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14.2025.44 • TRAC TI 14.2025.44 Generato dall'IA

Attachment Order Challenge Inadmissible Due to Improper Appeal Procedure

Numero d'incarto 14.2025.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The Appellate Court of Execution and Bankruptcy reviewed a claim filed by four respondents challenging a lower court's decision to grant an attachment order against a property to secure a debt owed to the claimant, based on the debtors' foreign domicile and the credit's connection to Switzerland. The court found the claim inadmissible because the proper legal remedy against a seizure order is an opposition under the relevant execution law, not the appeal procedure utilized by the respondents; however, it noted that any challenges directed at the execution report itself would be addressed alongside a separate appeal concerning the subsequent executive order, and exceptionally waived court costs.

Regesto Legislator

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Art. 14 CEDU, Art. 278 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Attachment Order Challenge Inadmissible Due to Improper Appeal Procedure: The court found the claim inadmissible because the proper legal remedy against a seizure order is an opposition under the relevant execution law, not the appeal procedure utilized by the respondents; however, it noted that any challenges directed at the execution report itself would be addressed alongside a separate appeal concerning the subsequent executive order, and exceptionally waived court costs.

Parole chiave

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esecuzione del sequestro credito nel fallimento ordine del pignoramento sequestro di beni diritto estero azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 278 LEF

Cited implicitly in the reasoning that stated only an opposition under Art. 278 LEF is possible against the decision granting the seizure, which justifies the finding that the appeal (reclamo) is inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

Mentioned as the general rule for imposing costs, which the court decided not to apply exceptionally in this case.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision governs court costs, and the court decided not to collect costs in the dispositive.

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Testo completo

CO 1 Incarto n. 14.2025.44 · Lugano 24 marzo 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2025.11 (decreto di sequestro) della Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 5 febbraio 2025 da

CO 1 (patrocinato dall’avv. PR 1, __________) contro

RE 1, DE-__________ RE 2, DE-__________ RE 3, DE-__________ RE 4, DE-__________

giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2025 presentato da RE 1, RE 2, RE

3 e RE 4 contro la decisione emessa il 10 febbraio 2025 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che statuendo con decisione del 10 febbraio 2025, il Giudice di pace del Circolo di Gambarogno ha accolto l’istanza presentata il 5 febbraio 2025 da CO 1 e ha decretato nei confronti di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 il sequestro del fondo n. __________ RFD __________ a concorrenza del credito di fr. 4'000.– van­tato dall’istante per ripetibili di fr. 3'000.– assegnategli dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 23 ottobre 2024 e di fr. 1'000.– accordategli dal Consiglio di Stato mediante decisio­-ne del 2 agosto 2024, indicando quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio dei debitori all’estero e legame sufficiente del credito con la Svizzera) e ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 260.–;

che l’11 febbraio 2025 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto all’esecuzione del sequestro e allestito il relativo verbale (n. __________);

che contro il decreto di sequestro RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 sono insorti a questa Camera con un “reclamo” *(“Beschwer­de”)* del 26 febbraio 2025 per ottenerne la revoca, la cancellazione dell’iscrizione nel registro delle esecuzioni, l’annullamento della restrizione della facoltà di disporre del fondo sequestrato annotata nel registro fondiario e il conferimento dell’effetto sospensivo;

che non è chiaro se il “reclamo” *(“Beschwerde”)* è un reclamo nel senso degli art. 319 segg. del Codice

di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272) contro il decreto di sequestro emesso dal Giudice di pace oppure

(disgiuntivamente o inclusivamente) un ricorso *(“Beschwerde”)* giusta l’art. 17 della Legge federale sulla ese­cuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) contro l’esecuzione del sequestro cui ha proceduto l’UE, e singolarmente contro il verbale di sequestro;

che quasi tutte le censure formulate dai reclamanti riguardano il decreto di sequestro (inesigibilità del credito del sequestrante, carattere ingiustificato delle tasse e interessi di mora indicati alla vo­ce “credito”, difetto di legittimazione passiva di RE 2 e RE 4, assenza di

una decisione giudiziaria esecutiva, appartenenza del fondo sequestro anche a terzi, limitazione inammissibile del se­questro

a un singolo attivo appartenente alla comunione ereditaria indivisa formata dai quattro reclamanti, incompetenza *ratione valoris* del Giudice di pace, invio del decreto di sequestro per posta senza traduzione in lingua tedesca in violazione delle regole della CLA65, violazione dei diritti di difesa dell’art.

6 n. 1 e n. 3 lett. b CEDU e del divieto di discriminazione dell’art. 14 CEDU, mancan­za di una causa di sequestro);

che, correttamente, i reclamanti hanno presentato le medesime censure alla Giudicatura di pace del circolo di Gambarogno mediante opposizione al decreto di sequestro (art. 278 LEF);

che contro la decisione che accoglie l’istanza di sequestro è possibile solo

un’opposizione (art. 278 LEF), ad esclusione di un re-clamo ai sensi degli art. 319 segg. CPC (sentenze del Tribunale

federale 5A_200/2013 del 17 luglio 2013 consid. 1.3 e della Came­ra esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) 15.2012.90 del 28 settembre 2012 consid. 1; Meier-Dieterle in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 278 LEF);

che nella misura in cui è diretto contro il decreto di sequestro, il “reclamo” è pertanto irricevibile;

che le (poche) censure dirette contro il verbale

di sequestro (esten­sione eccessiva del sequestro, invio del verbale di sequestro per posta senza traduzione in lingua tedesca

in violazione delle regole della CLA65) verrano trattate insieme a quelle sollevate dai reclamanti nel ricorso presentato il 14 marzo 2025 contro il precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro notificato loro il 6 marzo 2025 (inc. 15.2025.34);

che, viste le peculiarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a pre­levare spese processuali, che andrebbero poste a carico dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 175'462.–, pari al valore di stima

del fondo sequestrato (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2), supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– – .

Comunicazione al Giudice di pace del Circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art.

72 cpv. 2 lett. a LTF) al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).