Debt Settlement Preceding Bankruptcy Decree Annulment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision declaring bankruptcy due to an unpaid debt, with the appellant asserting the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration. The appellate court found, through official verification of submitted bank documents, that the debt had indeed been credited to the enforcement office on April 29, 2024, which was before the May 2, 2024, bankruptcy decree, thus mandating the annulment of the bankruptcy under the relevant law concerning extinction of the execution claim prior to opening bankruptcy proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 255 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debt Settlement Preceding Bankruptcy Decree Annulment: The appellate court found, through official verification of submitted bank documents, that the debt had indeed been credited to the enforcement office on April 29, 2024, which was before the May 2, 2024, bankruptcy decree, thus mandating the annulment of the bankruptcy under the relevant law concerning extinction of the execution claim prior to opening bankruptcy proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited as the basis for annulling the bankruptcy because the debt was extinguished before the declaration.
Cited to establish the admissibility of the appeal (reclamo) against the bankruptcy decision.
Cited to justify placing the court costs onto RE 1 due to the late payment that necessitated judicial proceedings.
Cited in relation to the imposition of the judicial fee (tassa di giustizia) in the reasoning which supports the dispositive.
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Cited to confirm that the 'reclamo' is the correct procedural remedy against the first-instance decision.
Cited to confirm the deadline for challenging the summary decision.
Cited in the reasoning regarding the court's power to verify facts ex officio, which supports the decision to annul the bankruptcy.
Cited to establish that the decision was made under summary procedure, determining the appeal deadline.
Cited to establish that the decision being challenged is a final, unappealable decision in bankruptcy matters.
Cited in the reasoning for imposing costs.
Cited in the reasoning for imposing costs.
Cited in the final section specifying the deadline for appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the final section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Cited in the final section specifying the availability of appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 14.2024.64 · Lugano 4 giugno 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.302 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 5 marzo 2024 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo dell’8 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 aprile 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 5 marzo 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'224.55 oltre a interessi e spese.
B. Nel termine impartito dal Pretore, nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza né il convenuto ha presentato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 30 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 2 maggio 2024 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
13 maggio 2024 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 3 maggio 2024 contestualmente alla sua convocazione all’Ufficio dei fallimenti, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 maggio. Presentato già l’8 maggio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la Banca dello Stato (doc. C) relativo all’addebito di fr. 8'701.95 il 29 aprile 2024 a favore della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, sufficiente a saldare l’esecuzione promossa dall’istante (cfr. doc. B). La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che tale somma è stata accreditata sul conto dell’Ufficio lo stesso 29 aprile, ovvero ancor prima della dichiarazione del fallimento del 2 maggio 2024. Se il reclamante gliel’avesse comunicato, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF), sicché il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di pagamento di 20 giorni indicata sulla comminatoria di fallimento notificatagli il 18 gennaio 2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 aprile 2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; –
; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).