola decisione sulla prima istanza (in ordine di tempo), ciò che avrebbe reso senza oggetto le due istanze successive,

fatti salvi l’eventuale annullamento, revoca o sospensione della decisione di fallimento. Il secondo modo era di congiungere le tre cause (art. 125 lett. c CPC) e di emettere una sola decisione. Dal punto di vista pratico, della celerità e dei costi processuali, la seconda opzione appare preferibile, poiché evita al giudice, se il debitore ottiene la sospensione o la revoca del fallimento, di dover statuire sul­l’istanza successiva (e, se del caso, così via per eventuali altre istan­ze posteriori), e non lo costringe, al momento in cui il fallimento diventa definitivo, a decretare formalmente lo stralcio delle istanze successive non ancora trattate (con i relativi costi).

2.3 Nel caso in esame, tuttavia, annullare le due decisioni impugnate relative alle istanze più recenti, come richiesto dalla reclamante, risulta inopportuno (specie a livello informativo) e anche inutile, siccome l’Ufficio dei fallimenti ha aperto ovviamente una sola procedura di liquidazione e disposto con provvedimenti del 23 maggio 2025 di non dare seguito alle due decisioni riferite alle istanze più recenti, mentre la pubblicazione dell’Ufficio del registro di commercio menziona una sola decisione. Gli (unici) svantaggi finanziari lamentati dalla reclamante possono d’altronde essere elimi-nati senza necessità di annullare due delle tre decisioni (sotto consid. 3).

3. La reclamante si duole inoltre del carattere eccessivo (ossia non *“conveniente”* secondo l’art. 169 cpv. 2 LEF) delle anticipazioni di fr. 3'000.– complessivi richiestele, trasmessi all’Ufficio dei fallimenti a copertura delle spese fallimentari, facendone notare la sproporzione rispetto alla somma totale di fr. 11'489.35 posta in esecuzione. Rileva pure che le spese processuali totali (di fr. 600.–) superano il massimo della tariffa, di fr. 200.–, stabilita dall’art. 52 lett. a OTLEF nei casi non litigiosi.

3.1 Anche se non l’ha ordinato formalmente, all’atto pratico il primo giudice ha congiunto le tre cause allo stadio istruttorio, tenendo una sola udienza di cinque minuti per tutte e tre. Era quindi eccessivo prelevare per ogni causa la

tassa massima (di fr. 200.–) prevista dalla tariffa nei casi non litigiosi (52 lett. a OTLEF), ovvero nei casi in cui il

convenuto non si presenta all’udienza (sentenza della CEF 14.2015.13 del 30 gennaio 2015 consid. 3), ma anche in quelli in cui non si oppone all’istanza, come risulta essere stato il caso della AO1 secondo il verbale d’udienza (il suo rappresentante essendosi limitato a dichiarare che la società *“non è in grado di far fronte al pagamento”*). Tenuto conto del dispendio di tempo esiguo occasionato dal trattamento delle tre istanze e del­l’inutilità delle spese connesse a tre richieste di anticipazione delle spese di fallimento, di tre citazioni alla stessa udienza (alla stessa ora), e di tre decisioni invece di una (sopra consid. 2.2), il prelevamento della tassa massima di fr. 200.– appare sufficiente, sicché le altre due tasse di fr. 200.– vanno annullate e le somme re­stituite alla reclamante.

3.2 Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi o alla pubblicazione e convocazione dei creditori comprese. Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime (art. 169 LEF). Essendo la liquidazione fallimentare una sola (cfr. sopra consid. 2.1), il giudice non può esigere da ogni istante di anticipare le intere spese presumibili secondo l’art. 169 cpv. 1 LEF. Le può tutt’al più ripartire tra più istanti distinti, da considerare alla pari di litisconsorti facoltativi, cui dal 1° gennaio 2025 non si può imporre il vincolo di solidarietà (cfr. art. 106 cpv. 3 nCPC per analogia; Hofmann/Baeckert in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 21 ad art. 98 CPC), a meno che abbiano pre-sentato un’istanza comune (DTF 53 III 156; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 9 ad art. 169 LEF). Nel caso concreto, siccome non si evincono dagli atti motivi per pensare che le spese in questione superino fr. 1'000.–, occorre ordinare la restituzione alla reclamante degli altri due anticipi di fr. 1'000.– ognu­no.

4. Stante la peculiarità della fattispecie, si prescinde dal riscuotere spese processuali per il presente giudizio e dall’assegnare indennità, peraltro non richieste dalla reclamante.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n.

3 di ognuna delle decisioni pronunciate il 21 maggio 2025 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nelle cause SO.2025.336 e SO.2025.361 è così riformato:

3. Non si riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 200.– versato dal­l’istante le è restituito, così come l’anticipo di fr. 1'000.– versato quale anticipazione delle spese fallimentari.

2. Non si riscuotono spese processuali per il presente giudizio. L’anticipo di fr. 150.– versato dalla reclamante le è restituito.

3. Notificazione a:

–AP1,

S______ g______, Via G______ ___, B______; –AO1, Via V______ __, C______; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).