Judgment Debtor's Right to Be Heard Violated in Debt Collection Enforcement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a debt collection enforcement proceeding where the judgment debtor opposed a payment order, the lower court issued a definitive rejection of the opposition without considering the debtor's late-filed written observations, which had been submitted after the debtor apparently only received the notice for submitting observations via standard mail and not the initial registered letter. The appellate court ruled that by failing to attempt notification via a bailiff or other authorized means after the initial attempts failed, the lower court violated the debtor's right to be heard, necessitating the annulment of the decision and the remand of the case to the lower court to properly consider the debtor's submissions regarding a transfer of the lease/debt obligations.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Emanazione della decisione senza prova della preventiva notifica all’escusso del termine per presentare osservazioni all’istanza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision was annulled and the case remanded to the lower court due to a violation of the right to be heard, as applied in order no. 1.
Used as the equitable basis for dispensing with the collection of procedural costs in this instance (order no. 2).
Cited when examining the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited when examining the possibility of appeal to the Federal Tribunal, specifically regarding questions of fundamental importance.
Cited as the basis for a subsidiary constitutional appeal if certain prerequisites are not met.
Cited regarding the subsidiary constitutional appeal if the prerequisite of art. 74 cpv. 2 LTF is not met.
Cited regarding the suspension of the appeal period during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 14.2024.89 · Lugano 8 novembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 febbraio 2024 da
CO 1, __________ CO 2, __________ CO 3, __________ CO 4, __________ (rappresentati dalla RA 1, __________) contro
RE 1, __________ (__________)
giudicando sul “reclamo” del 25 giugno 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 maggio 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 febbraio 2024
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 12'615.50
oltre a interessi e spese;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo, con istanza del 12 febbraio 2024 gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che il 15 febbraio 2024 il Pretore, mediante raccomandata, ha assegnato al convenuto un termine per presentare le proprie osservazioni scritte, ma la relativa busta gli è ritornata, siccome non ritirata, sicché il 28 febbraio il magistrato gli ha (ri)assegnato il termine mediante Posta A;
che statuendo con decisione del 24 maggio 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità d’inconvenienza;
che con scritto del 25 giugno 2024 RE 1, dopo essersi scusato con il Pretore per il ritardo a presentare la sua risposta, dovuto a suo dire alla necessità di assistere sua madre, che vive a __________, in ragione di un serio problema di
salute, ha fatto valere che il *“locatario”* è in realtà tale PI 1, al quale egli afferma di aver ceduto *“l’attività di affitto del negozio”*, e che come unico subentrante tale persona ha riconosciuto il debito
posto in esecuzione, come da dichiarazione acclusa allo scritto;
che la Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera come reclamo contro la
sentenza del 24 maggio 2024;
che tuttavia, a fronte del mancato ritiro delle buste, spedite l’una per raccomandata e l’altra per Posta A, il primo giudice non avrebbe dovuto emettere la decisione senza prima procedere a un nuovo tentativo di notifica tramite un usciere, un agente di polizia, un funzionario comunale, uno spedizioniere o, quale *extrema ratio*, per via edittale giusta l’art. 141 cpv. 1 lett. a o b CPC (sentenza della CEF 14.2021.178 del 10 dicembre 2021 consid. 4.3), giacché la finzione di notificazione, di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non vale di regola per gli atti introduttivi d’istanza (sentenza della CEF 14.2022.128 del 19 aprile 2023, consid. 4.2.3 e i riferimenti);
che il diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) di RE 1 è stato dunque leso, ciò che implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione potrebbe avere avuto sulla procedura, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto e non ne risulti alcun pre-giudizio per la parte lesa (sentenza della CEF 14.2023.97 28 febbraio 2024, consid. 4.4 e i riferimenti);
che lo scritto dell’escusso non è indirizzato alla Camera bensì al Pretore, al quale egli si rivolge direttamente *(“Gentile Sig. Pretore”)*, e nello stesso egli
prende posizione all’evidenza sull’istanza degli escutenti *(“scrivo in merito al procedimento di cui all’istanza
12 Febbraio 2024”*, *“ho preso visione di questo documento”*, *“mi rendo disponibile a presentarmi di persona* […] *per qualsiasi chiarimento”)*, e non sulla decisione del primo giudice, che del resto neppure cita;
che secondo quanto risulta dagli atti pare che RE 1 sia venuto a conoscenza del termine assegnatogli per presentare le proprie osservazioni scritte solo nel mese di giugno 2024 (con ogni probabilità aprendo la busta speditagli per Posta A, quella speditagli per raccomandata essendo infatti già ritornata al magistrato) e che solo allora egli abbia presentato la relativa memoria;
che in siffatta situazione, per garantire il diritto di essere sentito dell’escusso, s’impone di annullare la decisione “impugnata” e di rinviare la causa al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) perché emetta una nuova decisione in cui si determinerà sullo scritto del 25 giugno 2024, che gli verrà retrocesso con il presente giudizio, quali osservazioni all’istanza;
che infatti la causa non può dirsi senz’altro matura per il giudizio (art. 327 cpv.
3 lett. b CPC) e, poiché non chiede la riforma della decisione pretorile (anzi, come anticipato, nemmeno la menziona), RE 1 non accetta implicitamente che la Camera si sostituisca al Pretore – e sani così la lesione del suo diritto di essere sentito;
che del resto, stanti i dubbi sulla natura dello scritto del 25 giugno 2024 (reclamo o – più probabilmente – osservazioni), è parimenti dubbio che la Camera possa, a un tempo, sostituirsi al giudice di prima sede, tenendo conto di tale scritto come memoria di osservazioni, e svolgere il suo ruolo istituzionale di giudice di seconda sede, trattandolo come reclamo;
che siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il magistrato statuirà
con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare le controparti (sentenze del
Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4, e della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024, consid. 1.3.4);
che la necessità del rinvio della causa al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (*“Justizpanne”*) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC), si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato, il Pretore potendo prelevare, con la nuova decisione, solo le spese in relazione con la procedura di rinvio;
che non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui il “reclamo” non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'615.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La decisione emessa il 24 maggio 2024 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.__________ è annullata e la causa è retrocessa al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 400.– versato dal reclamante gli è restituito.
3. Notificazione a:
– RE 1, __________, __________ (__________); – RA 1, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).