Creditor's Bankruptcy Petition Dismissal Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing and Defective Reasoning
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal stemming from a creditor's unsuccessful request to declare the debtor bankrupt due to non-payment of a small debt, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appealing party (the debtor) had no vested interest in challenging the original decision, as that decision had rejected the bankruptcy application and imposed the associated procedural costs on the initiating creditor. Furthermore, the court found the appeal inadmissible because it lacked the requisite legal reasoning mandated by the relevant enforcement law, leading to the imposition of a new judicial fee upon the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 LTF, art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC; Creditor's Bankruptcy Petition Dismissal Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing and Defective Reasoning: Furthermore, the court found the appeal inadmissible because it lacked the requisite legal reasoning mandated by the relevant enforcement law, leading to the imposition of a new judicial fee upon the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.
Cited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the appellant's lack of legitimate interest.
Applied to determine the costs for the present judgment, placing them on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 14.2024.66 · Lugano 17 maggio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.115 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa dall’
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 29 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione volta all’incasso di fr. 1'140.–, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1;
che
constatato come l’istante non avesse versato l’anticipo delle spese dell’Ufficio dei fallimenti e delle spese
processuali, fissato in fr. 1'000.– complessivi, entro i termini assegnatile con ordinanze del 28 febbraio e 5 aprile 2024, il Pretore ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante la tassa di giustizia di fr. 80.–;
che con scritto del 2 maggio 2023, la convenuta inoltra reclamo contro la decisione appena menzionata;
che in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 LEF, il reclamo non contiene alcuna motivazione ed è pertanto irricevibile;
che il reclamo è pure irricevibile in quanto la RE 1 non ha alcun interesse degno di protezione a impugnare una decisione che non le reca alcun pregiudizio, siccome il Pretore ha respinto l’istanza e posto le spese processuali a carico dell’CO 1, ciò che va constatato d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);
che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) va posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico della RE 1.
3. Notificazione alla __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).