Creditor Bankruptcy Reversed Due to Extinguished Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor over an unpaid debt, resulting in a declaration of bankruptcy by the lower court despite the debtor's subsequent claim of payment. The appellate court accepted the debtor's timely appeal, finding documentation proving that the debt, which formed the basis for the bankruptcy petition, had been extinguished by payment prior to the initial bankruptcy ruling, thus necessitating the annulment of the bankruptcy declaration under the relevant statute concerning the extinguishment of the executed claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Reversed Due to Extinguished Debt: The appellate court accepted the debtor's timely appeal, finding documentation proving that the debt, which formed the basis for the bankruptcy petition, had been extinguished by payment prior to the initial bankruptcy ruling, thus necessitating the annulment of the bankruptcy declaration under the relevant statute concerning the extinguishment of the executed claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe petition was accepted because the debt was extinguished before the bankruptcy declaration, as required by this provision.
This provision was cited to justify placing court costs on the appellant due to the necessity of judicial proceedings caused by their late payment.
Testo completo
Incarto n. 14.2025.46 · Lugano 26 marzo 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.1154 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 14 ottobre 2024 dalla società
CO 1 (GR) (rappresentata dal presidente del CdA, RA 3, __________) contro
RE 1 (rappresentata dall’amministratore unico RA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 4 marzo 2025 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2025 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 14 ottobre 2024 la società CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 969.30 oltre ad accessori.
B. All’udienza di discussione del 27 febbraio 2025 è comparso solo l’istante.
C. Statuendo con decisione del 27 febbraio 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 marzo 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Il 7 marzo 2025 il vicepresidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’amministratore unico della RE 1 il 4 marzo 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 14 marzo. Presentato già il 5 marzo 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un conteggio rilasciato il 27 febbraio 2025 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, da cui si evince che il credito vantato dall’istante è estinto, ovvero già prima della pronuncia del fallimento (del 28 febbraio 2025). Di conseguenza, se tale circostanza le fosse stata comu-nicata tempestivamente, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento va dunque annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art.
174 cpv. 2 LEF.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 febbraio 2025 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 110.–, è versata alla società CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
–
; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).