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14.2024.79 • TRAC TI 14.2024.79 Generato dall'IA

Bankruptcy Order Annulled Due to Procedural Error Despite Subsequent Settlement

Numero d'incarto 14.2024.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt of CHF 1,200.72, and the lower court granted the bankruptcy order after giving the debtor only a deadline to submit written observations instead of convening the parties for a hearing as required by law. The appellate court reviewed the decision on the timely appeal, noting that the failure to summon the parties to a hearing, which is a manifest error, required reversal, but since the appellant had since settled the underlying execution, the appeal was granted to annul the bankruptcy order and dismiss the initial request, making the appellant responsible for all court costs.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 168 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Bankruptcy Order Annulled Due to Procedural Error Despite Subsequent Settlement: The appellate court reviewed the decision on the timely appeal, noting that the failure to summon the parties to a hearing, which is a manifest error, required reversal, but since the appellant had since settled the underlying execution, the appeal was granted to annul the bankruptcy order and dismiss the initial request, making the appellant responsible for all court costs.

Parole chiave

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udienza fallimentare debito insoddisfatto decisioni incidentali compensazione nel fallimento citazione a comparire effetti di una sentenza di annullamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

The court used this article to justify rejecting the instance in reform of the appealed decision, given that the basis for annulment (violation of Art. 168 LEF) would otherwise lead to a dismissal of the claim by the lower court anyway.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for placing the court costs on the appellant due to the necessity of judicial proceedings caused by late payment.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with Art. 52 lett. a OTLEF to calculate the justice fee imposed on the appellant.

art. 52 lett. a OTLEF

Used in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF to calculate the justice fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.79 · Lugano 8 luglio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.520 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 maggio 2024 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 17 giugno 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 giugno 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 2 maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'200.72 oltre a interessi e spese.

B. Entro il termine assegnato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni scritte e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo con decisione del 13 giugno 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno succes-sivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 giugno 2024 per ottenere, previo conferimento

dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 19 giugno 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 giugno 2024, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 24 giugno. Presentato già il 17 giugno 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono

essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La prassi del Pretore del Distretto di Bellinzona, secondo cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u­­dienza, è contraria all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a

citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando

il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite (sentenze della CEF 14.2024.9 del 9 febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25 gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del

28 aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022.52 del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).

2.1 Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò nonostante, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio limitare il suo esame alle censure motivate contenute nel reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), vanno ad ogni modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III

179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è una carenza manifesta ripetutamente constatata da questa Camera, da rilevare dunque d’ufficio (sentenza della CEF 14.2022.157 del 23 gennaio 2023, consid. 2.1).

2.2 Il reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento, di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa, il Pretore potrebbe solo respingere l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; citate 14.2023.37 consid. 2.3, 14.2022.157 consid. 2.2 e 14.2022.106 consid. 2.2).

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 giugno 2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).