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14.2024.87 • TRAC TI 14.2024.87 Generato dall'IA

Tax Fine Enforcement Appeal Regarding Procedural Defects and Merits of Initial Obligation

Numero d'incarto 14.2024.87
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, subject to a fine for failing to file tax returns, opposed an enforcement order to collect the fine and associated fees; the lower court partially upheld the collection request, definitively rejecting the opposition for the amount of the fine itself, based on the validity of the tax decision as an enforceable title and the debtor's failure to raise proper legal defenses. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's failure to re-notify the debtor after a written request for observations was returned constituted a violation of the right to be heard, but since the appellant fully explained their substantive arguments, including financial hardship, in the appeal itself, the appellate court could rule on the merits to avoid procedural delays, ultimately determining that objections regarding the merits of the initial fine or financial capacity were not properly raised at the opposition stage and should have been addressed via an administrative appeal against the original tax decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di multa disciplinare fiscale. Notificazione dell’istanza e diritto di essere sentito dell’escusso. Contestazione della decisione fiscale

Parole chiave

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multa fiscale violazioni delle norme procedurali dichiarazione fiscale decisione d'esecuzione difetti materiali ritardi procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
Art. 81 LEF
1'000.– e che nel termine impartitogli l’escus­­so non aveva fatto valere alcuna delle eccezioni liberatorie dell’art. 81 LEF, onde il rigetto dell’opposizione per tale somma;
Art. 251 lett. a CPC
che il giudice del rigetto dell’opposizione decide in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) e può dunque scegliere se dare al convenuto la possibilità di presentare osservazioni oralmente oppure per scritto (art.
Art. 253 CPC
a CPC) e può dunque scegliere se dare al convenuto la possibilità di presentare osservazioni oralmente oppure per scritto (art. 253 CPC);
Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC
che a fronte del mancato ritiro della raccomandata il primo giudice non avrebbe invero dovuto statuire senza prima tentare di notificare nuovamente l’assegnazione del termine all’escusso, giacché la finzione di notificazione, di cui all’art. 138 cpv.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the event (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.87 · Lugano 21 ottobre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 17 maggio 2024 dallo

CO 1, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 1° luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 giugno 2024 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che mediante decisione del 12 luglio 2022 l’Ufficio circondariale di tassazione (UCT) di Locarno ha condannato RE 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 1'000.– per non aver presentato la dichiarazione delle imposte cantonale e federale diretta del 2021, nonostante un richiamo e una diffida;

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° giugno 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'000.– (indicando quale causa del credito il *“Decreto 12/07/2022 n. __________ dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione,

Multa”*), fr. 50.– (per la *“Tassa di diffida 14-06-22 n. __________”*) e fr. 50.– (per la *“Tassa diffida di pagamento 22-09-22”*);

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 maggio 2024 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno;

che il 28 maggio 2024 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto un termine per presentare le proprie osservazioni scritte, ma la relativa raccomandata gli è ritornata, siccome non ritirata;

che statuendo con decisione del 17 giugno 2024, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 1'000.– e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–;

che con un reclamo del 1° luglio 2024 contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera, postulando l’emis­sione di *“una sentenza che sia proporzionale alle* [sue]*capacità finanziarie”*;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nella decisione impugnata il Giudice di pace ha statuito che quella dell’UCT costituisce un valido titolo di rigetto definitivo del­l’opposizione per fr. 1'000.– e che nel termine impartitogli l’escus­­so non aveva fatto valere alcuna delle eccezioni liberatorie dell’art. 81 LEF, onde il rigetto dell’opposizione per tale somma;

che nel reclamo RE 1 si duole di non essere stato convocato per poter spiegare le ragioni della propria opposizione al precetto esecutivo;

che il giudice del rigetto dell’opposizione decide in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) e può dunque scegliere se dare al convenuto la possibilità di presentare osservazioni oralmente oppure per scritto (art. 253 CPC);

che nella fattispecie il Giudice di pace ha scelto la seconda via, assegnando all’escusso un termine per presentare una memoria di osservazioni;

che a fronte del mancato ritiro della raccomandata il primo giudice non avrebbe invero dovuto statuire senza prima tentare di notificare nuovamente l’assegnazione del termine all’escusso, giacché la finzione di notificazione, di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non vale di regola per gli atti introduttivi d’istanza (sentenza della CEF 14.2022.128 del 19 aprile 2023, consid. 4.2.3 e i riferimenti);

che il diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC) d’RE 1 è stato dunque leso,

ciò che implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, ove sia ravvisabile l’influenza che la lesione potrebbe avere avuto

sulla procedura, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’au­­torità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto e non ne risulti alcun pregiudizio per la parte lesa (sentenza della CEF 14.2023.97 del 28 febbraio 2024, consid. 4.5 e i riferimenti);

che in concreto RE 1 spiega nel reclamo le ragioni della sua opposizione all’istanza e chiede a questa Camera di emettere una decisione sulle stesse, sicché la causa può ritenersi matura per il giudizio, giacché non sono decisive questioni circa i fatti;

che conviene dunque che la Camera statuisca essa stessa sulle censure del reclamante, dal momento che un rinvio al Giudice di pace si tradurrebbe in un inutile allungamento del procedimento;

che RE 1 sostiene di essere da anni al beneficio di una rendita AVS di fr. 1'225.– e di non possedere altri beni e redditi, ciò di cui lo Stato del Cantone Ticino è peraltro al corrente, sicché domanda se è corretto infliggergli una multa di fr. 1'000.– per aver presentato tardivamente la dichiarazione d’imposta e, al riguardo, precisa che si era recato all’UCT per presentare la dichiarazione, ma aveva scoperto di non essere in possesso delle necessarie pezze giustificative;

che la censura esposta dal reclamante riguarda manifestamente la correttezza della decisione amministrativa allegata quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, sicché esula dalla competen­za del giudice del rigetto, e di riflesso di questa Camera, chiamati solo a verificare che la decisione prodotta dall’istante adempia i presupposti di un titolo di rigetto definitivo, ciò che nella fattispecie è il caso (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), e che l’escusso non abbia sollevato eccezioni ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF sorte *dopo* l’emana­­zione della decisione (da ultimo: sentenza della CEF 14.2023.142 del 12 aprile 2024, consid. 2);

che la censura in esame concerne circostanze anteriori alla decisione di multa (presentazione tardiva della dichiarazione d’impo­sta per motivi per cui RE 1 non ritiene di avere colpa), ch’egli avrebbe dovuto sollevare mediante un reclamo all’UCT, co­me indicato nella decisione medesima (punto 4), ciò ch’egli non pretende di aver fatto, onde la vincolatività dell’atto per la Camera e la reiezione del reclamo ora al vaglio;

che delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto se del caso in sede di pignoramento (cfr. art. 93 e 123 LEF);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– RE 1, c/o __________, __________, __________; – Ufficio esazione e condoni, viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).