Appeal Moot Due to Execution Withdrawal; State Bears Procedural Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an execution proceeding initiated to collect a debt of CHF 500, the lower court definitively rejected the debtor's opposition, which the debtor subsequently appealed, seeking annulment and requesting a stay of execution; however, the appellate court declared the appeal moot regarding the definitive rejection of the opposition because the execution itself was withdrawn by the creditor before the appeal was decided. The court reasoned that while the appeal on the merits was without object, the issue of procedural costs remained relevant, and since the lower court's decision was likely flawed due to not granting the debtor the opportunity to respond to the creditor's application, the costs of the appeal itself were ordered to be borne by the state in the interest of equity, and no attorney's fees were awarded to either party because the creditor was not deemed the losing party due to the execution's withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 242 CPC, Art. 318 cpv. 3 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 2 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Appeal Moot Due to Execution Withdrawal; State Bears Procedural Costs: The court reasoned that while the appeal on the merits was without object, the issue of procedural costs remained relevant, and since the lower court's decision was likely flawed due to not granting the debtor the opportunity to respond to the creditor's application, the costs of the appeal itself were ordered to be borne by the state in the interest of equity, and no attorney's fees were awarded to either party because the creditor was not deemed the losing party due to the execution's withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the procedural basis for declaring the appeal without object concerning the merits of the opposition.
Cited as the legal basis for striking the case from the roll because it became without object.
Cited to establish that the allocation of costs, including those of the first instance, remains a relevant issue.
Cited as the rule for allocating costs according to equity when the case becomes without object.
Cited to justify dispensing with the collection of court fees for the current judgment based on equity due to the first instance judge's manifest error.
Cited as the basis for denying reimbursement of legal costs to the appellant because the opposing party was not deemed to have lost.
Mentioned when confirming that the monetary threshold for appeal to the Federal Tribunal was not met.
Cited as the basis for the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirement of 'fundamental importance' for the appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal if the main requirements are not met.
Cited as the rule governing the subsidiary constitutional appeal.
Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.
Testo completo
Incarto n. 14.2024.65 · Lugano 30 agosto 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.64 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 6 febbraio 2024 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 gennaio 2024 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 500.– oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 29 aprile 2024 il Giudice di pace ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 6 febbraio 2024 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2024 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
che la Camera ha accertato d’ufficio che il 24 maggio 2024 l’Ufficio d’esecuzione ha preso atto dell’annullamento dell’esecuzione;
che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto definitivo dell’opposizione (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);
che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;
che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.
3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);
che nel caso concreto il reclamo pareva a prima vista dover essere accolto, siccome la sentenza impugnata è stata emessa senza che il convenuto avesse l’occasione di esprimersi sull’istanza, giacché egli non ha ritirato l’invito a presentare osservazioni scritte e non risultano dagli atti, *prima facie*, circostanze da cui si debba ritenere ch’egli dovesse aspettarsi tale invito, la sola notifica del precetto esecutivo non bastando al riguardo secondo la giurisprudenza, di modo che non ci si può richiamare alla finzione di notifica dell’art. 138 cpv.
3 lett. a CPC (DTF 138 III 228 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016 consid. 4.1);
che la sentenza impugnata avrebbe pertanto dovuto essere annullata, compreso il dispositivo sulle spese (v. sentenza della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024 consid. 2), e la causa retrocessa al primo giudice per nuovo giudizio previo reiterato conferimento al convenuto della possibilità di esprimersi, ciò che però risulta ora inutile stante l’annullamento dell’esecuzione;
che siccome la necessità di rinvio della causa alla Giudice di pace sarebbe stata da attribuire a un suo errore manifesto non addebitabile in nessun modo alle parti, per motivi di equità occorre prescindere dal riscuotere la tassa di giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che di conseguenza l’istante, peraltro non interpellata in questa sede, non può essere considerata soccombente, sicché non può essere tenuta a rifondere ripetibili al reclamante (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid. 6).
che visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, neppure il Cantone può essere costretto ad assegnargliene (citata 14.2023. 145 consid. 2; cfr. pure DTF 140 III 389 consid. 4.1);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, mentre è accolto relativamente al dispositivo n. 2, che è annullato.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dello Stato. Fatta salva un’eventuale compensazione, la somma anticipata è restituita al reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).