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14.2025.49 • TRAC TI 14.2025.49 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Declaration Due to Extinguished Debt

Numero d'incarto 14.2025.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor requested the bankruptcy of a debtor for an outstanding debt of approximately 3,700, which the lower court granted after the debtor failed to appear at the hearing. The debtor successfully appealed this decision, submitting evidence showing they had made a significant payment in early February, prior to the bankruptcy ruling, which, by their intended allocation, extinguished the specific debt leading to the bankruptcy declaration, even if the execution office had provisionally allocated the funds differently among multiple outstanding executions; therefore, the appellate court overturned the bankruptcy declaration because the claim was extinguished before the declaration was issued, while still holding the debtor responsible for judicial and enforcement costs due to their late payment of the original debt.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 255 lett. a CPC, Art. 17 LEF; Appeal Against Bankruptcy Declaration Due to Extinguished Debt: The debtor successfully appealed this decision, submitting evidence showing they had made a significant payment in early February, prior to the bankruptcy ruling, which, by their intended allocation, extinguished the specific debt leading to the bankruptcy declaration, even if the execution office had provisionally allocated the funds differently among multiple outstanding executions; therefore, the appellate court overturned the bankruptcy declaration because the claim was extinguished before the declaration was issued, while still holding the debtor responsible for judicial and enforcement costs due to their late payment of the original debt.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento domanda d'esecuzione imputazione dei pagamenti spese di mora assemblea dei creditori annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

Substantive ground used to justify the annulment of the bankruptcy declaration because the debt was extinguished before the decision.

art. 174 cpv. 1 LEF

Procedural basis cited in the reasoning section for the timeliness of the appeal, although not explicitly in the dispositive, it underpins the review of the decision.

art. 319 lett. a CPC

Cited as the procedural rule allowing the appeal to the Execution and Bankruptcy Chamber.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning section regarding the imposition of court costs due to the late payment that necessitated judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited as a basis for calculating the court fee imposed on the appellant in the reasoning section preceding the final orders.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as a basis for calculating the court fee imposed on the appellant in the reasoning section preceding the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 14.2025.49 · Lugano 1° aprile 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2025.446 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 gennaio 2025 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 12 marzo 2025 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 marzo 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________1 della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 22 gennaio 2025 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'702.95 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione dell’11 marzo 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione dell’11 marzo 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 marzo 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione ancora prima della pronuncia contestata. In medesima data il Presidente della scrivente Camera ha accordato l’effetto sospensivo richiesto con l’impugnazione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che, formalmente, la no­tifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 marzo 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 23 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato *brevi manu* già il 12 marzo 2025, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

2.1 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la __________ (doc. E), da cui si evince ch’essa ha versato all’Ufficio d’esecuzione fr. 7'650.45 già il 6 febbraio 2025, ovvero prima della pronuncia del fallimento. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’Ufficio ha ripartito la som­-ma tra sei esecuzioni in modo tale che ne ha estinto integralmente cinque, due della stessa istante (n. __________5 e __________) e tre della PI 1 (n. __________, __________ e __________), ma solo parzialmente (limitatamente a fr. 248.25) quel­la (n. __________1) che ha portato al fallimento (stato di ripartizione del 7 febbraio 2025).

2.1.1 La decisione d’imputazione dei pagamenti parziali ricevuti direttamente dall’ufficio d’esecuzione costituisce un provvedimento impu­gnabile ai sensi dell’art. 17 LEF (sentenza della CEF 15.2003.198 del

30 dicembre 2003 consid. 2.2), che vincola le parti se non è contestata tempestivamente. Nella fattispecie, tuttavia, l’UE ha no­tificato alla reclamante lo stato di ripartizione del 7 febbraio 2025 per posta semplice, sicché non è possibile dimostrare che l’atto le sia pervenuto né pertanto opporgliene gli effetti. Nel reclamo la RE 1 ha chiarito di aver voluto estinguere le tre esecuzioni dell’istante giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (n. __________1 all’origine del fallimento, __________5 e __________85).

2.1.2 Ci si potrebbe chiedere se, a fronte di diverse comminatorie emes­se a favore dell’istante, l’UE non avrebbe dovuto presumere che la reclamante intendeva estinguere in via prioritaria le relative esecuzioni, che ne minacciavano l’esistenza, e semmai interpellarla per sincerarsi delle sue intenzioni. La questione può tuttavia rimanere indecisa. Infatti, la reclamante ha pagato il 26 marzo 2025 all’UE fr. 9'318.30,

che hanno permesso di estinguere l’esecuzio­­ne n. __________1 all’origine del fallimento, oltre a tre altre, inclusa la n. __________85. L’estinzione va però considerata

avvenuta già il 6 febbraio 2025, secondo la volontà non espressa dalla reclamante, il pagamento del 26 marzo 2025 evitando di dover modificare lo sta­to di ripartizione del 7 febbraio 2025 e aprire al riguardo una procedura di ricorso nel senso dell’art. 17 LEF.

2.2 Ciò posto, se fosse stato informato del pagamento del 6 febbraio 2025 e della volontà della convenuta d’imputarne una parte a sal­do del credito posto in esecuzione dall’istante, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento va di conseguenza annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di venti giorni indicato nella comminatoria di fallimento notificatale già l’11 novembre 2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudizia-ria (cfr. art.

107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si asse-gnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazio­ni al reclamo.

La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 marzo 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare co­me di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).