Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2025.81 • TRAC TI 14.2025.81 Generato dall'IA

Creditor Confirmation Reverses Bankruptcy Declaration

Numero d'incarto 14.2025.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's decision declaring bankruptcy, arguing that the debt that formed the basis for the declaration had been fully settled prior to the bankruptcy ruling. The appellate court reviewed the timely appeal and, considering new evidence presented—a written confirmation from the creditor and system records showing the execution had been cancelled on the date of payment—found that the bankruptcy should have been denied under the relevant statute because the executed credit was extinguished before the lower court's decision. Consequently, the appellate court upheld the appeal, annulled the declaration of bankruptcy, and assigned the court costs to the debtor due to their late payment that necessitated the legal proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF; Creditor Confirmation Reverses Bankruptcy Declaration: The appellate court reviewed the timely appeal and, considering new evidence presented—a written confirmation from the creditor and system records showing the execution had been cancelled on the date of payment—found that the bankruptcy should have been denied under the relevant statute because the executed credit was extinguished before the lower court's decision. Consequently, the appellate court upheld the appeal, annulled the declaration of bankruptcy, and assigned the court costs to the debtor due to their late payment that necessitated the legal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di mora procedura di fallimento opposizione tardiva quietanza di saldo debito revisione di una decisione annullamento della dichiarazione di fallimento Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 174 cpv. 1 LEF

Used to justify the acceptance of the appeal (reclamo) which leads to the annulment of the bankruptcy.

Art. 172 n. 3 LEF

Substantive ground referenced for annulling the bankruptcy because the debt was extinguished prior to the ruling.

Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Legal basis cited for imposing court costs on the appellant due to the necessity of judicial proceedings caused by late payment.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]

Cited in relation to the calculation and imposition of the judicial fee (tassa di giustizia).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2025.81 · Lugano 30 giugno 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2025.339 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 17 marzo 2025 dalla

AP1, B______ contro

AO1, B______

giudicando sul reclamo del 28 maggio 2025 presentato dalla AO1 contro la decisione emessa il 22 maggio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. _______ della sede di Bellinzona del­l’Ufficio d’esecuzione, il 17 marzo 2025 la AP1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bel­linzona di decretare il fallimento della AO1 per il mancato pagamento di fr. 3'755.65 oltre a interessi e spese.

B. Entro il termine impartito, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo

con decisione del 22 maggio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AO1 dal giorno successivo alle ore 09:00 senza

prelevare spese processuali, ma ha ordinato il riversamento all’Ufficio dei fallimenti dell’anticipo fr. 1'000.– versato dall’istante a garanzia delle spese di liquidazione del fallimento.

D. Contro la sentenza appena citata la AO1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 maggio 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 30 maggio 2025 il giudice delegato della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interes­se alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla AO1 il 23 maggio 2025, il termine d’im­pugnazione è scaduto lunedì 2 giugno. Presentato già il 28 maggio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto uno scritto dell’istante del 26 marzo 2025 che conferma l’integrale pagamento del credito posto in esecuzione e un estratto del programma di gestione delle esecuzioni (THEMIS) dal quale risulta l’annullamento della procedura esecutiva lo stesso 26 marzo, ovvero prima della pronuncia del fallimento, per cui se tale circostanza fosse stata comunicata per tempo, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il reclamo va pertanto accolto (art. 174 cpv. 1 LEF) senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo al termine di pagamento indicato nella comminatoria di fallimento, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 maggio 2025 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della AO1 è annullata.

2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AO1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della AO1.

III. Notificazione a:

–________ ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).