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14.2024.91 • TRAC TI 14.2024.91 Generato dall'IA

Debtor Bankruptcy Overturned Due to Pre-Ruling Settlement

Numero d'incarto 14.2024.91
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt upon the creditor's request for an unpaid debt, but the debtor timely appealed, asserting the claim had already been settled prior to the bankruptcy ruling. The appellate court found the appeal admissible and, based on evidence showing the execution debt was paid one week before the first instance decision, overturned the bankruptcy declaration because the grounds for bankruptcy no longer existed at the time of the initial ruling, although the appellant was ordered to pay the costs of both proceedings due to the late payment of the original obligation.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 63 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC; Debtor Bankruptcy Overturned Due to Pre-Ruling Settlement: The appellate court found the appeal admissible and, based on evidence showing the execution debt was paid one week before the first instance decision, overturned the bankruptcy declaration because the grounds for bankruptcy no longer existed at the time of the initial ruling, although the appellant was ordered to pay the costs of both proceedings due to the late payment of the original obligation.

Parole chiave

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procedura di fallimento quietanza di saldo debito termine di pagamento opposizione tardiva debito insoddisfatto revoca del fallimento Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

The court accepted the appeal and annulled the bankruptcy because the claim was extinguished by payment prior to the bankruptcy declaration.

art. 174 cpv. 1 LEF

Cited as the general basis for appealing a bankruptcy decision to the higher judicial authority.

art. 319 lett. a CPC

Cited as the procedural rule permitting the filing of an appeal against the first instance decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited to justify imposing court costs on the appellant due to the late payment that necessitated judicial action.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning to calculate the court fee imposed on the appellant.

art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC

Cited regarding the suspension and prorogation of appeal deadlines due to judicial holidays.

art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF

Cited for the prorogation of the appeal deadline falling on a Saturday.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited to establish the jurisdiction of the Enforcement and Bankruptcy Division of the Court of Appeal to hear the appeal.

art. 251 lett. a CPC

Cited as the procedural basis indicating that the original decision was issued under summary procedure.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited regarding the ten-day deadline for appealing a summary procedure decision.

art. 309 lett. b n. 7 CPC

Cited to classify the challenged decision as a final decision in bankruptcy matters appealable by way of recourse.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, although costs are imposed.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited as the provision allowing for an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal period during judicial holidays.

art. 64 LTF

No mention of legal aid in the dispositive.

art. 93 LTF

Not mentioned in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.91 · Lugano 31 luglio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.3003 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 maggio 2024 dalla

CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 luglio 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 23 maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'073.10 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 9 luglio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 9 luglio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

16 luglio 2024 il presidente della Camera ha concesso all’impu­­gnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interes­se alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 luglio 2024, il termine d’impu­gnazione è scaduto sabato 20 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 luglio 2024 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio inclusi: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) e verrà prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF

108 III 49), ossia martedì 6 agosto, essendo il 3 agosto un sabato. Presentato già il 12 luglio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimen­to può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta di pagamento della Postfinance relativa al pagamento di fr. 1'476.45 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione il 21 giugno 2024 a saldo dell’ese­cuzione promossa dall’istante, e due conferme dell’avvenuto pagamento dell’esecuzione, una dell’Ufficio e l’altra dell’istante. Di conseguenza, la pretesa dell’istante risultava estinta già al momento in cui il Pretore ha decretato il fallimento, sicché se l’avesse saputo, avrebbe respinto l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di pagamento di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento (notificata il 6 marzo 2024), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 luglio 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).