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14.2024.97 • TRAC TI 14.2024.97 Generato dall'IA

Tax Authority Enforcement Withdrawal Renders Opposition Appeal Moot; Debtor Assessed All Legal Costs

Numero d'incarto 14.2024.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal court declared the appeal regarding the definitive rejection of the opposition without object because the tax authority subsequently withdrew the enforcement procedure initiated against the debtor for the outstanding tax debt, rendering the main issue moot. However, the court proceeded to rule on the costs, determining that since the withdrawal of the enforcement was manifestly linked to the debtor's late submission of necessary documentation, the entire legal costs for both the first instance and the appeal proceedings were to be borne by the debtor based on equitable considerations.

Regesto Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 318 cpv. 3 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Tax Authority Enforcement Withdrawal Renders Opposition Appeal Moot; Debtor Assessed All Legal Costs: However, the court proceeded to rule on the costs, determining that since the withdrawal of the enforcement was manifestly linked to the debtor's late submission of necessary documentation, the entire legal costs for both the first instance and the appeal proceedings were to be borne by the debtor based on equitable considerations.

Parole chiave

Generato dall'IA
ritiro della domanda di esecuzione revoca dell'opposizione autorità fiscale debiti fiscali spese di esecuzione procedura fiscale Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

Used to declare the appeal procedure moot because the execution was withdrawn.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited as the general principle for distributing costs when the case becomes moot.

art. 318 cpv. 3 CPC

Cited for the authority to rule on the allocation of costs from the first instance.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited when evaluating the threshold for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited to specify the condition for filing an ordinary appeal to the Federal Supreme Court.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited when referring to the possibility of appeal remedies before the Federal Supreme Court.

art. 113 LTF

Cited regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 116 LTF

Cited as the basis for the grounds of a subsidiary constitutional appeal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited to establish the deadline for filing an appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited as the basis for the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

art. 66 cpv. 1 LTF

Implicitly applied by imposing procedural costs in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.97 · Lugano 19 agosto 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.3217 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 giugno 2024 dallo

CO 1 (rappresentato dall’Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona) contro

RE 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 gennaio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Canto­ne Ticino ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 6'691.60 oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 23 luglio 2024 il Pretore ha accolto l’istanza presentata dallo Stato del Cantone Ticino il 13 giugno 2024 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 agosto 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento;

che il 7 agosto 2024 lo Stato del Cantone Ticino ha ritirato l’ese­cuzione;

che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto definitivo dell’opposizio­­ne, siccome un’esecuzione ritirata non può più essere proseguita;

che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;

che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.

3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

che nel caso concreto la società escussa non postula esplicitamente una modifica del dispositivo sulle spese di prima sede né chiede di porre quelle di seconda sede a carico dell’istante;

che ad ogni modo essa ammette, nel reclamo, di aver tardato – e non poco (l’esecuzione riguarda il conguaglio del 2022 per le imposte alla fonte) – a inoltrare, solo l’8 luglio 2024, la documentazione necessaria alla determinazione dell’imposta;

che il ritiro dell’esecuzione è manifestamente collegato con la ricezione della nuova documentazione;

che di conseguenza, secondo equità le spese processuali di entrambe le sedi vanno poste a carico dell’RE 1;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'691.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispo-sitivo n. 1 della sentenza impugnata e, nella misura in cui è ricevibile, respinto relativamente al dispositivo n. 2.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art.

113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).