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14.2024.82 • TRAC TI 14.2024.82 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Filing in Executive Collection Proceeding

Numero d'incarto 14.2024.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a matter concerning the final rejection of an opposition to an executive collection proceeding initiated by a municipality for a debt of over 123,000 francs, the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late; the lower court's decision, which was appealable by way of a complaint within ten days of notification, was collected by the appellant on June 4th, meaning the deadline expired on June 14th, but the complaint was only posted on June 17th, leading the court to find the appeal untimely based on procedural deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 31 LEF, Art. 143 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Late Filing in Executive Collection Proceeding: che consegnato alla posta solo il 17 giugno 2024 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.

Parole chiave

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atto tardivo incasso notificazione della decisione inosservanza del termine legale eccezioni processuali tardive proroga tardiva del termine Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 60 CPC

Cited to justify declaring the appeal inadmissible because it was assessed ex officio due to tardiness.

art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF

Cited to establish the untimeliness of the appeal based on the postmark date.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited to assign the procedural costs to the losing party (the appellant).

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2024.82 · Lugano 18 ottobre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.493 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 aprile 2024 dal

CO 1, __________ contro

RE 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il

26 gennaio 2024 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione il Comune di __________ (CO 1) ha escusso RE 1 per l’incasso di un credito di fr. 123'822.20 oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 3 giugno 2024 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza presentata dal CO 1 il 24 aprile 2024 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 260.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 giugno 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, il reclaman­te ha ritirato la decisione impugnata il 4 giugno 2024;

che il termine di ricorso ha iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) ed è pertanto scaduto venerdì 14 giugno;

che consegnato alla posta solo il 17 giugno 2024 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e ridotta per tenere conto dell’esito, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 123'822.20, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente del­l’anticipo,

di fr. 600.–, gli è restituita.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).