Landlord's Lien Execution Amidst Tenant Bankruptcy and Asset Realization
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA landlord initiated provisional rejection of an opposition to an execution based on a landlord's lien for unpaid rent, but the proceeding was initially suspended because the tenant lacked legal capacity due to organizational deficiencies, leading to the tenant's subsequent dissolution and bankruptcy. The appellate court found the original rejection action to be premature because the bankruptcy proceedings were suspended due to lack of assets, which, under relevant law, necessitates the completion of the asset realization procedure for the execution to revive. Since the landlord subsequently purchased the inventoried assets directly from the bankruptcy office through compensation of their claim, thereby realizing the lien, the appeal challenging the first instance rejection was deemed without object and struck from the record, with the court costs levied against the appellant as they had not informed the court of the asset realization which made the case moot.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale. Diritto di ritenzione nella locazione. Fallimento sospeso per mancanza d’attivo. Società escussa priva di organi. Stralcio della causa di rigetto in seguito alla realizzazione del pegno
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared without object and removed from the roll because the realization of the pledge made the main execution procedure moot.
Cited as the general rule for the distribution of costs when the case becomes moot.
Cited as the rule for assigning useless costs to the party that caused them.
The court verified ex officio that the appellant had realized the pledge.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3) and is therefore excluded, even if mentioned in the reasoning regarding costs distribution in the first instance.
Cited in the final section concerning appeal options to the Federal Tribunal.
Cited in the final section concerning appeal deadlines to the Federal Tribunal.
Cited in the final section concerning the requirement for appeal on fundamental questions of law.
Cited in the final section regarding the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the final section regarding the subsidiary constitutional appeal.
Cited in the final section regarding the suspension of appeal deadlines during judicial recess.
Cited in the final section to establish the possibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
This provision regarding costs is not cited in the dispositive orders (1, 2, 3) and is therefore excluded.
This provision regarding legal aid is not cited in the dispositive orders (1, 2, 3) and is therefore excluded.
This provision regarding admissibility is not cited in the dispositive orders (1, 2, 3) and is therefore excluded.
This provision regarding inadmissibility is not cited in the dispositive orders (1, 2, 3) and is therefore excluded.
Testo completo
Incarto n. 14.2024.51 · Lugano 11 settembre 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.476 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 23 giugno 2023 dall’
RE 1 (patrocinata dall’PA 1 __________) contro
CO 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con contratto di locazione del 24 febbraio 2022 l’RE 1 ha locato alla CO 1 uno stabile adibito a ristorante e albergo rescindibile la prima volta il 31 marzo 2025 con un preavviso di dodici mesi;
che il 5 giugno 2023 l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio ha emesso un verbale per la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione della locatrice per le pigioni di fr. 10'000.– scadute dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023;
che a convalida dell’inventario, con precetto esecutivo n. __________ per l’esecuzione in via di realizzazione di pegno manuale emesso il 13 giugno 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso della pigione scaduta di aprile 2023, di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 7% dal 1° aprile 2023, e per quella in corso di giugno 2023, sempre di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 7% dal 1° giugno 2023;
che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 giugno 2023 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che con disposizione ordinatoria processuale del 10 luglio 2023 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, preso atto che la CO 1 non aveva capacità processuale (art. 67 cpv. 1 CPC) a causa della mancanza di organi con diritto di firma, ha sospeso la causa di rigetto provvisorio dell’opposizione in virtù dell’art. 126 CPC in attesa dell’esito della procedura dell’art. 939 CO avviata su segnalazione dell’Ufficio del registro di commercio per lacune nell’organizzazione della società escussa;
che nella procedura appena citata, l’11 dicembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha decretato lo scioglimento della CO 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 1*bis* n. 3 CO (inc. SO.2023.870);
che ad istanza dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, il 28 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha pronunciato il fallimento della CO 1 sulla base dell’art. 731*b* cpv. 4 CO a far tempo da quello stesso giorno alle ore 16:30 (inc. (SO.2024.195);
che sempre il 28 febbraio 2024, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento della CO
1 per mancanza di attivi secondo l’art. 230 LEF (inc. SO.2024.193);
che così come richiesto dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, il 25 marzo 2024 l’RE 1 ha comunicato di avere tuttora un interesse alla causa di rigetto dell’opposizione e in particolare alla realizzazione degli attivi oggetto del verbale di ritenzione;
che, siccome la CO 1 risultava ancora priva di organi con potere di firma, con decisione del 27 marzo 2024 il Pretore ha dichiarato l’istanza di rigetto irricevibile senza prelevare spese processuali e senz’assegnare ripetibili;
che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 aprile 2024 per ottenere la sospensione del procedimento giusta l’art. 126 CPC in attesa del ripristino della capacità processuale della convenuta, protestate spese e ripetibili;
che il 10 aprile 2024 il Presidente della scrivente Camera ha dichiarato irricevibile la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;
che il 19 aprile 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha pubblicato la sospensione della procedura di fallimento della CO 1 del 28 febbraio 2024 con l’indicazione che la procedura di fallimento sarebbe stata chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne avesse domandato la continuazione fornendo entro dieci giorni, ovvero entro il 29 aprile 2024, la garanzia richiesta, di fr. 3'000.–, per la quota di spese non coperte dalla massa;
che in tale pubblicazione l’UF ha precisato che in assenza di anticipo delle spese, ogni creditore pignoratizio avrebbe nondimeno potuto pretendere la realizzazione del proprio pegno entro il 9 maggio 2024 in virtù dell’art. 230*a* cpv. 2 LEF;
che la Camera ha verificato d’ufficio (art. 60 CPC) che l’RE 1 ha fatto uso della facoltà offerta dall’UF il 19 aprile 2024 presentandogli un’offerta per l’acquisto in blocco di tutti i beni inventariati per fr. 1'000.–, i quali le sono stati aggiudicati il 16 luglio 2024 per il prezzo offerto, assolto mediante parziale compensazione del proprio credito (garantito dal pegno mobiliare);
ch’essendo dunque già avvenuta la realizzazione del pegno giusta l’art. 230*a* LEF, la procedura di rigetto dell’opposizione all’esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale (art. 230 cpv. 4 LEF) è diventata senza oggetto, come pure la relativa procedura di reclamo;
che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili conserva invece un interesse per quanto attiene alle spese processuali di seconda sede, mentre non si pone per quanto riguarda la prima sede, siccome il Pretore non ha prelevato spese processuali né assegnato ripetibili;
che di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), le spese giudiziarie inutili essendo a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC);
che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.
3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);
che nel caso concreto la causa di rigetto era d’acchito prematura, siccome il fallimento della CO 1 non era ancora chiuso, ciò che secondo la giurisprudenza presuppone, in caso di sospensione per mancanza di attivi, la conclusione della procedura di realizzazione dei beni prevista dall’art. 230*a* LEF (DTF 130 III 481, consid.
2.3 e 3; sentenza della CEF 14.2021.102 del 18 gennaio 2022, RtiD 2022 II 756 n. 51c, consid. 4.3, 2° capoverso);
che l’esecuzione n. __________ non era pertanto ancora rinata (art. 206 cpv. 1 LEF) e non poteva di conseguenza essere proseguita in virtù dell’art. 230 cpv. 4 LEF, la procedura dell’art. 230*a* LEF essendo prioritaria (citate DTF
130 III 481 consid. 3, pag. 487, e 14.2021.102, consid. 4.3);
che ad ogni modo la reclamante avrebbe dovuto segnalare alla Camera l’asta del 16 luglio 2024, che ancora più manifestamente rendeva senza oggetto la procedura di reclamo;
che la tassa di giustizia di questa sede va pertanto posta a carico della reclamante, senza riduzione, poiché la Camera è venuta a conoscenza dell’asta, per caso, solo in corso di redazione della decisione;
che non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese nemmeno in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).