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14.2024.52 • TRAC TI 14.2024.52 Generato dall'IA

Creditor's Bankruptcy Claim Annulled Due to Pre-Declaration Payment

Numero d'incarto 14.2024.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid amount, and the lower court granted the request, declaring the debtor bankrupt. The debtor appealed, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration, and presented documentation of payment made before the initial ruling. The appellate court accepted the appeal, noting that although the payment evidence was not presented to the first instance judge, it qualified as admissible new evidence in the appeal proceeding, warranting the annulment of the bankruptcy declaration based on the payment extinguishing the underlying claim before the declaration.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Creditor's Bankruptcy Claim Annulled Due to Pre-Declaration Payment: The debtor appealed, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration, and presented documentation of payment made before the initial ruling. The appellate court accepted the appeal, noting that although the payment evidence was not presented to the first instance judge, it qualified as admissible new evidence in the appeal proceeding, warranting the annulment of the bankruptcy declaration based on the payment extinguishing the underlying claim before the declaration.

Parole chiave

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credito nel fallimento attestato di carenza beni assemblea dei creditori opposizione al precetto esecutivo annullamento del contratto pignoramento del salario Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

Cited in the reasoning as the basis for annulling the bankruptcy if the debt was settled before the opening.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for imposing judicial costs on the appellant due to the late payment which necessitated the legal procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2024.52 · Lugano 6 maggio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2024.117 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° febbraio 2024 dalla

CO 1 contro

RE 1 (rappresentata dall’RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 10 aprile 2024 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio del­l’Ufficio d’esecuzione, il 1° febbraio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 823.70 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 9 aprile 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 10 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 70.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 10 aprile 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’in­domani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 l’11 aprile 2024, il termine d’impugna­zione è scaduto domenica 21 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il

10 aprile 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame la reclamante ha dimostrato di aver pagato il credito posto in esecuzione dall’istante prima della pronuncia del fallimento, o meglio il 19 febbraio 2024 (stato di ripartizione dell’Uf­ficio d’esecuzione di Mendrisio di stessa data). Il problema è che l’RE 1 non ne ha informato il Pretore prima che pronunciasse il fallimento, altrimenti egli avrebbe respinto l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Trattandosi però di un fatto nuovo ammissibile (sopra consid. 2), se ne deve tenere conto in questa sede e annullare il fallimento, senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF siccome il pagamento è anteriore alla decisione impugnata.

3. La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimen­ti,

sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, effettuato più di 20 giorni dopo la notifica della comminatoria di fallimento (avvenuta il 4 dicembre 2023), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non aven­do dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sul­l’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 aprile 2024 dal­la Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 70.–, da anticipare co­me di rito, è posta a carico dell’RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrispo­sto

dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 70.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ; –

; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).