Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2025.24 • TRAC TI 14.2025.24 Generato dall'IA

Debtor Successfully Appeals Bankruptcy After Proving Debt Extinction and Plausible Solvency

Numero d'incarto 14.2025.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor appealed a lower court's bankruptcy declaration, claiming they had subsequently paid the debt that formed the basis of the execution proceedings. The appellate court ruled that the appeal was timely and found that the debtor satisfied the statutory requirement of proving the extinction of the debt by submitting evidence of a payment sufficient to cover the original claim and other pending executions. Crucially, the court determined the debtor also met the indispensable requirement of making their solvency plausible by demonstrating that the payment settled all their known outstanding debts, thus concluding that their financial viability was more probable than their insolvency, leading to the annulment of the bankruptcy order.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Deposito dopo la pronuncia sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di un importo sufficiente a estinguere il credito dell’istante e le altre esecuzioni

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento pagamento dell'emolumento solvibilità finanziaria opposizione tardiva procedura di annullamento remissione del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 cpv. 2 LEF

This article provides the substantive grounds for annulling the bankruptcy declaration, which the court applied in order I.1.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule was cited in the reasoning for justifying the allocation of costs in the first instance (paragraph 3).

art. 52 lett. a OTLEF

This article was cited regarding the calculation of the judicial fee imposed on the appellant in the first instance (paragraph 3).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This article was cited regarding the calculation of the judicial fee imposed on the appellant in the first instance (paragraph 3).

art. 100 cpv. 1 LTF

This article sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the decision (Section II).

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

This article determines the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal (Section II).

art. 46 cpv. 1 LTF

This article states that the appeal period is suspended during judicial holidays (Section II).

art. 64 LTF

While the general rules for legal aid are mentioned in the context of the appeal mechanism, no specific order (I, II, or III) explicitly orders the granting or denial of legal aid based on Art. 64 LTF; however, the reasoning mentions the procedural possibility (implied by Art. 90 LTF, which is not listed).

Art. 66 LTF

While costs are imposed (I.2, I.3, II), the specific dispositional order does not cite Art. 66 LTF, but instead cites cantonal rules for cost allocation (paragraph 3).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2025.24 · Lugano 17 febbraio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.1088 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° ottobre 2024 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2025 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 gennaio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 1° ottobre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 11'517.55 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 20 gennaio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 28 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 5 febbraio 2025 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 3 febbraio 2025, il termine d’im­pugnazione è scaduto giovedì 13 febbraio. Presentato già il 3 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’al­tro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre

semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Si­moni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 29 gennaio 2025 (alle ore 14:33) dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 30'000.–, sufficienti a estinguere il credito dell’istante, di poco meno di fr. 12'000.– in quella data, per cui il presupposto di cui all’art.

174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto (5:33 ore) dopo la pronuncia del fallimento – il saldo del versamento di fr. 30'000.– dopo il soddisfacimento del credito dell’istante, basta anche a estinguere le altre dieci esecuzioni ancora in corso nei suoi confronti, ammontanti a circa fr. 16'000.– complessivi. Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più proba-bile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

2.4 Con l’importo di fr. 30'000.– depositato sul suo conto, l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona provvederà ad estinguere il credito del­l’istante risultante dall’esecuzione n. __________ (cfr. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5 e sentenza della CEF 14.2015.26 del 25 marzo 2015 consid. 2.3), così come, secondo la volontà presunta della reclamante, tutte le altre esecuzioni giunte allo stadio del pignoramento o della comminatoria di fallimento nonché, con l’esplicito accordo dell’escussa, le altre sue esecuzioni ancora allo stadio prelimina­re. L’Ufficio restituirà poi alla reclamante l’eventuale eccedenza.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 gennaio 2025 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

4. La sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione procederà ai propri incombenti nel senso di quanto indicato sopra nel considerando 2.4.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 110.–, è ver-sata alla CO 1 quale rimborso della tas­sa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona (con speciale riferimento al dispositivo n. I/4); – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).