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14.2024.56 • TRAC TI 14.2024.56 Generato dall'IA

Enforcement of Foreign Settlement: Monetary Discrepancies and Procedural Defenses

Numero d'incarto 14.2024.56
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the definitive rejection of their opposition to an enforcement order stemming from a foreign court-ratified settlement and cost decision, primarily arguing discrepancies in the enforced amounts and improper calculation of default interest. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the enforcement procedure only requires identity of the underlying credit and its grounds, not exact monetary equivalence between the foreign currency title and the enforcement notice, and that the appellant could not raise substantive defenses already addressed or that should have been raised during the *exequatur* procedure. Furthermore, the court found that the maturity dates for both the settlement amount (deemed immediately due) and the costs (with specified interest accrual) were correctly established, rendering the appellant's claims regarding lack of notice and incorrect interest calculation unfounded.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisioni tedesche (transazione giudiziaria e decisione sulle spese) dichiarate esecutive in Svizzera. Identità del credito. Esigibilità. Improponibilità delle censure di merito

Parole chiave

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spese di esecuzione interessi di mora moneta gestione del sinistro decorrenza degli interessi calcolo delle spese

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 176
Bearer Land Charge Debt Enforcement: Scope of Appellate Review on Acknowledgment of Debt
DTF 139 III 444
Debtor's Challenge to Lifting of Opposition Over Multiplicity of Collection Proceedings
DTF 140 III 372
Assignment of Judgment Debt: Definitive vs. Provisional Enforcement
DTF 142 III 720
Enforcement Action on Mortgage Certificates and Article 169 CC Spousal Consent Threshold
DTF 84 II 651
2 LEF; DTF 84 II 651 consid.
DTF 134 III 659
In effetti il giudice deve solo verificare che vi sia corrispondenza di motivi, e non d’importi, tra il credito indicato nel titolo esecutivo e quello menzionato sul precetto esecutivo (DTF 134 III 659 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs and legal fees for the appeal follow the outcome of the decision (loser pays).

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with Art. 48 OTLEF to establish the fee for the current judgment.

art. 48 OTLEF

Used in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF to establish the fee for the current judgment.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2024.56 · Lugano 23 ottobre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.248 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 11 marzo 2024 dall’

CO 1 DE- (patrocinata dall’PA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 aprile 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta della transazione giudiziaria raggiunta il 15 febbraio 2022 dinanzi al *Landgericht* di __________ (Germania), RE 1 si è impegnato a pagare € 20'000.– alla CO

1. Con decisione del 31 maggio 2022 *(“Kostenfestset­zungsbeschluss”)*, il medesimo Tribunale ha posto a carico di RE 1 le spese di causa di € 1'309.83, oltre agl’interessi del 5% sopra il tasso di base secondo il § 247 BGB dall’11 aprile 2022.

B. Con

sentenza del 22 dicembre 2023 (SO.2023.1012), il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha riconosciuto e dichiarato esecutive la transazione giudiziaria e la decisione sulle spese giudiziarie emessa dal *Landgericht* __________, ponendo spese e ripetibili a carico di RE 1.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 gennaio 2024 dal­la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 22'322.30 oltre agl’interessi del 5% dal 22 dicembre 2023, indicando quale titolo di credito la *“transazione giudiziaria davanti al tribunale di __________ del 15.02.2022 e decisione 31.05.2022 del tribunale di __________ riconosciute e dichiarate esecutive dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord il 22.12.02023. (totale euro 21307.83 al tasso di cambio del 15.02.22)”*.

D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 marzo 2024 l’istante ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 20 marzo 2024. Il 28 marzo 2024 l’istante ha dichiarato di rinunciare a presentare una replica.

E. Statuendo con decisione dell’11 aprile 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 370.–senz’assegnare indennità.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2024 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

G. Nel termine impartitole il 4 ottobre 2024 per esprimersi sul recla­mo, segnatamente sulla questione della quantificazione degl’inte­ressi di mora, con osservazioni scritte del 10 ottobre l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, la condanno della reclamante a pagarle la tassa di giustizia e le ripetibili della procedura di *exequatur* così come le spese processuali di prima sede, protestate tasse e ripetibili *“maggiorate per temerarietà”*.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 12 aprile 2024, il termine d’impu­­gnazione è scaduto lunedì 22 aprile. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Urkundenpro­zess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). L’escutente deve anche dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione al momento della notificazione del precetto

esecutivo all’escusso (art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651 consid. 4; sentenze del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid.

3.1 e della CEF 14.2021. 160 del 5 maggio 2021 consid. 4.1.1), ove l’esigibilità non risulti già dal titolo di rigetto, la quale è in primo luogo definita dall’accordo delle parti e sussidiariamente dalla legge (sentenza della CEF 14.2019.189 del 27 febbraio 2020 consid 5.1 con rinvii).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta – ossia la transazione giudiziaria, la relativa decisione sulle spese e la sentenza di *exequatur* – costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha d’altronde rilevato che il convenuto non aveva sollevato alcuna valida eccezione, onde l’accoglimento dell’istanza.

4. Nel reclamo RE 1 lamenta anzitutto che l’importo stabilito nelle decisioni estere non corrisponde a quello del precetto esecutivo, sicché la sentenza impugnata non sarebbe *“formalmen­te corretta”*.

4.1 Il reclamante misconosce invero che il rigetto dell’opposizione non è subordinato all’identità degli importi sul precetto esecutivo e sul titolo di rigetto, ma solo all’identità dei crediti (sentenze del Tribunale federale 5A_1023/2018 dell’8 luglio 2019, consid. 6.2.4.1, e della CEF 14.2022.162 del 19 giugno 2023 consid. 5.2.1). In effetti il giudice deve solo verificare che vi sia corrispondenza di motivi, e non d’importi, tra il credito indicato nel titolo esecutivo e quello menzionato sul precetto esecutivo (DTF 134 III 659 consid. 5.3.2; v. pure DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nel caso di specie è indubbio, e non è nemmeno contestato dal reclamante, che la causa e i motivi dei crediti posti in esecuzione, ovvero il risarcimento per violazione dei diritti d’autore e la rifusione delle spese processuali, è il medesimo di quello che risulta dalla transazione giudiziaria e dalla decisione sulle spese riconosciute esecutive in Svizzera.

4.2 D’altronde, che gl’importi indicati in franchi svizzeri sul precetto esecutivo non siano uguali a quelli espressi in euro negli atti esteri è senza rilievo per la questione dell’identità dei crediti. Il giudice del rigetto non deve infatti verificare d’ufficio il tasso e la data di conversione qualora non siano contestati, giacché la causa del credito è sempre la medesima a prescindere dalla valuta (citata 14.2022.162 consid. 5.2.2 con rinvii). Nel caso specifico il debito accertato nelle decisioni estere è di complessivi € 21'309.83 (ovvero € 20'000.– oltre a spese di € 1'309.83) e nel precetto esecu-tivo, alla voce *“titolo di credito con data o indicazione del motivo del credito”*, è indicato che i fr. 22'322.30 posti in esecuzione corrispondono a € 21'307.83 al tasso di cambio – mai contestato – del 15 febbraio 2022, data della transazione giudiziaria dinanzi al *Landgericht* di __________. La corrispondenza degl’importi in questione è quindi quasi perfetta e comunque la somma posta in esecuzione non è superiore a quella risultante dai titoli di rigetto. La decisione impugnata non presta dunque il fianco alla critica.

5. Il reclamante ripete poi di non essere stato messo *“regolarmente”* in mora, poiché la controparte non gli ha assegnato trenta giorni per saldare il debito, e afferma di non essergli chiaro quanto deb­ba pagare, in assenza di un esplicito calcolo degl’interessi e del­l’indicazione del loro ammontare e della data di decorrenza.

5.1 In realtà non era necessario che l’istante fissasse a RE

1 un termine per pagare i € 20'000.– posti a suo carico nella transazione giudiziaria, dal momento ch’essa non menziona alcu­na scadenza né condizioni particolari di esigibilità di quel debito, a parte il termine di revoca dell’accordo di due settimane, sicché il debito è da considerare immediatamente esigibile due settimane

dall’udienza tenuta il 15 febbraio 2022, e meglio il 1° marzo 2022 (*“2 Wochen ab heute”*, doc. C, pag. 2 n. 4; cfr. pure sentenza della CEF 14.2016.283

del 7 marzo 2017 consid. 5.2). Quanto alle spese giudiziarie di € 1'309.83, la loro esigibilità risulta direttamente dalla decisione che le fissa, laddove stabilisce che maturano interessi dall’11 aprile 2022 (doc. D, pag. 1 in fondo; nello stesso senso: sentenza della CEF 14.2012.102 del 22 agosto 2012 consid. 3.3). I crediti posti in esecuzione erano perciò senz’altro già esigibili al momento della notifica del precetto esecutivo il 12 gennaio 2024.

5.2 Secondo la giurisprudenza, il rigetto definitivo dell’opposizione va esteso agl’interessi di mora seppur non contemplati dal dispositivo del titolo né in un’apposita decisione ove possano essere facilmen­te calcolati o risultino dalla legge (DTF 148 III 230 consid. 4.2.4 e i rinvii al consid. 4.2.3; sentenza della CEF 14.2022.120 del 6 febbraio 2023 consid. 5.1 e gli altri rinvii).

5.2.1 Nel

caso in esame, contrariamente a quanto insinua il reclamante, risulta chiaramente dalla decisione che le fissa (doc. D) che le spese

giudiziarie di € 1'309.83 maturano interessi di mora del 5% sopra il tasso di base secondo il § 247 BGB dall’11 aprile 2022. Ora, da tale data fino al 31 dicembre 2022 il tasso di base era dello -0.88%, il primo semestre del 2023 del 1.62%, il secondo semestre del 2023 del 3.12%, il primo semestre del 2024 del 3.62% e il

secondo semestre del 2024 del 3.37% (www.bundesbank.de/de/bundes­-bank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820). Ne segue che il tasso d’interesse del 5% fatto valere dall’escutente

è complessivamente inferiore a quello medio risultante dal diritto germanico, mentre la richiesta di far decorrere gl’interessi dal 22 dicembre 2023 (corrispondente alla data di emanazione della decisione di *exequatur* [doc. A]), e non dall’11 aprile 2022 come stabilito nella decisione germanica, è finanche favorevole all’escusso. Nulla impedisce però al creditore di porre in esecuzione una somma inferiore a quanto gli darebbe diritto il titolo di rigetto dell’opposizione (citata 14.2022.162 consid. 5.2.1). Fatto sta, ad ogni modo, che quanto doveva pagare l’escusso risultava chiaramente sia dalla decisione germanica, sia dal precetto esecutivo.

5.2.2 Per quanto attiene all’impegno di pagare € 20'000.–, la transazio­ne giudiziaria (doc. C) non indica se lo stesso matura interessi di mora. Come il diritto svizzero (art. 104 cpv. 1 CO), il diritto germanico prevede che di regola i debiti pecuniari producono interessi durante il periodo d’inadempienza a un tasso annuo di cinque punti percentuali superiore al tasso di base (§ 288 cpv. 1 BGB). La richiesta dell’istante di far decorrere gl’interessi di mora dal 22 dicembre 2023 anche per il debito di € 20'000.– è pertanto finanche favorevole all’escusso per i medesimi motivi indicati per le spe­se giudiziarie (sopra consid. 5.2.1).

5.2.3 Anche su questo punto il reclamo è infondato.

6. RE

1 ribadisce poi che non si è reso conto di ledere i diritti d’autore della controparte e che le cartoline postali da lui utilizzate per l’homepage del suo studio in internet erano state offerte

dallo Sponsor Ursapharm a tutti i partecipanti durante il *“World* *Ophthalmology Congress”* nel 2010 a Berlino come regalo ed era­no libere da copyright, che il

contrario affermato dalla ditta __________ era *“discutibile”* e che il risarcimento che gli viene reclama­to, ben undici anni dopo l’accaduto, *“non è giusto”*. Rileva che l’u­­dienza del 15 febbraio 2022 ad __________ si è tenuta senza che

la sua richiesta di spostarla sia stata presa in considerazione dalla Pretura di Mendrisio-Nord, costringendolo a cercare

*“disperatamen­te”* e in tempi ristretti un avvocato ad __________ di cui non sapeva nulla, salvo che poteva presenziare all’udienza.

6.1 In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, il giudice del rigetto non è abilitato a riesaminare le eccezioni già respinte o proponibili nella procedura di *exequatur* (art. 81 cpv. 3 LEF; v. anche sentenza della CEF 14.2021.69 del 22 giugno 2021 consid. 5).

6.2 Nel caso specifico il reclamante disquisisce sulla violazione dei diritti d’autore

e quindi sull’esistenza nel merito del credito, che ritiene *“non giusto”*. Sennonché detta eccezione non rientra tra quelle enumerate all’art. 81

LEF e non poggia su fatti successivi alle sentenze estere, sicché risulterebbe comunque tardiva in questa sede, avendo il reclamante avuto la possibilità di sollevarla già nella procedura germanica che ha portato a tali decisioni. In tal senso, a nulla valgono le lagnanze del reclamante, le quali attengono al merito della vicenda in cui è venuto a formarsi il titolo esecutivo. Relativamente all’obiezione secondo cui il rinvio dell’u­­dienza non era stato accettato va rilevato che un’eventuale violazione del suo diritto di essere sentito sarebbe comunque dovuta essere fatta valere nella procedura di *exequatur* (ove avesse potuto assurgere a motivo ostativo giusta gli art. 34 n. 1 o 2 e 45 cpv. 1 CLug) e non in quella di rigetto (art. 81 cpv. 3 LEF; vedi nello stesso senso sentenza della CEF 14.2018.17 del 12 aprile 2018 consid. 6.1 e 6.2). Anche queste censure sono quindi infondate, ciò che determina l’integrale reiezione del reclamo.

7. Nelle osservazioni al reclamo l’CO 1 con­clude per la condanna della reclamante a pagarle la tassa di giustizia di fr. 200.– e le ripetibili di fr. 500.– della procedura di *exequatur* (SO.2023.1012). A parte il fatto che la sentenza emessa in tale causa il 22 dicembre 2023 (doc. A accluso all’istanza) contiene già le condanne ora nuovamente richieste (dispositivo n. 2), sicché la domanda è senza oggetto, essa è altresì irricevibile giacché le spese processuali in questione non sono indicate nel precetto esecutivo e pertanto esulano dal tema ora in esame e dalla competenza della Camera. Pure la richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali di prima sede di fr. 370.– è priva d’oggetto, siccome la condanna richiesta figura già nella senten­za impugnata.

8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di maggiorare le ripetibili, giacché la questione degl’interessi di mora non era chiarissima e l’istante non ha fatto nulla, neppure nelle sue osservazioni al reclamo, per acclararla. Anzi, va tenuto conto nella loro commisurazione che le richieste del punto 3 delle conclusioni presentate con le osservazioni al reclamo sono senza oggetto (e in parte irricevibili).

9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'322.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le richieste del punto 3 delle conclusioni presentate con le osservazioni al reclamo sono senza oggetto.

3. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1 fr. 200.– per ripetibili.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).