Debtor Bankruptcy Appeal Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for non-payment of a monetary claim, resulting in a lower court decision declaring the debtor bankrupt. The debtor subsequently appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the statutory ten-day deadline, which expired on January 27th following notification on January 15th, rendering the February 3rd filing untimely under bankruptcy law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor Bankruptcy Appeal Dismissed for Untimely Filing: The debtor subsequently appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the statutory ten-day deadline, which expired on January 27th following notification on January 15th, rendering the February 3rd filing untimely under bankruptcy law provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the reasoning section (regarding costs) and is associated with the imposition of costs in order no. 2.
This provision was cited in the reasoning section regarding the determination of the judicial fee, which relates to the costs ordered in order no. 2.
This provision was cited in the reasoning section regarding the determination of the judicial fee, which relates to the costs ordered in order no. 2.
Testo completo
Incarto n. 14.2025.23 · Lugano 26 febbraio 2025 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.6267 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 novembre 2024 dalla
CO 1 contro
RE 1 (c/o NOTI 1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2025 presentato dalle società RE
1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, con istanza 19
novembre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'645.45 oltre a interessi e spese;
che statuendo con decisione del 14 gennaio 2025 Pretore ha dichiarato il fallimento della convenuta dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 15 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 25 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
che presentato solo il 3 febbraio 2025 (data dell’adesivo postale), il reclamo è dunque tardivo;
che siccome il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo con ordinanza del 6 febbraio 2025, non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).