Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2025.8 • TRAC TI 14.2025.8 Generato dall'IA

Debtor Identification Error in Debt Enforcement Appeal

Numero d'incarto 14.2025.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a debt enforcement proceeding where a creditor sought provisional rejection of an objection to an execution order, the lower court mistakenly ruled against the debtor's spouse instead of the debtor, prompting the debtor to appeal. The appellate court found that the initial decision was void due to this manifest error in identifying the defendant, as the entire procedural file correctly named the debtor, leading the court to uphold the appeal, annul the decision, and remand the case to the lower court for a new ruling against the correct party, determining that no court fees or indemnities would be charged or awarded due to the error being attributable solely to the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 107 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF, Art. 116 LTF; Debtor Identification Error in Debt Enforcement Appeal: The appellate court found that the initial decision was void due to this manifest error in identifying the defendant, as the entire procedural file correctly named the debtor, leading the court to uphold the appeal, annul the decision, and remand the case to the lower court for a new ruling against the correct party, determining that no court fees or indemnities would be charged or awarded due to the error being attributable solely to the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo termine processuale perentorio autorizzazione all’esecuzione spese legali danno ai creditori revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 107 cpv. 2 CPC

Cited implicitly in the reasoning for dispensing with costs based on equity, which justifies the procedural ruling in the dispositive.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited when assessing the inapplicability of a federal appeal due to the value in dispute.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited when discussing the remedies available before the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the deadline for filing an appeal.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the type of appeal possible to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the prerequisite of 'fundamental importance' for an appeal.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2025.8 · Lugano 14 febbraio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.813 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 28 giugno 2024 dalla

CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________) contro

PI 1,

giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 4'182.87 oltre a interessi e spese;

che avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del

28 giugno 2024 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;

che statuendo con decisione del 14 gennaio 2025 diretta inspiegabilmente contro la moglie del convenuto, RE 1, il Giudice di pace ha accolto l’istan­­za

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’ indennità di fr. 200.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un recla­mo del 20 gennaio 2025 per ottenerne l’annullamento e la sospensione immediata fino all’emanazione

della decisione sul reclamo;

che nelle osservazioni 14 febbraio 2025 l’istante rileva di avere sempre indicato correttamente il nome della controparte e che l’in­dicazione errata sulla decisione impugnata è il frutto di un errore di battitura o di un refuso da un incarto precedente, che in ogni caso non le è imputabile, sicché conclude alla retrocessione del­l’incarto alla Giudicatura di pace per l’emissione di una nuova decisione rettificata per quanto attiene alla designazione del convenuto, protestate tasse, spese e ripetibili;

che l’indicazione della reclamante nella sentenza impugnata qua­le parte convenuta è un manifesto errore del Giudice di pace, siccome sia il precetto esecutivo, sia l’istanza sia pure le osservazio­ni del 27 agosto 2024 menzionano tutti il nome del marito;

che la decisione va pertanto annullata e l’incarto retrocesso al pri­mo giudice per nuovo giudizio emesso contro il vero convenuto;

che che la necessità del rinvio della causa al primo giudice essen­do dovuta a un suo manifesto errore *(“Justizpanne”)*

non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in

questa sede, men­tre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato, il Giudice di pace potendo prelevare, con la nuova decisione, solo le spese in relazione con la procedura di rinvio;

che ripetibili non possono essere poste a carico né della controparte, che non ha colpa nell’irregolarità alla base dell’annullamento della decisione impugnata e ha sostanzialmente aderito al recla­mo, né dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del

15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio);

che con l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di sospensione della procedura diventa senza oggetto;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'182.87, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa __________ è annullata e la causa gli è retrocessa per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– (con le osservazioni dell’istante del 14 febbraio 2025); – PI 1 __________; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).