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14.2024.63 • TRAC TI 14.2024.63 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy vs. Debtor Over Unpaid Debt

Numero d'incarto 14.2024.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt of approximately 100,954.10 Swiss francs, which the lower court granted. The debtor appealed, arguing the debt was extinguished through a partial return of goods and subsequent payments, even claiming readiness to pay the small remaining balance; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible and, in the merits, found the appeal insufficiently reasoned because the debtor failed to demonstrate compliance with the legal requirement (as a *Bringschuld*) to physically deliver the payment or deposit it with the proper authority before the bankruptcy ruling, and also failed to pursue the proper separate action to challenge the underlying debt if opposed, thus affirming the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

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Art. 169 cpv. 1 LEF, Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 12 LEF; Creditor Bankruptcy vs. Debtor Over Unpaid Debt: The debtor appealed, arguing the debt was extinguished through a partial return of goods and subsequent payments, even claiming readiness to pay the small remaining balance; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible and, in the merits, found the appeal insufficiently reasoned because the debtor failed to demonstrate compliance with the legal requirement (as a *Bringschuld*) to physically deliver the payment or deposit it with the proper authority before the bankruptcy ruling, and also failed to pursue the proper separate action to challenge the underlying debt if opposed, thus affirming the bankruptcy declaration.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento obbligo di pagamento estinzione dell'obbligazione bilancia dei pagamenti attestato di carenza beni debito commerciale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the context of the appeal remedy available against a bankruptcy decision.

art. 319 lett. a CPC

Cited as the procedural basis for lodging the appeal with the Court of Appeal.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

Cited to establish the jurisdiction of the Court of Execution and Bankruptcy.

art. 251 lett. a CPC

Cited to classify the procedure as summary.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited in connection with the deadline for appealing a decision made under summary procedure.

art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF

Cited for the rule regarding the extension of the appeal deadline to the next business day.

art. 172 n. 3 LEF

Cited as the substantive ground under which the bankruptcy decision can be challenged (extinction of debt).

art. 74 cpv. 2 n. 1 CO

Cited to define the debtor's obligation regarding payment (Bringschuld) relevant to the extinction of debt.

art. 12 LEF

Cited regarding the manner of payment to the enforcement office.

art. 85 o 85a LEF

Cited regarding the proper procedure (action for declaration of non-existence of debt) if the debt is contested in bankruptcy proceedings.

art. 173 cpv. 1 LEF

Cited in relation to the action for declaration of non-existence of debt in bankruptcy proceedings.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the basis for calculating the judicial fee.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited to impose the judicial fee on the unsuccessful party.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the remedies section regarding the deadline for appealing to the Federal Supreme Court.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the remedies section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.63 · Lugano 24 giugno 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.834 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 gennaio 2024 dalla

CO 1 CZ- (patrocinata dall’avv. PA 2, __________) contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 6 maggio 2024 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 24 aprile 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, l’8 gennaio 2024 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento delRE 1 per il mancato pagamento di fr. 100'954.10 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione prorogata al 24 aprile 2024 l’istante ha confermato la propria domanda, mentre la convenuta vi si è opposta sulla scorta di un memoriale scritto. In replica e duplica orali, le parti sono rimaste sulle rispettive e antagoniste posizioni.

C. Statuendo con decisione del 24 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento del RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 80.– e ripetibili di fr. 600.– a favore dell’istante e ordinando il riversamen­to della parte eccedente dell’acconto, di fr. 920.–, a favore dell’Uf­ficio dei fallimenti quale anticipo giusta l’art. 169 cpv. 1 LEF.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odier­no, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice del RE 1 il 25 aprile 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 5 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 6 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione di fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore in particolare se il convenuto dimostra con documenti di aver estinto il credito posto in esecuzione prima della pronuncia del fallimento (art. 172 n. 3 LEF).

2.1 Nel caso in esame la reclamante espone che il credito posto in esecuzione, di € 104'697.– (fr. 100'954.10), è stato estinto a concorrenza di € 73'510.80 in seguito alla restituzione, il 28 marzo 2023, del tessuto fornito dall’istante, come da transazione conclu­sa il 27 marzo 2023, ed è ulteriormente stato ridotto con un paga-mento di € 10'000.–. Contesta l’eccezione della controparte secondo cui la consegna non sarebbe avvenuta perché il camion che trasportava la merce sarebbe *“stato richiamato all’origine”*. Sostiene che il saldo del suo debito, di soli € 8'500.–, sarebbe da considerare estinto a norma dell’art. 172 n. 3 LEF, poiché ne ha offerto il pagamento in varie occasioni, senz’alcun riscontro dell’i­stante.

2.2 Ora, la reclamante non si determina sui motivi per cui il Pretore ha considerato ch’essa non avesse provato l’estinzione del debito residuo né la mora dell’istante. Insufficientemente motivato, il recla­mo si avvera quindi

irricevibile sotto questo profilo. La reclamante si limita infatti a citare un’e-mail della sua patrocinatrice del 20

feb­braio 2024 (doc. I), la quale conferma di detenere la somma necessaria a estinguere quello che considera il saldo del credito (€ 8'500.–), senza peraltro comunicare nemmeno la propria disponibilità a versarla all’istante, anzi subordinandola alla risoluzione bonaria della questione. Pare così

dimenticare che un debito pecuniario è portabile *(Bringschuld)* secondo l’art. 74 cpv. 2 n. 1 CO, che risulta applicabile

nella fattispecie in virtù del punto 9 della transazione (doc. E accluso al reclamo). Spettava pertanto a lei dimostrare di aver consegnato la somma dovuta all’escutente al suo domicilio oppure di averla versata su un conto da quest’ultima indicato a tale scopo, alternativamente allo sportello o sul conto dell’Ufficio d’esecuzione (art. 12 LEF), come già rilevato dal Pretore. Anche volendolo considerare ricevibile, il reclamo andrebbe quindi respinto nel merito.

2.3 Per abbondanza, va rilevato che la reclamante non ha neppure provato con documenti l’inesistenza del credito posto in esecuzione. Anche su questo punto essa non si è confrontata con il rilievo corretto del Pretore, per cui in sede di fallimento ordinario l’escusso che invoca l’inesistenza del credito posto in esecuzione, se non ha, come nel caso concreto, interposto opposizione al precetto esecutivo, deve agire per la via dell’azione di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85 o 85*a* LEF; cfr. art.

173 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2014.231 del 4 dicembre 2014, consid. 3). Anche sotto questo punto di vista il reclamo è irricevibile.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico delRE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).